Un solo atto di violenza basta per l’addebito della separazione, rendendo irrilevante l’infedeltà del partner. La sentenza del Tribunale della Spezia ribalta il bilanciamento delle colpe.
La violenza prevale sempre sull’infedeltà. Nel diritto di famiglia esiste una gerarchia di valori che non ammette deroghe o compensazioni: la tutela della dignità umana e dell’integrità fisica si colloca su un piano superiore rispetto al dovere di fedeltà coniugale. È questa la regola generale che emerge con forza dalla giurisprudenza più recente e che ridefinisce i criteri per l’assegnazione dell’addebito della separazione. Quando in una coppia si verifica un episodio di maltrattamento o violenza fisica, questo fatto assorbe ogni altra dinamica relazionale, rendendo giuridicamente irrilevante l’eventuale comportamento scorretto della vittima, incluso il tradimento.
La logica giuridica alla base di questo orientamento è rigorosa: la violenza non è mai una risposta ammissibile, né può essere giustificata come reazione a un torto subito. Pertanto, nel momento in cui un giudice si trova a valutare le cause della fine di un matrimonio, la presenza di percosse esonera il magistrato dal dover comparare i comportamenti dei due coniugi. Non esiste “pareggio” tra uno schiaffo e un’infedeltà; la bilancia pende inesorabilmente contro l’aggressore, sancendo che la responsabilità della rottura è esclusivamente sua.
Il caso del Tribunale della Spezia
Questa interpretazione rigorosa trova una sua applicazione pratica e analitica nella sentenza n. 179 del 25 marzo 2021, emessa dal Tribunale della Spezia (massima n. 1). Il caso esaminato dai giudici liguri è emblematico perché scardina la difesa classica di chi, accusato di violenza, tenta di giustificarsi addossando la colpa alla condotta della partner.
La vicenda processuale vede una ricorrente (la moglie) chiedere che la separazione venga addebitata al marito. A sostegno della sua richiesta, la donna ha denunciato gravi episodi di violenza e maltrattamenti ripetuti, una situazione divenuta talmente insostenibile da costringerla ad abbandonare la casa coniugale per proteggere la propria incolumità.
La strategia difensiva del marito non ha negato il fatto storico della violenza, ma ha tentato di ridimensionarlo e contestualizzarlo. L’uomo ha confermato di aver avuto un comportamento violento nei confronti della moglie, ma ha specificato che si è trattato di un unico episodio. Inoltre, ha cercato di instaurare un nesso di causalità con il comportamento della donna: secondo la sua versione, la reazione violenta era scaturita dalla confessione di un tradimento fatta dalla moglie stessa.
La dottrina del “singolo episodio”
La sentenza del Tribunale della Spezia è netta nel respingere la tesi difensiva del marito, stabilendo un principio di diritto molto severo: la quantità delle aggressioni non è una discriminante per l’addebito. I giudici hanno sancito che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non viene esclusa nemmeno qualora risulti provato un unico episodio di percosse.
La motivazione risiede nell’impatto devastante che la violenza ha sul legame matrimoniale. Secondo il magistrato di merito, anche una sola aggressione costituisce un «comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia». Non serve, dunque, una reiterazione nel tempo o una serialità delle condotte aggressive: basta una sola volta per infrangere il patto di fiducia e rispetto su cui si fonda l’unione.
La sentenza sottolinea che tale condotta è «lesiva della pari dignità di ogni persona». In questo passaggio si evince come il tribunale sposti l’attenzione dai doveri contrattuali del matrimonio (come la fedeltà o la coabitazione) ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. La violenza annienta la dignità, e di fronte a questo annientamento, il vincolo matrimoniale si considera irrimediabilmente compromesso per colpa esclusiva dell’aggressore.
L’esonero dalla comparazione delle colpe
Uno degli aspetti più tecnici e interessanti della sentenza 179/21 riguarda la procedura di valutazione del giudice. Normalmente, nei giudizi di separazione con richiesta di addebito reciproco (lui accusa lei, lei accusa lui), il magistrato procede a una comparazione dei comportamenti. Si cerca cioè di capire quale dei due comportamenti sia stato la causa scatenante della crisi e se vi sia una reciprocità che giustifichi un addebito a entrambi o a nessuno.
Tuttavia, in presenza di violenza domestica, questo meccanismo si blocca. Il Tribunale della Spezia afferma che fatti di questa natura costituiscono «violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da esonerare il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione».
L’atto violento è di una gravità tale da non poter essere messo sullo stesso piano dell’infedeltà. La sentenza specifica che gli atti di violenza, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con «comportamenti omogenei». In termini pratici, questo significa che la violenza del marito potrebbe essere “compensata” solo da una violenza della moglie, ma mai da un tradimento. L’infedeltà e le percosse non sono grandezze omogenee e, pertanto, non possono elidersi a vicenda. La violenza pesa sempre di più.
Il fattore tempo e l’apparenza della serenità
Un ulteriore elemento che rende questa sentenza particolarmente rilevante è il fattore temporale. Nel caso specifico, l’episodio di violenza ammesso dal marito (e scatenato dalla confessione del tradimento) risaliva a ben sette anni prima della fine della convivenza e dell’avvio della causa di separazione.
Si potrebbe pensare che, trascorso un lasso di tempo così ampio, la coppia avesse superato il trauma e che la causa della rottura fosse da ricercare altrove. Il marito, infatti, puntava sul fatto che la vita coniugale era proseguita. Tuttavia, l’istruttoria processuale ha dimostrato il contrario.
Attraverso le testimonianze di amici e familiari, è emerso che, nonostante le apparenze di una “coppia serena”, il rapporto non era mai stato realmente recuperato. Quell’unico episodio di sette anni prima aveva creato una frattura insanabile. La convivenza successiva era solo formale, una facciata che nascondeva un equilibrio ormai distrutto. Il tribunale ha quindi stabilito che la violenza ha una “lunga latenza”: le sue conseguenze sul piano della fiducia e dell’affettività possono trascinarsi per anni, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza anche molto tempo dopo il fatto. L’addebito al marito, dunque, scatta anche a distanza di anni, poiché quell’atto è stato la causa originaria e mai rimarginata della fine del matrimonio.
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Raffaella Mari
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