Guida alla responsabilità precontrattuale: regole di buona fede, recesso ingiustificato dalle trattative e calcolo del danno per interesse negativo.

Viviamo in un mondo veloce dove spesso compriamo beni con un semplice click o una firma rapida, senza bisogno di discutere. Tuttavia, per affari più complessi e importanti, non si chiude l’accordo in un istante. Serve tempo, servono valutazioni tecniche e legali per capire se l’affare conviene davvero. In questa fase preparatoria, le parti si scambiano informazioni, proposte e chiarimenti. Sebbene non si sia ancora firmato nulla di definitivo, la legge non permette di comportarsi in modo scorretto o sleale. Esiste infatti una tutela specifica per chi subisce danni prima ancora della firma finale. In questo articolo approfondiremo il tema delle Trattative e accordi. Capiremo quando scatta il risarcimento del danno, analizzando cosa succede quando una parte si ritira senza motivo o nasconde informazioni vitali. Vedremo come il codice civile imponga lealtà e correttezza, trasformando quella che sembra una fase libera in un percorso con regole precise e conseguenze economiche serie per chi le viola, spiegando i concetti con parole semplici e riferimenti pratici.

Come funzionano le trattative prima della firma del contratto?

Nella contrattazione di massa moderna siamo abituati a concludere contratti immediatamente. Tuttavia, per affari di un certo rilievo, la conclusione del contratto è preceduta da una fase preparatoria chiamata fase delle trattative.

In questo periodo, le parti fissano le condizioni dell’affare e cercano di raggiungere un accordo. Non si limitano a discutere il prezzo, ma effettuano accertamenti tecnici e legali per valutare la bontà dell’operazione. Si crea un contesto di relazione in cui ci si scambia richieste, informazioni, offerte e controfferte, fino ad arrivare a una proposta completa o a un consenso congiunto.

Di regola, durante le trattative, le parti conservano la libertà di decidere se vincolarsi o meno. Possono revocare una proposta e persino recedere dalla trattativa. Tuttavia, questa libertà non è assoluta: ciascuna parte ha il diritto di pretendere dall’altra un comportamento onesto.

Cosa significa comportarsi secondo buona fede durante le trattative?

La legge impone espressamente alle parti il dovere di comportarsi secondo buona fede durante le trattative e la formazione del contratto (art. 1337 c.c.).

Bisogna fare una distinzione importante:

  • la buona fede oggettiva: è quella richiesta in questo caso. Significa dovere di lealtà e correttezza. È una regola di comportamento attiva che vale anche durante l’interpretazione (art. 1366 c.c.), l’esecuzione (art. 1375 c.c.) o in pendenza di condizione (art. 1358 c.c.);

  • la buona fede soggettiva: è invece uno stato psicologico di ignoranza di ledere un diritto altrui (come nel possesso, art. 1147 c.c.), ed è un metro di valutazione di situazioni esistenti, non una regola di condotta.

Violare l’obbligo di correttezza (buona fede oggettiva) fa nascere la responsabilità precontrattuale (o culpa in contrahendo). Chi non rispetta le regole del gioco deve risarcire il danno.

Che tipo di responsabilità nasce se si viola la correttezza?

La natura giuridica di questa responsabilità è stata oggetto di un lungo dibattito.

L’orientamento tradizionale e prevalente la considera una responsabilità extracontrattuale. Secondo questa visione, si viola il dovere generale di non danneggiare gli altri (neminem laedere). Le conseguenze pratiche sono:

  • prescrizione in 5 anni (art. 2947 c.c.);

  • onere della prova a carico del danneggiato (deve provare la colpa e l’illecito);

  • debito di valore (gli interessi decorrono dal fatto illecito e non dalla domanda).

C’è stato un momento di rottura con una sentenza della Cassazione (Cass. 12.7.2016, n. 14188) che ha provato a qualificarla come responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato”. Secondo questa tesi, il contatto tra le parti crea obblighi di protezione specifici, non generici.

Tuttavia, la Cassazione è tornata recentemente all’indirizzo tradizionale (Cass. 3.10.2019, n. 24738), ribadendo che si tratta di responsabilità extracontrattuale. Questo significa che, se una parte recede, non deve provare di essere stata corretta; tocca a chi subisce il recesso dimostrare che l’altra parte ha agito contro buona fede.

Quando l’interruzione delle trattative diventa illegittima?

Una delle ipotesi più frequenti di responsabilità è la rottura ingiustificata delle trattative (o recesso ingiustificato).

Non basta interrompere un discorso per dover pagare i danni. La giurisprudenza (Cass. 21.1.2020, n. 1167; Cass. 15.4.2016, n. 7545) richiede la presenza simultanea di cinque condizioni precise:

  1. esistenza di trattative in corso;

  2. affidamento incolpevole di una parte nella conclusione dell’affare;

  3. interruzione senza giustificato motivo;

  4. l’interruzione avviene quando si è raggiunto uno stadio tale da far credere ragionevolmente che il contratto si farà;

  5. produzione di un danno economico.

In pratica, se ho fatto credere alla controparte che l’affare era fatto e poi sparisco senza motivo, devo pagare.

Cosa succede se si stipula un contratto invalido o inefficace?

Il codice civile prevede un’altra ipotesi specifica: la stipulazione di un contratto invalido o inefficace (art. 1338 c.c.).

Se una parte conosce (o dovrebbe conoscere) una causa di invalidità del contratto e non ne dà notizia all’altra, deve risarcire il danno. Qui non si tratta di trattative rotte, ma di una “stipulazione inutile”.

Attenzione però: se l’invalidità deriva da una norma di legge che tutti dovrebbero conoscere (presunzione assoluta di conoscenza), non si può chiedere il risarcimento. La giurisprudenza afferma che non esiste una “ignoranza incolpevole” se la nullità dipende dalla violazione di norme imperative note alla generalità dei cittadini (Cass. 18.5.2016, n. 10156). Ognuno ha il dovere di conoscere la legge.

Esiste responsabilità se il contratto è valido ma sconveniente?

La violazione della buona fede può avvenire anche se il contratto viene validamente concluso.

Si pensi al caso in cui una parte omette informazioni rilevanti (obbligo di informazione) o usa raggiri (dolo incidente, art. 1440 c.c.) per spingere l’altro a firmare a condizioni peggiori.

In questo scenario, la responsabilità precontrattuale scatta perché il contratto è pregiudizievole per la vittima (Cass. 23.3.2016, n. 5762).

Il risarcimento non copre il valore del contratto (interesse positivo), ma il minor vantaggio o il maggiore aggravio economico subito a causa del comportamento sleale. Si paga, cioè, la differenza tra le condizioni ottenute e quelle che si sarebbero ottenute comportandosi onestamente (Cass. 12.7.2019, n. 18748).

Quali danni vengono risarciti in caso di responsabilità precontrattuale?

Il danno risarcibile in questa fase è limitato al cosiddetto interesse negativo.

Questo concetto è diverso dall’interesse positivo (che si ha quando un contratto valido non viene eseguito e si chiede quanto si sarebbe guadagnato dall’affare).

L’interesse negativo copre il pregiudizio subito per aver confidato inutilmente nella conclusione del contratto (Cass. 10.3.2016, n. 4718). Esso si compone di due voci:

  • danno emergente: le spese sostenute inutilmente (viaggi, progettisti, atti notarili, consulenze). Non sono rimborsabili le spese che si sarebbero potute evitare;

  • lucro cessante: la perdita di altre occasioni di guadagno. Si viene risarciti per aver rifiutato o perso altri affari alternativi perché impegnati in quella trattativa poi fallita.

La buona fede implica anche altri obblighi specifici oltre all’informazione, come:

  • custodia dei beni;

  • osservanza del riserbo (segretezza);

  • non condurre trattative parallele all’insaputa dell’altro;

  • non prolungare le trattative eccessivamente senza motivo.




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 Angelo Greco

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