La maggior parte dei lavoratori che perde tutto o parte dei propri arretrati in una liquidazione giudiziale non li perde perché l’azienda non ha un euro: li perde per una sequenza di adempimenti saltati, termini lasciati scadere e documenti compilati male. È una verità scomoda, ma è ciò che si osserva ogni volta che si apre il fascicolo di una procedura concorsuale e si guarda chi è stato pagato e chi no. Il patrimonio del datore di lavoro insolvente, spesso, è davvero incapiente: ma il Fondo di garanzia INPS esiste proprio per questo, e il Fondo paga solo chi ha percorso la strada giusta, nell’ordine giusto, nei tempi giusti.
Chi lavora in un’impresa che entra in liquidazione giudiziale si trova improvvisamente dentro un meccanismo che non ha scelto e che nessuno gli spiega: lo stipendio si ferma, il rapporto di lavoro resta sospeso in una specie di limbo, arriva una PEC dal curatore con un linguaggio incomprensibile, e nel frattempo qualcuno al bar dice che “tanto ci pensa l’INPS”. Poi, magari, un creditore o un terzo presenta una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale e il lavoratore riceve una comunicazione in cui si parla di classi, percentuali, voto, falcidia. A quel punto la maggior parte delle persone fa l’unica cosa che sembra ragionevole: aspetta. Ed è esattamente lì che si perde il denaro.
Questi sono i sei errori che l’esperienza mostra come i più frequenti e i più costosi:
- Aspettare che “ci pensi il curatore” e non depositare la domanda di ammissione al passivo nei termini.
- Insinuare il credito in modo incompleto o sbagliato, dimenticando il privilegio, gli accessori o le voci che il Fondo poi non potrà pagare.
- Sbagliare il momento delle dimissioni durante la sospensione del rapporto, bruciando NASpI, preavviso e anzianità.
- Presentare la domanda al Fondo di garanzia troppo presto o troppo tardi, confidando nel fatto che l’insinuazione al passivo “blocchi” i termini.
- Credere che il Fondo paghi tutti gli arretrati, quando copre il TFR e solo tre mensilità, dentro una finestra temporale e sotto un tetto preciso.
- Subire passivamente il concordato nella liquidazione giudiziale, senza capire quando si vota, cosa significa rinunciare al privilegio e cosa comporta accettare una falcidia.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, e non per vocazione generica. L’accertamento del passivo si chiude con un decreto del giudice delegato impugnabile soltanto con l’opposizione davanti al collegio, e il decreto che decide quell’opposizione non è appellabile: l’unico controllo successivo è il ricorso per cassazione. Significa che chi imposta male la domanda di insinuazione sa già che l’unico rimedio residuo si giocherà in sede di legittimità, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come avvocato cassazionista, con la possibilità di seguire la stessa linea difensiva dall’inizio fino all’ultimo grado senza passaggi di mano. A questo si aggiunge il fatto che la materia è, al tempo stesso, lavoristica, concorsuale e previdenziale: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno le logiche con cui si costruisce una proposta concordataria, e lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti è in grado di ricostruire i conteggi di TFR, ratei e accessori con la stessa precisione con cui li verificherà il curatore.
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Errore 1 — Aspettare che sia il curatore a “mettere a posto” il credito di lavoro
L’errore
Il lavoratore riceve la comunicazione del curatore che gli segnala l’apertura della liquidazione giudiziale e lo invita a presentare domanda di ammissione al passivo. La legge, in effetti, impone al curatore di avvisare i creditori. Ma la comunicazione viene letta come un atto informativo, non come un invito ad agire: “il curatore ha i miei dati, ha le buste paga, sa quanto mi deve l’azienda, li metterà lui nell’elenco”. Oppure, variante ancora più comune: “il mio collega ha detto che fa tutto il sindacato”, e nessuno verifica se il sindacato abbia davvero depositato qualcosa, per chi e per quali importi. Passano i mesi, arriva lo stato passivo, e in quell’elenco il nome non c’è.
Perché è un errore
Perché il nostro sistema concorsuale è costruito sulla domanda. L’art. 201 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) stabilisce che la domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso da trasmettere all’indirizzo PEC del curatore, e che il ricorso deve contenere, tra l’altro, l’indicazione della procedura, le generalità del creditore, la determinazione della somma richiesta, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, l’eventuale indicazione del titolo di prelazione e i documenti giustificativi. Il curatore non è un sostituto processuale del lavoratore: è l’organo che verifica, contesta ed eccepisce. Anche quando predispone l’elenco dei creditori risultante dalle scritture contabili dell’impresa, quell’elenco serve al tribunale e al giudice delegato per organizzare la procedura, non sostituisce la domanda individuale.
C’è poi un secondo livello, che è quello che fa davvero male. L’intervento del Fondo di garanzia INPS, per i lavoratori di un datore sottoposto a procedura concorsuale, presuppone l’accertamento del credito nello stato passivo: è l’ammissione al passivo a determinare la misura dell’obbligazione del Fondo. La Corte di Cassazione lo ha ribadito con nettezza nella sentenza 28 gennaio 2025, n. 1934, precisando che l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR in esito all’ammissione al passivo, oppure la sua consacrazione in un titolo esecutivo ottenuto contro il datore di lavoro, è la modalità necessaria per individuare la misura dell’intervento solidaristico del Fondo, essendo l’ente previdenziale un terzo rispetto al rapporto di lavoro. Tradotto: niente stato passivo, niente Fondo.
Le conseguenze
La prima conseguenza è il declassamento della domanda da tempestiva a tardiva. Le domande presentate fino a trenta giorni prima dell’udienza di verifica sono tempestive; quelle depositate dopo sono tardive e partecipano soltanto alle ripartizioni dell’attivo successive alla loro ammissione. Se nel frattempo il curatore ha già distribuito somme, quelle somme non tornano indietro.
La seconda conseguenza è più grave e riguarda le domande cosiddette ultratardive. L’art. 208 CCII fissa il termine ordinario per le tardive in sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabili fino a dodici mesi in caso di particolare complessità della procedura. Oltre quel termine la domanda è ammissibile soltanto se il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore, e il creditore deve aver trasmesso la domanda entro sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il filtro è reale: le domande manifestamente infondate o prive di prova della non imputabilità del ritardo possono essere dichiarate inammissibili.
La conseguenza più pesante, però, è che il lavoratore che non viene ammesso al passivo non ha accesso al Fondo di garanzia: non perde solo il concorso su un attivo che forse era magro, perde la prestazione previdenziale che l’ordinamento aveva costruito proprio per lui, e che il Fondo avrebbe pagato per intero quanto al TFR.
Cosa fare invece
Depositare la domanda di ammissione al passivo entro il trentesimo giorno antecedente l’udienza di verifica, con il ricorso completo di tutti gli elementi richiesti dall’art. 201 CCII, e farlo anche quando si è convinti che l’attivo sia pari a zero. La ragione è semplice e va detta a chiare lettere: la domanda non serve soltanto a prendere soldi dalla procedura, serve a costruire il titolo che apre la porta dell’INPS. Un’impresa senza un euro in cassa non impedisce al Fondo di pagare il TFR; impedisce al Fondo di pagarlo solo l’assenza dell’accertamento.
In concreto: recuperare subito le ultime buste paga, il prospetto di calcolo del TFR, il contratto e le comunicazioni obbligatorie, la lettera di cessazione del rapporto se già intervenuta; chiedere al datore o al consulente del lavoro l’estratto delle quote TFR, soprattutto se l’azienda supera i cinquanta dipendenti; verificare la data dell’udienza di verifica indicata nella sentenza di apertura e contare a ritroso i trenta giorni, perché quel termine è perentorio e segna il confine insuperabile tra tempestività e tardività.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il credito del lavoratore può essere rilevante anche prima, e in un’altra direzione: può essere il credito che apre la procedura. La Cassazione, con la pronuncia 15 luglio 2025, n. 19591, ha affermato che anche la natura del credito dell’unico soggetto istante può assumere rilievo nel riscontro dello stato di insolvenza, quando si tratti di un credito retributivo da lavoro dipendente. Significa che il dipendente non pagato non è un creditore di serie B che deve attendere che qualcun altro si muova: è un creditore che può chiedere direttamente l’apertura della liquidazione giudiziale, e il carattere retributivo del suo credito è un elemento che il tribunale valuta nel giudizio sull’insolvenza. In molte situazioni di impresa che “si spegne” senza che nessuno formalizzi nulla, questa è l’unica via per sbloccare l’accesso al Fondo di garanzia.
Errore 2 — Insinuare il credito in modo incompleto: il privilegio, gli accessori e le voci dimenticate
L’errore
La domanda viene depositata, e fin qui tutto bene. Solo che è compilata come se fosse una richiesta di pagamento: un importo complessivo, “retribuzioni arretrate e TFR”, nessuna indicazione del titolo di prelazione, nessun conteggio analitico, due buste paga allegate su sei mesi di arretrati. Oppure, variante frequente, l’importo è calcolato al netto perché il lavoratore ha sotto gli occhi il netto in busta paga. Poi, all’udienza di verifica, il curatore eccepisce, il giudice delegato ammette un importo ridotto e in chirografo, e il lavoratore scopre all’ultimo che “si può sistemare in seguito”. Non si può.
Perché è un errore
Perché la domanda di ammissione al passivo è un atto processuale a contenuto vincolato e sostanzialmente immodificabile. Il principio è stato riaffermato dalla Cassazione nell’ordinanza 20 novembre 2025, n. 30639, in tema di modalità e termini per la richiesta di ammissione del credito in via privilegiata: attraverso le osservazioni al progetto di stato passivo la domanda può essere precisata, ma non può subire una mutatio attraverso l’ampliamento del petitum o la variazione della causa petendi. Nello stesso solco si colloca la pronuncia 7 agosto 2025, n. 22806, secondo cui il potere del creditore di determinare petitum e causa petendi si consuma con il deposito della domanda, e gli spazi per una successiva modifica sono estremamente ridotti.
Il punto che sfugge quasi sempre è che il privilegio non è automatico nel senso che qualcuno lo riconosca d’ufficio: va chiesto. Il credito del prestatore di lavoro subordinato è assistito dal privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, che copre le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma, le indennità di fine rapporto e il danno da omissione contributiva; ma è il ricorso a dover indicare la norma e a dover chiedere la collocazione preferenziale.
C’è poi il tema degli accessori. Nelle procedure concorsuali i crediti di lavoro conservano il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, e le linee guida adottate dai tribunali per la formazione dello stato passivo prevedono il riconoscimento in privilegio degli interessi al tasso legale e della rivalutazione fino alla data di esecutività dello stato passivo. Ma anche questi vanno chiesti, con un conteggio separato: una domanda che indica solo il capitale ottiene solo il capitale.
Le conseguenze
L’ammissione in chirografo invece che in privilegio, in una liquidazione giudiziale, equivale quasi sempre a non essere pagati: i chirografari si soddisfano dopo i privilegiati, e in moltissime procedure l’attivo non arriva nemmeno a coprire i crediti prelatizi. Ma c’è un riflesso ulteriore sul Fondo di garanzia, che è quello che molti scoprono troppo tardi: l’INPS chiede copia autentica dello stato passivo esecutivo e verifica che dalle risultanze emerga in modo inequivocabile che le somme sono dovute a titolo di TFR e di retribuzione per i mesi per i quali si chiede l’intervento. Una voce indistinta “differenze retributive” rischia di non superare il vaglio istruttorio.
La conseguenza più grave è che l’errore nella domanda non si corregge con una seconda domanda: una nuova insinuazione per lo stesso credito si scontra con il giudicato endofallimentare formatosi sul decreto di esecutività, e l’unica strada residua diventa l’opposizione allo stato passivo nel termine perentorio di trenta giorni.
Cosa fare invece
Costruire la domanda come si costruisce un atto introduttivo di giudizio: voce per voce, con il conteggio analitico, l’indicazione espressa del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., la richiesta esplicita di interessi e rivalutazione e l’allegazione completa dei documenti. Le voci da censire sono più di quelle che il lavoratore ricorda spontaneamente: retribuzioni arretrate; ratei di tredicesima e quattordicesima; ferie e permessi maturati e non goduti; indennità sostitutiva del preavviso quando spetta; TFR, comprese le quote eventualmente maturate presso il Fondo di Tesoreria e non versate; differenze retributive da inquadramento o da lavoro straordinario; danno da omessa contribuzione.
Sull’importo vale una regola tecnica che vale la pena fissare: il credito retributivo va insinuato al lordo della quota contributiva gravante sul lavoratore e al netto di quella a carico del datore. Il netto che compare in busta paga non è il credito: è il risultato finale di una serie di trattenute, alcune delle quali restano a carico del lavoratore e vanno quindi incluse.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nelle imprese con più di cinquanta dipendenti, le quote di TFR che il datore avrebbe dovuto versare al Fondo di Tesoreria INPS e non ha versato restano crediti del lavoratore. La Cassazione, con l’ordinanza 16 aprile 2025, n. 10082, ha affermato che quelle quote — tanto se trattenute in azienda quanto se destinate al Fondo di Tesoreria — mantengono natura di credito retributivo del lavoratore, esigibile dopo la cessazione del rapporto, e che il lavoratore è legittimato a domandarne l’ammissione al passivo del datore sottoposto a procedura. È un passaggio che in molte insinuazioni manca del tutto, perché si dà per scontato che “quelle quote sono dell’INPS”: non lo sono, e ometterle significa ridurre di parecchie migliaia di euro la base su cui il Fondo di garanzia sarà poi chiamato a intervenire.
Errore 3 — Sbagliare il momento e la forma delle dimissioni durante la sospensione del rapporto
L’errore
L’azienda chiude, l’attività si ferma, lo stipendio non arriva da mesi. Il lavoratore trova un’altra occupazione, oppure semplicemente non sopporta più l’incertezza, e manda le dimissioni. Lo fa nel modo in cui si fa sempre: procedura telematica, dimissioni volontarie, nessuna causale particolare. Oppure fa l’opposto: resta immobile per otto mesi convinto che “finché non mi licenziano sono ancora dipendente”, senza chiedere nulla, senza presentare domanda di NASpI, senza sapere che nel frattempo il suo rapporto si è già sciolto per legge.
Perché è un errore
Perché l’art. 189 CCII costruisce un meccanismo a tempo che non somiglia a nulla di ciò che il lavoratore conosce. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento: i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi assumendo i relativi obblighi, oppure di recedere. Il recesso del curatore ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale; il subentro, invece, decorre dalla comunicazione effettuata ai lavoratori.
Il curatore ha quattro mesi per decidere. Decorso quel termine senza che sia stato comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato non già cessati si intendono risolti di diritto, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori otto mesi quando sussistano concrete possibilità di ripresa dell’attività o di trasferimento dell’azienda.
Dentro questo schema le dimissioni hanno un regime speciale: trascorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., con effetto dalla data di apertura della procedura. E l’art. 190 CCII collega l’accesso alla NASpI proprio alle ipotesi di cessazione previste dall’art. 189, incluse le dimissioni per giusta causa e la risoluzione di diritto. L’INPS, dal canto suo, ha riconosciuto che i casi di interruzione del rapporto a tempo indeterminato previsti dall’art. 189 CCII rientrano tra quelli che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione.
Le conseguenze
Dimettersi “nel modo ordinario”, fuori dalla cornice dell’art. 189, espone al rischio concreto di vedersi negare la NASpI, perché le dimissioni volontarie non per giusta causa non sono, in via generale, causale che dà accesso all’indennità. Dimettersi male, inoltre, può compromettere il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, che nel caso di dimissioni per giusta causa spetta al lavoratore e che l’art. 189, comma 8, CCII qualifica espressamente, insieme al TFR, come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell’ammissione al passivo.
Sul versante opposto, restare immobili non è una strategia prudente: il rapporto si scioglie comunque allo scadere dei quattro mesi, e il termine di sessantotto giorni previsto a pena di decadenza per la domanda di NASpI decorre dall’evento di cessazione, non dal momento in cui il lavoratore se ne accorge.
La conseguenza più grave è la perdita integrale dell’indennità di disoccupazione in un momento in cui lo stipendio manca già da mesi: a differenza dei crediti verso la procedura, che restano insinuabili anche tardivamente, la NASpI persa per decadenza non si recupera.
Cosa fare invece
Prima di firmare qualunque cosa, individuare con precisione la data di apertura della liquidazione giudiziale, verificare se il curatore abbia comunicato subentro o recesso e collocare le dimissioni dentro la finestra in cui la legge le qualifica per giusta causa — e, in ogni caso, presentare la domanda di NASpI entro sessantotto giorni dall’evento di cessazione. La data di apertura non è un dettaglio burocratico: è il perno attorno a cui ruotano l’effetto retroattivo del recesso, la qualificazione delle dimissioni, la collocazione dei crediti di preavviso e TFR tra quelli anteriori e, come si vedrà, la finestra temporale del Fondo di garanzia.
Va aggiunto un elemento spesso ignorato: in caso di cessazione dei rapporti sospesi, i lavoratori non sono tenuti a restituire quanto abbiano eventualmente percepito a titolo assistenziale o previdenziale durante il periodo di sospensione. È una previsione introdotta per evitare che il lavoratore si trovi a dover restituire somme percepite in buona fede a causa della retroattività del recesso.
Il dettaglio che pochi conoscono
Se il tribunale autorizza il curatore all’esercizio provvisorio dell’impresa, lo schema cambia: durante l’esercizio dell’impresa da parte del curatore i rapporti di lavoro in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento secondo la disciplina lavoristica ordinaria. E i crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione. La differenza è enorme: le retribuzioni maturate durante l’esercizio provvisorio non sono crediti concorsuali da insinuare e da sperare di vedere nei riparti, sono debiti della massa che vanno pagati prima. Attenzione però a non estendere il ragionamento oltre il suo perimetro: la Cassazione, con l’ordinanza 29 maggio 2025, n. 14298, ha chiarito che la mera prosecuzione di fatto di un rapporto non basta a rendere prededucibili i crediti anteriori, essendo necessaria una manifestazione espressa di subentro da parte dell’organo della procedura.
Errore 4 — Presentare la domanda al Fondo di garanzia troppo presto, o troppo tardi
L’errore
Primo scenario: il lavoratore, appena saputo dell’apertura della liquidazione giudiziale, presenta domanda telematica all’INPS. La domanda viene respinta perché mancano i presupposti, e lui conclude che “il Fondo non paga”. Secondo scenario, speculare e molto più costoso: il lavoratore è stato ammesso al passivo, ha il decreto di esecutività, ma aspetta. Aspetta che la procedura si chiuda, aspetta il riparto, aspetta “che si capisca quanto mi danno dal fallimento prima di chiedere il resto all’INPS”. Quando finalmente presenta la domanda, l’INPS eccepisce la prescrizione sulle ultime tre mensilità.
Perché è un errore
Perché il rapporto con il Fondo di garanzia è un rapporto previdenziale autonomo, con una sua sequenza procedimentale e con termini propri che non dipendono da ciò che accade nella procedura concorsuale.
Sul fronte del “troppo presto”: quando il datore è assoggettato a liquidazione giudiziale, la domanda al Fondo può essere presentata a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di deposito dello stato passivo reso esecutivo. È l’ammissione al passivo a determinare la misura dell’obbligazione del Fondo, e la Cassazione ha più volte ribadito che la natura previdenziale della prestazione comporta per il lavoratore l’onere di formulare la domanda amministrativa dopo la verifica giudiziale dell’esistenza e della misura del credito.
Sul fronte del “troppo tardi”, il punto è molto più insidioso. Per i crediti diversi dal TFR — le ultime tre mensilità di cui all’art. 2 del D.Lgs. 80/1992 — il comma 5 di quella norma stabilisce, con una formula di estrema sinteticità, che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno. E la Cassazione, con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 32, ha chiarito il punto decisivo: trattandosi di un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito verso il datore di lavoro, la natura dell’obbligazione del Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni solidali, con la conseguenza che la domanda di insinuazione al passivo non interrompe la prescrizione nei confronti del Fondo. Nello stesso senso si era già pronunciata la sentenza 21 dicembre 2017, n. 30712, sul dies a quo del termine annuale, e l’ordinanza n. 9276/2019 aveva affrontato il rapporto tra prescrizione e decadenza nelle prestazioni del Fondo.
Il termine, in assenza di atti interruttivi, matura decorso un anno dalla data in cui lo stato passivo è stato reso esecutivo: da quel momento, infatti, il lavoratore è posto in condizione di chiedere l’intervento del Fondo.
Le conseguenze
Il lavoratore che aspetta la chiusura della procedura per chiedere l’intervento del Fondo perde le ultime tre mensilità. Non le perde perché non gli spettassero: le perde perché ha creduto che l’insinuazione al passivo tenesse “vivo” anche il diritto verso l’INPS, e invece sono due rapporti distinti che corrono su binari separati.
La conseguenza più grave è che questa è una perdita secca e irreversibile: la prescrizione annuale, una volta maturata, non si recupera né con un ricorso amministrativo né con un giudizio, perché non si tratta di un vizio formale da sanare ma dell’estinzione del diritto.
Cosa fare invece
Presentare la domanda al Fondo di garanzia nella finestra corretta — dal trentunesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo esecutivo — e comunque entro l’anno, allegando copia autentica dello stato passivo e il prospetto di calcolo del TFR, senza attendere l’esito dei riparti. Il riparto della procedura e la prestazione del Fondo non si escludono: il Fondo, pagando, si surroga nei diritti del lavoratore e partecipa al concorso al posto suo per la parte corrisposta. Attendere non aumenta di un euro quello che si prende: aumenta solo il rischio di non prendere nulla.
Vale la pena fissare anche un dato operativo: l’INPS è tenuta a liquidare la prestazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, e sulle somme dovute vanno riconosciuti gli accessori per interessi e rivalutazione monetaria. Se il termine decorre senza risposta, o se la domanda viene respinta, esiste un percorso ordinato — ricorso amministrativo, poi azione davanti al giudice del lavoro — che però va attivato anch’esso con attenzione ai termini di decadenza propri del contenzioso previdenziale.
Questo è il punto del percorso in cui la scelta del difensore pesa più di ogni altra, perché le due partite — quella concorsuale davanti al giudice delegato e quella previdenziale davanti al giudice del lavoro — si giocano contemporaneamente e si condizionano a vicenda. Lo Studio Monardo, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale, segue entrambe le linee con un unico coordinamento, così che l’importo accertato nel passivo sia esattamente quello che il Fondo sarà chiamato a pagare.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il termine annuale vale per le ultime tre mensilità, non per il TFR, che segue un regime prescrizionale più lungo. Sul punto, però, la giurisprudenza non è monolitica: accanto all’impostazione che applica al TFR verso il Fondo il termine quinquennale decorrente dall’esecutività dello stato passivo, si registrano pronunce che hanno valorizzato la natura previdenziale e autonoma del diritto per affermarne la decorrenza decennale. In concreto, per chi deve decidere cosa fare, la conclusione operativa non cambia: non si costruisce una strategia su un termine contestato quando è disponibile un comportamento che azzera il problema, cioè depositare la domanda appena lo stato passivo diventa esecutivo. E quando il credito è già stato ammesso al passivo, il diritto alla prestazione del Fondo non viene meno nemmeno se il credito verso il datore risultasse nel frattempo prescritto, purché quella prescrizione non sia stata rilevata all’interno della procedura concorsuale.
Errore 5 — Credere che il Fondo di garanzia paghi tutti gli arretrati
L’errore
“Ho nove mesi di stipendi non pagati, me li darà l’INPS.” È la frase che si sente più spesso, ed è la premessa di una delusione quasi certa. Il lavoratore costruisce i propri piani — l’affitto arretrato, la rata, il prestito da restituire — su una somma che il Fondo non pagherà mai in quella misura. Poi arriva la liquidazione, è di gran lunga inferiore alle attese, e a quel punto scattano il ricorso amministrativo e il contenzioso, spesso su posizioni indifendibili.
Perché è un errore
Perché il Fondo di garanzia ha due componenti con regole radicalmente diverse.
La prima è il TFR, disciplinato dall’art. 2 della L. 297/1982: qui non c’è un tetto quantitativo, e il Fondo interviene per il trattamento di fine rapporto nella misura accertata nell’ambito della procedura aperta a carico del datore di lavoro.
La seconda componente è stata introdotta dal D.Lgs. 80/1992, in attuazione della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore, e riguarda i crediti di lavoro diversi dal TFR. Qui i limiti sono tre, e si cumulano.
Limite di quantità: sono garantite le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto, intesi come l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto e la stessa data del terzo mese precedente. Non le tre mensilità più alte, non tre mensilità a scelta: le ultime tre.
Limite temporale: quelle tre mensilità devono rientrare nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l’apertura della procedura concorsuale. È un filtro che taglia fuori molte situazioni reali, in cui l’azienda ha smesso di pagare molto prima che qualcuno chiedesse l’apertura della liquidazione giudiziale. La Cassazione ha affrontato la questione fin dalla pronuncia 29 dicembre 2006, n. 27599, in tema di individuazione delle mensilità coperte dalla garanzia all’interno della finestra dei dodici mesi.
Limite di importo: la garanzia per i crediti di lavoro è limitata a una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali. Per il 2026 il massimale mensile CIG rivalutato si attesta intorno ai 1.450 euro, con un tetto complessivo per le tre mensilità nell’ordine dei 4.300-4.350 euro lordi, dai quali viene comunque trattenuta la contribuzione a carico del lavoratore. È un dato che va sempre verificato sulla circolare INPS dell’anno di riferimento, perché il massimale è rivalutato annualmente.
C’è infine un limite di natura: possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive — al massimo tre ratei — l’indennità per ferie non godute relativa ai giorni maturati nel trimestre di riferimento e le somme dovute dal datore a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Restano fuori, tra le altre, le somme di natura risarcitoria.
Le conseguenze
Il lavoratore con nove mesi di arretrati che riceve poco più di quattromila euro lordi non ha subito un’ingiustizia: ha incontrato il perimetro della garanzia. Il problema è che, se quel perimetro lo avesse conosciuto prima, avrebbe fatto scelte diverse — sul momento in cui chiedere l’apertura della procedura, su quali voci privilegiare nell’insinuazione, su come impostare il recupero della differenza.
La conseguenza più grave è di tipo strategico: chi si illude che il Fondo copra tutto smette di presidiare il concorso nella procedura, e così perde anche la parte di credito che l’attivo concorsuale avrebbe potuto soddisfare, visto che il credito di lavoro è assistito da un privilegio generale che lo colloca tra i primi nell’ordine di distribuzione.
Cosa fare invece
Separare fin dal primo giorno le tre partite: ciò che pagherà il Fondo, ciò che può arrivare dai riparti della procedura in forza del privilegio, e ciò che resta eventualmente recuperabile verso terzi coobbligati. Questa terza voce non è teorica. Se c’è stato un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, opera la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Se il lavoratore operava in appalto, può venire in rilievo la responsabilità solidale del committente. Se l’impresa era una società di persone, rispondono i soci illimitatamente responsabili.
Su questo punto va però evitata una confusione frequente: la Cassazione, nella pronuncia 27 febbraio 2026, n. 4422, ha ribadito che il Fondo di garanzia non diventa condebitore solidale nel rapporto di lavoro, ma eroga una prestazione previdenziale autonoma fondata su presupposti propri — esistenza del credito per TFR, insolvenza del datore e accertamento del credito nelle forme di legge — con la conseguenza che l’intervento del Fondo non può essere subordinato alla preventiva escussione di altri soggetti eventualmente obbligati in via civilistica.
Il dettaglio che pochi conoscono
Se gli ultimi tre mesi del rapporto coincidono, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo — per esempio per fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostitutivi della retribuzione — la garanzia si sposta sui tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nella finestra dei dodici mesi. È una regola che vale molti soldi nelle liquidazioni giudiziali in cui il rapporto è rimasto sospeso ai sensi dell’art. 189 CCII per diversi mesi prima della cessazione, e che quasi nessuno fa valere spontaneamente in sede di domanda.
Errore 6 — Subire il concordato nella liquidazione giudiziale senza capire cosa si sta accettando
L’errore
A procedura aperta, un creditore o un terzo — talvolta un investitore interessato all’azienda, talvolta un soggetto riconducibile alla vecchia compagine — presenta una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale. Arriva al lavoratore una comunicazione con una proposta articolata in classi e percentuali. Il lavoratore non capisce se deve fare qualcosa, se il suo voto conta, cosa succede se non risponde. Nel dubbio, non risponde. Oppure, peggio, firma un’adesione a una proposta che prevede il pagamento parziale del suo credito privilegiato, convinto che tanto “la differenza me la darà l’INPS”.
Perché è un errore
Perché il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli artt. 240 e seguenti CCII, è lo strumento che chiude anticipatamente la procedura, e il trattamento che riserva ai crediti di lavoro produce effetti che si proiettano ben oltre la procedura stessa.
Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, la proposta può essere formulata dai creditori o da terzi anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Per il debitore e per i soggetti a lui collegati i tempi sono diversi: la proposta può essere presentata soltanto dopo il decorso di un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati tra classi diverse con l’indicazione delle ragioni, e la ristrutturazione dei debiti con la soddisfazione dei crediti anche non integrale per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Dopo il correttivo, l’art. 240, comma 4, CCII prevede che la soddisfazione dei creditori prelatizi degradati non possa essere inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato e al netto delle spese di procedura inerenti e della quota parte delle spese generali, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente.
Sul voto, la regola è quella che più spesso viene fraintesa: hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo, compresi quelli ammessi con riserva; i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non hanno diritto di voto, se non rinunciano al diritto di prelazione. Specularmente, il creditore privilegiato che la proposta non soddisfa integralmente vota per la parte non coperta. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in presenza di classi, se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero di classi. Quando più proposte sono sottoposte al voto, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, quella presentata per prima.
Le conseguenze
La prima conseguenza è la rinuncia al privilegio fatta senza misurarne il costo. Il lavoratore che rinuncia alla prelazione per poter votare si colloca al rango chirografario per la parte rinunciata, e in una procedura liquidatoria quel rango equivale quasi sempre a zero.
La seconda conseguenza è quella che oggi pesa di più, ed è il punto su cui la giurisprudenza si è mossa in modo decisivo. Per anni una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la falcidia concordataria non fosse opponibile al lavoratore che chiedeva l’intervento del Fondo: la Corte d’Appello di Milano, in questa direzione, ha riconosciuto a un gruppo di lavoratori il diritto al TFR per l’intero ammontare nonostante il concordato omologato ne prevedesse la decurtazione, valorizzando l’autonomia dell’obbligazione previdenziale. La Cassazione ha però preso posizione in senso opposto con la sentenza della sezione lavoro n. 29754/2025: pur confermando che il pregiudizio al diritto di surroga dell’ente non fa venir meno il diritto alla prestazione, la Corte ha affermato il principio secondo cui la falcidia di parte del credito per TFR pattuita in sede di concordato omologato condiziona la misura del diritto alla prestazione nei confronti del Fondo di garanzia. Il ragionamento è lineare e per questo difficile da aggirare: la legge lega l’intervento del Fondo all’accertamento dell’esistenza e della misura del credito, e il titolo formatosi dentro la procedura determina l’ammontare del diritto anche verso l’ente previdenziale.
La conseguenza più grave, quindi, è che accettare una falcidia del TFR in sede concordataria non si limita a ridurre ciò che il lavoratore prende dalla procedura: riduce anche ciò che potrà ottenere dal Fondo di garanzia, perché è la misura accertata nel titolo a fare da tetto alla prestazione previdenziale.
Cosa fare invece
Leggere la proposta concordataria partendo da una sola domanda — quale misura di soddisfazione viene riconosciuta al credito di lavoro privilegiato ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. — e, se quella misura non è integrale, valutare il voto come un atto tecnico e non come una formalità, perché da quella misura dipenderà anche l’intervento del Fondo. Nella valutazione entrano elementi che il lavoratore da solo non ha: la relazione giurata del professionista indipendente sul valore di liquidazione dei beni gravati, la verifica che il trattamento delle classi non alteri l’ordine delle prelazioni, il raffronto tra la percentuale offerta e quella prevedibile in esito alla liquidazione ordinaria.
Va ricordato, poi, che accanto al voto esiste un presidio anteriore e spesso decisivo: l’opposizione allo stato passivo. Le impugnazioni previste dall’art. 206 CCII si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione con cui il curatore dà notizia dell’esecutività dello stato passivo. Il termine è soggetto alla sospensione feriale, che decorre dal 1° al 31 agosto. Il decreto che definisce il giudizio di opposizione non è appellabile: l’unico rimedio è il ricorso per cassazione, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. È per questa ragione che l’opposizione va costruita fin dall’inizio conservando le questioni di diritto che potranno essere portate davanti alla Corte di legittimità.
Il dettaglio che pochi conoscono
Lo stesso principio affermato per il concordato preventivo vale, con ancora maggiore evidenza, quando il credito di lavoro venga degradato al chirografo. L’INPS, nelle proprie istruzioni operative, subordina in alcune procedure l’intervento del Fondo alla circostanza che il lavoratore, di fronte a una proposta che non prevede la soddisfazione integrale del suo credito privilegiato, abbia espresso voto contrario. Il voto, in altre parole, non è soltanto uno strumento per incidere sull’esito della procedura: in certe configurazioni è un adempimento che condiziona l’accesso alla prestazione previdenziale. Chi non risponde, non si limita a lasciare che gli altri decidano: in alcuni casi si chiude una porta da solo.
Gli errori in cifre: tre simulazioni per misurare il costo di ogni passo saltato
Le cifre che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su parametri realistici, non casi reali: servono a rendere visibile la distanza tra due comportamenti che, dall’esterno, sembrano quasi identici.
Simulazione 1 — Il costo di non insinuare
Lavoratore con anzianità di nove anni, TFR maturato pari a 23.740 €, retribuzioni arretrate per sette mensilità pari a 14.830 € lordi complessivi. Liquidazione giudiziale aperta il 14 aprile; udienza di verifica fissata per il 9 settembre; termine per le domande tempestive: 10 agosto.
Ipotesi A — domanda depositata il 28 luglio. Il credito viene ammesso per 38.570 € in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., oltre interessi e rivalutazione fino all’esecutività dello stato passivo, depositato il 3 ottobre. Dal 4 novembre il lavoratore può presentare domanda al Fondo: ottiene il TFR per 23.740 €, più le ultime tre mensilità nel limite del massimale, circa 4.330 € lordi. Totale incassato dal Fondo: circa 28.070 €. La differenza resta in concorso sull’attivo con collocazione privilegiata.
Ipotesi B — nessuna domanda depositata. Il lavoratore se ne accorge a marzo dell’anno successivo, oltre i sei mesi dal decreto di esecutività. La domanda diventa ultratardiva: deve dimostrare che il ritardo dipende da causa a lui non imputabile e di aver trasmesso la domanda entro sessanta giorni dalla cessazione di quella causa. Se non supera il filtro, non viene ammesso; senza ammissione al passivo, non ha titolo per il Fondo. Differenza tra le due ipotesi: circa 28.070 € di prestazioni previdenziali, oltre a quanto sarebbe arrivato dai riparti.
Simulazione 2 — Il costo di aspettare il riparto prima di chiedere il Fondo
Stesso lavoratore, stesso credito, domanda tempestiva, stato passivo esecutivo depositato il 3 ottobre. Il lavoratore decide di attendere l’esito della liquidazione dell’immobile aziendale, che il curatore stima in un paio d’anni.
Ipotesi A — domanda al Fondo depositata il 19 novembre, cioè subito dopo il trentesimo giorno. Il Fondo liquida TFR e ultime tre mensilità entro sessanta giorni dalla domanda, con interessi e rivalutazione.
Ipotesi B — domanda al Fondo depositata a febbraio del secondo anno successivo, cioè oltre un anno dall’esecutività dello stato passivo. L’INPS liquida il TFR ma eccepisce la prescrizione annuale sulle ultime tre mensilità. Perdita secca: circa 4.330 € lordi, più gli accessori maturati nel frattempo. Il riparto, nel frattempo, non è ancora avvenuto: l’attesa non ha prodotto alcun vantaggio.
Simulazione 3 — Il costo di un voto dato senza calcolo
Credito per TFR ammesso in privilegio per 23.740 €. Viene presentata una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale che prevede per la classe dei crediti di lavoro una soddisfazione al 62%, con relazione giurata del professionista indipendente che stima in 11.900 € il ricavato attribuibile ai beni gravati dalla prelazione.
Ipotesi A — il lavoratore, assistito, verifica la stima, constata che il 62% corrisponde a 14.719 € e dunque a un valore superiore alla stima di liquidazione, e valuta il voto in quel quadro. Se il concordato viene omologato, incassa 14.719 € in tempi rapidi.
Ipotesi B — il lavoratore aderisce a una proposta al 40%, pari a 9.496 €, senza alcuna verifica. Il concordato viene omologato. Quando chiede al Fondo la differenza, si vede opporre il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 29754/2025: la misura del credito consacrata nel titolo formatosi nella procedura condiziona la misura della prestazione previdenziale. Differenza tra le due ipotesi, considerando il riflesso sull’intervento del Fondo: oltre 14.000 €.
La mappa degli errori
Questa tabella riassume, per ciascun errore, il momento in cui si commette, ciò che si perde e se esiste un rimedio successivo. È lo schema da tenere sotto gli occhi quando si decide se muoversi oggi o rimandare: la colonna di destra dice, in modo brutale, quanto costa rimandare.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimedio successivo |
|---|---|---|---|
| Non depositare la domanda di ammissione al passivo | Entro il 30° giorno prima dell’udienza di verifica | Esclusione dai riparti già eseguiti e, senza ammissione, nessun accesso al Fondo | Parziale: tardiva entro 6 mesi dal decreto di esecutività; ultratardiva solo con ritardo non imputabile |
| Insinuare senza indicare il privilegio o senza accessori | Al deposito della domanda ex art. 201 CCII | Ammissione in chirografo o per importo ridotto; base del Fondo più bassa | Parziale: opposizione allo stato passivo entro 30 giorni; non è possibile ampliare il petitum |
| Dimettersi fuori dalla cornice dell’art. 189 CCII | Durante la sospensione del rapporto | Possibile perdita di NASpI e indennità di preavviso | Parziale: dipende dalla qualificazione dell’atto e dal rispetto dei 68 giorni per la NASpI |
| Chiedere il Fondo oltre l’anno dall’esecutività | Dopo il deposito dello stato passivo esecutivo | Prescrizione delle ultime tre mensilità | No, per la parte prescritta |
| Contare sul Fondo per tutti gli arretrati | Nella fase di pianificazione, prima ancora di agire | Abbandono del presidio sul concorso e sui coobbligati | Sì, se i termini concorsuali sono ancora aperti |
| Non votare o accettare la falcidia senza verifica | Alla comunicazione della proposta concordataria | Riduzione del credito e, con essa, della prestazione del Fondo | Molto limitato: una volta omologato, il titolo fa da tetto |
La checklist preventiva: cosa verificare prima di muovere qualsiasi passo
Questa è la sequenza di controlli da eseguire nei primi giorni, non nei primi mesi. È pensata per essere stampata e spuntata voce per voce.
☐ Recuperare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e annotare la data esatta di apertura: è il perno di quasi tutti i termini successivi.
☐ Individuare la data dell’udienza di verifica dello stato passivo e contare a ritroso trenta giorni: quello è il termine per la domanda tempestiva.
☐ Verificare l’indirizzo PEC del curatore indicato nella comunicazione ricevuta e conservare prova di ogni invio.
☐ Raccogliere la documentazione completa: contratto di assunzione, ultime dodici buste paga, prospetto TFR, CU, comunicazioni obbligatorie, eventuali lettere di sospensione o di cessazione.
☐ Ricostruire tutte le voci di credito, non solo gli stipendi: ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso, differenze retributive, quote TFR non versate al Fondo di Tesoreria.
☐ Calcolare gli importi al lordo della quota contributiva a carico del lavoratore e al netto di quella a carico del datore.
☐ Indicare espressamente nel ricorso il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. e, con conteggio separato, interessi e rivalutazione.
☐ Verificare se il curatore abbia comunicato subentro o recesso e, in mancanza, calcolare la scadenza dei quattro mesi dall’apertura.
☐ Valutare con un professionista il momento e la forma delle eventuali dimissioni, prima di avviare qualunque procedura telematica.
☐ Presentare la domanda di NASpI entro sessantotto giorni dall’evento di cessazione del rapporto.
☐ Segnare in calendario la data di deposito dello stato passivo esecutivo e, su quella data, due promemoria: il trentunesimo giorno successivo (apertura della finestra per il Fondo) e l’undicesimo mese successivo (soglia di allarme sulla prescrizione annuale).
☐ Leggere integralmente ogni comunicazione relativa a proposte di concordato, verificando in quale classe è collocato il credito di lavoro e con quale percentuale di soddisfazione.
E se l’errore l’ho già fatto?
Molte persone arrivano a informarsi quando qualcosa è già andato storto. Vale allora la pena distinguere con onestà i casi recuperabili da quelli in cui la preclusione è definitiva, perché sapere dove ci si trova è il presupposto di qualunque scelta sensata.
Se il termine per la domanda tempestiva è scaduto ma non sono passati sei mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo, la strada è ancora aperta: la domanda tardiva è pienamente ammissibile e non richiede di giustificare il ritardo. L’unico prezzo è la partecipazione soltanto ai riparti successivi all’ammissione. Nelle procedure in cui la liquidazione dell’attivo è lunga — e lo è quasi sempre, quando ci sono immobili — quel prezzo è spesso contenuto. Ai fini del Fondo di garanzia, poi, un’ammissione tardiva vale quanto una tempestiva: ciò che conta è l’accertamento del credito nello stato passivo.
Se sono trascorsi più di sei mesi, resta la domanda ultratardiva, che richiede la prova che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile e che la domanda sia stata trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione di quella causa. Qui molto dipende dalla qualità della ricostruzione: la mancata o irregolare comunicazione dell’avviso ai creditori, la sopravvenienza del credito, l’impossibilità di conoscere l’apertura della procedura sono elementi che vanno documentati, non semplicemente affermati.
Se il credito è stato ammesso, ma in misura ridotta o in chirografo invece che in privilegio, il rimedio è l’opposizione allo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esecutività, con la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto. È un giudizio tecnico, che si svolge davanti al collegio e che si chiude con un decreto impugnabile soltanto per cassazione: per questo va impostato fin dal ricorso introduttivo tenendo conto di ciò che potrà essere sindacato in sede di legittimità. Attenzione a un limite preciso: l’opposizione serve a contestare la decisione sul credito come è stato domandato, non a introdurre domande nuove, perché il potere di determinare petitum e causa petendi si è consumato con il deposito dell’insinuazione.
Se è scaduto l’anno per le ultime tre mensilità, quella parte è perduta, ma il TFR normalmente no: i due crediti seguono regimi prescrizionali diversi, e il fatto di aver perso le mensilità non pregiudica la richiesta del trattamento di fine rapporto. In questi casi la priorità è depositare immediatamente la domanda per il TFR, prima che anche quella partita si complichi.
Se le dimissioni sono già state rassegnate in forma ordinaria, la partita non è automaticamente chiusa: ciò che conta non è l’etichetta apposta nella procedura telematica ma la qualificazione giuridica dell’atto alla luce dell’art. 189 CCII e del contesto in cui è maturato. Se le dimissioni sono intervenute nel periodo in cui la legge le qualifica per giusta causa, quella qualificazione può essere fatta valere, anche in sede di contenzioso previdenziale, purché sia rispettato il termine di decadenza per la domanda di NASpI.
Se il concordato è stato omologato con una falcidia del credito di lavoro, lo spazio è il più stretto di tutti. Il titolo formatosi nella procedura determina la misura del diritto anche verso il Fondo. Resta da verificare, caso per caso, che cosa esattamente il decreto di omologazione abbia accertato, se il credito fosse stato correttamente classificato e se la proposta rispettasse il limite del valore di liquidazione dei beni gravati: sono verifiche che talvolta restituiscono margini, ma vanno fatte sui documenti, non sulle impressioni.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Non ho presentato la domanda al passivo e lo stato passivo è già esecutivo da tre mesi: è finita?” No. Entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività la domanda tardiva è ammissibile senza dover giustificare il ritardo. Perderà i riparti eventualmente già eseguiti, ma manterrà il privilegio e, soprattutto, otterrà l’accertamento che serve per accedere al Fondo di garanzia.
“Il curatore mi ha detto che non c’è nulla da distribuire: ha senso insinuarmi lo stesso?” Ha senso, ed è probabilmente la cosa più importante da fare. L’ammissione al passivo non serve soltanto a partecipare ai riparti: è il presupposto dell’intervento del Fondo di garanzia, che per il TFR interviene nella misura accertata a prescindere dalla capienza dell’attivo.
“Ho chiesto il Fondo di garanzia e me l’hanno respinto perché l’avevo chiesto prima dello stato passivo. Posso richiederlo?” Sì. Il rigetto per difetto dei presupposti al momento della domanda non consuma il diritto: una volta depositato lo stato passivo reso esecutivo, dal trentunesimo giorno successivo la domanda può essere ripresentata. L’errore da evitare, a quel punto, è attendere ancora.
“Ho accettato una riduzione del TFR nel concordato: l’INPS mi deve comunque la differenza?” Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 29754/2025, no: la falcidia pattuita e consacrata nel titolo condiziona la misura della prestazione del Fondo. Il diritto alla prestazione non viene meno, ma il suo ammontare segue quello accertato nella procedura. È esattamente per questo che la valutazione va fatta prima, non dopo.
“Mi sono dimesso prima che scadessero i quattro mesi e l’INPS mi ha negato la NASpI: posso fare qualcosa?” Dipende dalla collocazione temporale e dal contesto. L’art. 189 CCII qualifica per giusta causa le dimissioni rassegnate trascorsi quattro mesi dall’apertura, e riconosce al lavoratore la facoltà di dimettersi durante il periodo di sospensione del rapporto. La verifica da fare riguarda la data di apertura, l’eventuale comunicazione del curatore e il rispetto del termine di sessantotto giorni per la domanda: sono accertamenti documentali, e vanno fatti rapidamente.
“Ho ricevuto la proposta di concordato e non ho votato. Ho perso qualcosa?” Possibilmente sì. Il silenzio non equivale a un’opposizione, e in alcune configurazioni procedurali l’INPS ha subordinato l’intervento del Fondo al voto contrario del lavoratore rispetto a una proposta che non prevedeva la soddisfazione integrale del credito privilegiato. Se la votazione è ancora aperta, conviene intervenire subito; se si è già chiusa, va verificato cosa il decreto di omologazione ha accertato in concreto.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi li ha commessi
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali su cui poggiano le indicazioni di questa guida, con il principio riformulato e la ragione per cui conta in questa materia.
Cass. civ., sez. lavoro, n. 29754/2025. Il lavoratore che, in sede di concordato preventivo omologato, abbia accettato una decurtazione del proprio credito per TFR non perde il diritto alla prestazione previdenziale per il solo fatto di aver pregiudicato la surroga dell’ente; la misura di quel diritto, però, resta ancorata all’importo accertato nel titolo formatosi dentro la procedura. Rilevanza: è la pronuncia che collega direttamente ciò che si accetta in sede concordataria a ciò che il Fondo pagherà, e che rende il voto del lavoratore una scelta economica e non una formalità.
Cass. civ., sez. lavoro, 28 gennaio 2025, n. 1934. L’intervento del Fondo presuppone un accertamento rigoroso dell’esistenza e della misura del credito: l’ammissione allo stato passivo, oppure un titolo esecutivo conseguito verso il datore di lavoro, è la modalità necessaria per individuare l’ampiezza dell’obbligazione dell’ente, che resta terzo rispetto al rapporto di lavoro. Rilevanza: chiude ogni illusione sull’esistenza di una via breve verso il Fondo che salti l’accertamento del credito.
Cass. civ., sez. lavoro, 29 gennaio 2025, n. 2101. Una volta validamente instaurato il rapporto previdenziale, per effetto della domanda presentata in presenza dei presupposti di legge e dell’ammissione del credito al passivo, vicende successive relative alla procedura concorsuale non travolgono il diritto già maturato alla prestazione. Rilevanza: conferma che il diritto verso il Fondo, una volta perfezionato, vive di vita propria rispetto alle sorti della procedura.
Cass. civ., sez. lavoro, 27 gennaio 2025, n. 1864. La natura previdenziale delle prestazioni del Fondo comporta per il lavoratore l’onere di formulare la domanda amministrativa, proponibile soltanto dopo la verifica giudiziale dell’esistenza e della misura del credito. Rilevanza: fissa la sequenza procedimentale che rende inutili le domande presentate prima dello stato passivo.
Cass. civ., sez. lavoro, 16 aprile 2025, n. 10082. Le quote di TFR non versate al Fondo di Tesoreria INPS conservano la natura di credito retributivo del lavoratore, esigibile alla cessazione del rapporto, e il lavoratore è legittimato a chiederne l’ammissione al passivo del datore. Rilevanza: è la base giuridica per inserire nell’insinuazione una voce che moltissime domande omettono.
Cass. civ., sez. lavoro, 27 febbraio 2026, n. 4422. L’intervento del Fondo è una prestazione previdenziale autonoma fondata su presupposti propri — credito per TFR, insolvenza datoriale, accertamento nelle forme di legge — e non configura una responsabilità solidale con eventuali coobbligati civilistici. Rilevanza: impedisce che l’INPS subordini il proprio intervento alla preventiva escussione di altri soggetti.
Cass. civ., sez. lavoro, 3 gennaio 2020, n. 32. Il diritto alla prestazione per le ultime tre mensilità si prescrive in un anno e, trattandosi di diritto autonomo di natura previdenziale, la domanda di insinuazione al passivo non interrompe quella prescrizione nei confronti del Fondo. Rilevanza: è il principio che fa perdere ogni anno a molti lavoratori l’intera quota delle mensilità garantite.
Cass. civ., sez. lavoro, 21 dicembre 2017, n. 30712. Il termine annuale per le prestazioni diverse dal TFR decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere nei confronti del Fondo, e non dall’apertura della procedura concorsuale. Rilevanza: individua il dies a quo da segnare in calendario, cioè l’esecutività dello stato passivo.
Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza n. 9276/2019. Le prestazioni del Fondo per i crediti diversi dal TFR seguono le regole proprie delle prestazioni previdenziali anche quanto alla sospensione del termine durante la fase amministrativa, e la domanda all’ente ha efficacia interruttiva. Rilevanza: spiega perché depositare subito la domanda amministrativa è il modo più semplice di mettere in sicurezza il diritto.
Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2025, n. 30639. La domanda di ammissione al passivo può essere precisata attraverso le osservazioni al progetto di stato passivo, ma non può essere modificata nei suoi elementi costitutivi mediante ampliamento del petitum o variazione della causa petendi. Rilevanza: è la ragione per cui il privilegio e gli accessori vanno chiesti subito e non “dopo”.
Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2025, n. 22806. Il potere del creditore di determinare petitum e causa petendi si consuma con il deposito della domanda di ammissione, e i margini per modifiche successive sono estremamente ridotti. Rilevanza: conferma che l’insinuazione è un atto che si scrive una volta sola.
Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2025, n. 30911. In tema di ammissione al passivo con riserva, la disciplina dell’accertamento va applicata tenendo conto della natura provvisoria dell’ammissione e del regime proprio dello scioglimento della riserva. Rilevanza: riguarda i crediti controversi, che restano ammessi con riserva e che conservano il diritto di voto nel concordato nella liquidazione giudiziale.
Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2025, n. 14298. La prosecuzione di fatto di un rapporto contrattuale durante la procedura non trasforma automaticamente in prededucibili i crediti anteriori: occorre un’espressa manifestazione di subentro da parte dell’organo della procedura. Rilevanza: delimita il perimetro della prededuzione invocabile dai lavoratori in caso di esercizio provvisorio.
Cass. civ., 15 luglio 2025, n. 19591. Anche la natura del credito dell’unico soggetto istante può assumere rilievo nel riscontro dello stato di insolvenza, quando si tratti di credito retributivo da lavoro dipendente. Rilevanza: legittima il lavoratore come soggetto che può attivare la procedura, sbloccando così l’accesso al Fondo.
Cass. civ., sez. lavoro, 29 dicembre 2006, n. 27599. Ai fini dell’obbligo del Fondo di pagare le retribuzioni delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono il provvedimento di apertura della procedura, occorre far riferimento alle ultime tre mensilità del rapporto. Rilevanza: è il precedente storico su cui si fonda la prassi amministrativa in materia di finestra temporale.
A questi si affianca, sul fronte della giurisprudenza di merito, la posizione della Corte d’Appello di Milano che aveva ritenuto il Fondo tenuto al pagamento integrale del TFR nonostante la falcidia concordataria, valorizzando l’autonomia dell’obbligazione previdenziale: una lettura oggi superata dall’orientamento di legittimità sopra richiamato, ma utile per comprendere i termini del contrasto e la ragione per cui la scelta del lavoratore in sede di voto è diventata decisiva.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando il datore di lavoro entra in liquidazione giudiziale, il lavoratore ha davanti due procedimenti paralleli — quello concorsuale e quello previdenziale — e una sequenza di termini che non perdonano. Ecco, in concreto, che cosa facciamo.
- Ricostruiamo il credito voce per voce partendo da buste paga, prospetti TFR, CU e comunicazioni obbligatorie, calcolando retribuzioni, ratei, ferie non godute, preavviso, TFR e quote non versate al Fondo di Tesoreria, al lordo della quota contributiva a carico del lavoratore.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII con indicazione espressa del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. e conteggio separato di interessi e rivalutazione, entro il trentesimo giorno antecedente l’udienza di verifica.
- Intercettiamo l’errore prima che si consumi: calcoliamo la scadenza dei quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, verifichiamo se il curatore abbia comunicato subentro o recesso e indichiamo il momento e la forma corretti per eventuali dimissioni, coordinandoli con il termine di sessantotto giorni per la NASpI.
- Presidiamo l’udienza di verifica, depositiamo osservazioni al progetto di stato passivo e interloquiamo con il curatore sulle eccezioni sollevate, prima che il decreto diventi esecutivo.
- Quando il credito viene escluso o ammesso in misura ridotta, proponiamo opposizione allo stato passivo entro il termine perentorio di trenta giorni, costruendo il ricorso in modo da conservare le questioni di diritto spendibili in sede di legittimità.
- Gestiamo la domanda al Fondo di garanzia INPS nella finestra corretta, dal trentunesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo esecutivo, con copia autentica dello stato passivo, prospetto TFR e documentazione richiesta, monitorando il termine di sessanta giorni per la liquidazione.
- Quando la domanda al Fondo viene respinta o resta senza risposta, impugniamo in sede amministrativa e, se necessario, davanti al giudice del lavoro, chiedendo anche interessi e rivalutazione sulle somme dovute.
- Analizziamo le proposte di concordato nella liquidazione giudiziale verificando classe di appartenenza, percentuale offerta, rispetto dell’ordine delle prelazioni e coerenza con la relazione giurata del professionista indipendente, e formuliamo l’indicazione di voto sulla base del raffronto con il valore di liquidazione.
- Quando il termine è scaduto, verifichiamo se la posizione sia ancora recuperabile: domanda tardiva entro i sei mesi, ultratardiva con prova del ritardo non imputabile, richiesta al Fondo per le voci non ancora prescritte.
- Verifichiamo l’esistenza di coobbligati diversi dalla procedura — cessionario d’azienda, committente in appalto, soci illimitatamente responsabili — e attiviamo le azioni correlate quando ne ricorrono i presupposti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: il giudizio di opposizione allo stato passivo si chiude con un decreto che non è appellabile, e l’unico controllo successivo è quello di legittimità. Significa che le questioni di diritto vanno impostate correttamente fin dal primo atto, perché non esiste un secondo grado di merito in cui recuperare ciò che è stato formulato male. La continuità della strategia — stesso difensore, stessa linea, dall’analisi iniziale del credito fino all’eventuale ricorso per cassazione — è ciò che evita il passaggio di mano in cui, di norma, si perdono le eccezioni e le qualificazioni costruite nelle fasi precedenti. Allo stesso modo, la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere dall’interno la logica con cui viene costruita una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, distinguendo una percentuale sostenibile da una che scarica sul lavoratore un sacrificio non giustificato dal valore di liquidazione.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i conteggi di TFR, ratei, interessi e rivalutazione vengono elaborati con lo stesso rigore con cui saranno verificati dal curatore, e le questioni lavoristiche, concorsuali e previdenziali vengono trattate come un unico problema, perché è così che si presentano nella realtà.
Prima che siano i termini a decidere
Chi perde stipendi arretrati e TFR in una liquidazione giudiziale raramente li perde per mancanza di diritto. Li perde perché il diritto, in questa materia, va esercitato secondo una sequenza precisa: prima l’accertamento nel passivo, poi la domanda al Fondo, e nel mezzo una serie di scelte — sulle dimissioni, sul privilegio, sul voto in sede concordataria — che hanno conseguenze economiche immediate e, in buona parte, irreversibili.
Lo Studio Monardo affronta queste situazioni con due competenze che la materia richiede entrambe. La prima è quella del cassazionista: in un procedimento in cui l’accertamento del passivo si chiude con un decreto impugnabile soltanto davanti alla Corte di legittimità, saper scrivere il primo atto pensando all’ultimo grado non è un dettaglio tecnico, è la differenza tra conservare una questione e perderla. La seconda è quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che permette di valutare una proposta concordataria per quello che è — un’operazione economica da confrontare con il valore di liquidazione — e non per come viene presentata. Intorno a queste, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti garantisce che i numeri su cui si gioca la partita siano esatti fin dal primo deposito.
📩 Non lasciare che a decidere la tua posizione siano la scadenza dei quattro mesi, i trenta giorni per l’opposizione o l’anno di prescrizione sulle mensilità garantite: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo per far esaminare il tuo caso — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
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