parcelle legate ai risultati e novità


Il ddl delega sull’ordinamento forense rivoluziona le regole sulle parcelle. Possibile legare i compensi al successo e scatta la solidarietà per i clienti.

Le regole sui compensi degli avvocati si preparano a subire una profonda trasformazione, introducendo meccanismi inediti che legano i pagamenti all’effettivo raggiungimento di un obiettivo. Il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, testo già approvato alla Camera e attualmente assegnato alla commissione Giustizia del Senato in attesa di avviare l’esame, riscrive le logiche della parcellalegale. La novità fissa una regola generale valida per chiunque necessiti di assistenza giuridica: si amplia la libertà contrattuale tra professionista e assistito, rendendo molto più flessibile e pragmatica la pattuizione del compenso. Dalla lettura della nuova disciplina emerge un quadro dove l’esito della pratica diventa un elemento centrale per la maturazione del credito professionale, il tutto accompagnato da nuove tutele per impedire l’evasione dei pagamenti.

Il legame tra parcella e risultato ottenuto

L’architettura contrattuale tra professionista e assistito si dota di nuovi e più incisivi strumenti. La normativa prevede in maniera del tutto espressa che l’avvocato e il proprio cliente possano stringere un accordo specifico: far maturare una quota del compenso esclusivamente al raggiungimento di un determinato traguardo. Questa condizione di successo si traduce, nella pratica, nella vittoria in sede di giudizio, nell’ottenimento di un provvedimento giudiziale favorevole o nella chiusura positiva di una complessa trattativa stragiudiziale. Riconoscere la facoltà di agganciare gli onorari al buon esito della pratica significa allineare in modo più netto gli interessi economici delle due parti.

Scatta la solidarietà passiva per i clienti

Un’ulteriore garanzia istituita dal legislatore riguarda la tutela del credito professionale, disegnata per rendere decisamente più ostico il mancato saldo delle fatture. Qualora all’interno di un procedimento giudiziale o di un arbitrato siano presenti più parti assistite dal medesimo legale, e queste giungano a una risoluzione tramite transazione o conciliazione, subentra il meccanismo della solidarietà passiva. Tutti i soggetti coinvolti risponderanno in solido per il pagamento delle spettanze del difensore. Questa rete di protezione viene meno solamente nel caso in cui le parti stesse abbiano stipulato un patto contrario, definendo internamente l’obbligo di pagamento verso l’avvocato in maniera differente.

Le regole sulla forma dell’accordo e i parametri ministeriali

Ogni intesa economica deve nascere all’insegna della trasparenza formale. Il compenso necessita di una pattuizione rigorosamente scritta nel momento esatto del conferimento dell’incarico. Qualora dovesse mancare un accordo scritto o consensuale tra le parti, il vuoto normativo viene colmato dai parametri stabiliti dal ministero della Giustizia. La macchina burocratica prevede che ogni due anni il dicastero di via Arenula, dopo aver ascoltato il parere del Consiglio nazionale forense, adotti un apposito decreto volto ad aggiornare i calcoli delle tariffe. Tali parametri diventano il faro da seguire in assenza di contratto o durante una liquidazione giudiziale. Viene inoltre reso più snello e rapido il parere di congruità rilasciato dall’ordine di appartenenza, strumento utile per il recupero dei crediti non onorati.

Limiti ed eccezioni con la legge sull’equo compenso

Il principio della libera contrattazione, inclusa la variante parametrata al risultato, incontra un limite invalicabile quando si scontra con la disciplina dell’equo compenso regolata dalla legge 49/2023. Nel momento in cui il professionista si interfaccia con banche, compagnie di assicurazione o imprese caratterizzate da specifici requisiti dimensionali e di fatturato, la libertà di pattuizione scompare. In questi specifici rapporti, i pagamenti devono obbligatoriamente allinearsi ai parametri fissati a livello ministeriale e qualunque clausola difforme viene considerata nulla per legge.

I dubbi dell’antitrust sulla tutela della concorrenza

Sul fronte del libero mercato, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso precise riserve, evidenziando il rischio che i rigidi criteri di determinazione economica possano trasformarsi in veri e propri minimi tariffari di fatto. Questa dinamica rischierebbe di limitare fortemente l’assetto concorrenziale del settore. L’Antitrust suggerisce, a tal proposito, di depennare la dicitura che impone compensi “comunque non inferiori ai parametri regolamentari” nelle situazioni di monocommittenza. Un ulteriore avvertimento riguarda il parere di congruità: l’Autorità sconsiglia di estendere questo strumento in modo generalizzato oltre la sfera dei “grandi clienti”, per evitare di ingessare e irrigidire le dinamiche contrattuali del mercato legale.

Rimborsi obbligatori e divieti inderogabili

Oltre alla corresponsione dell’onorario puro, l’assistito ha l’obbligo di provvedere alla copertura di ulteriori esborsi. In caso di mancato versamento, queste cifre possono essere reclamate dal professionista sia in fase di liquidazione giudiziale che attraverso l’avvio di un’azione del tutto autonoma. Nello specifico, il cliente è tenuto a saldare:

  • le spese materialmente anticipate dal difensore, tra cui rientrano il contributo unificato e i costi sostenuti per le notifiche;

  • le spese forfettarie, calcolate nella misura stabilita dal decreto ministeriale, utili a coprire le spese generali dello studio, la corrispondenza e le eventuali trasferte lavorative;

Il quadro normativo mantiene infine un perimetro di severità assoluta su determinate pratiche. Resta in vigore il divieto categorico di stipulare i cosiddetti patti di quota lite: la legge impedisce di cedere all’avvocato una percentuale del credito oggetto della controversia. In ultima istanza, qualunque tipologia di accordo finanziario dovrà sempre e comunque misurarsi con il principio di adeguatezza, rispettando in ogni sua forma il decoro e la dignità della professione forense.




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 Paolo Florio

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