Se il dipendente ha svolto regolarmente mansioni operative concrete, la Pubblica Amministrazione non può agire. La Corte dei conti esclude il danno erariale quando la prestazione ha prodotto un’utilità reale per l’amministrazione.
Un dipendente pubblico viene assunto dichiarando di possedere un diploma che si rivela falso. Per anni svolge regolarmente le mansioni assegnate, senza rilievi sulla qualità del lavoro. Quando l’irregolarità emerge, si pone la questione: lo Stato ha subito un danno? Le retribuzioni pagate devono essere restituite? L’amministrazione può agire per danno erariale?
La domanda che molti si pongono in situazioni simili è se il diploma falso usato per ottenere un impiego pubblico generi automaticamente un danno erariale quando il lavoro è stato comunque svolto: la risposta della Corte dei conti, sezione centrale d’Appello, con la sentenza n. 63 del 2026, è no. Il principio affermato è netto: la sola irregolarità del titolo di accesso non è sufficiente a generare responsabilità patrimoniale. Ciò che rileva ai fini del danno erariale non è la fase iniziale del rapporto, ma il suo svolgimento effettivo. Se il lavoratore ha svolto attività lavorative continuative e coerenti con mansioni operative di base, senza rilievi sulla qualità della prestazione, l’amministrazione non subisce un depauperamento delle proprie risorse.
Cos’è il danno erariale e quando si configura
Il danno erariale è la perdita economica subita da un ente pubblico a causa della condotta dolosa o gravemente colposa di un suo dipendente o di un soggetto legato all’ente da un rapporto di servizio. È la Corte dei conti a giudicarne l’esistenza e a condannare i responsabili al risarcimento.
Il presupposto fondamentale del danno erariale è un effettivo squilibrio economico: l’ente pubblico deve aver sostenuto una spesa senza ricevere un corrispettivo utile. Non basta la irregolarità formale di un atto o di un rapporto: occorre che quella irregolarità si sia tradotta in una perdita reale, concreta e quantificabile per le casse pubbliche.
Questa impostazione è coerente con i principi generali del diritto del danno: il danno non si presume, deve essere provato nella sua esistenza e nella sua entità. Un’irregolarità formale produce danno solo se — e nella misura in cui — ha causato una perdita effettiva.
Il ragionamento della Corte dei Conti: dalla falsità del titolo al danno reale
La Corte dei conti, nella sentenza n. 63/2026, distingue due piani che spesso vengono confusi: la falsità del titolo di accesso e l’utilità della prestazione lavorativa effettivamente resa.
La falsità del diploma è un fatto certo e rilevante sul piano penale e disciplinare. Ma sul piano erariale, ciò che conta è cosa è successo dopo l’assunzione: il dipendente ha lavorato? Ha svolto le mansioni assegnate? La sua prestazione ha prodotto un’utilità concreta per l’amministrazione?
Nel caso esaminato, il dipendente aveva svolto in modo regolare e continuativo ordinarie mansioni operative a favore dell’amministrazione. Non erano emersi rilievi sulla qualità del lavoro. L’amministrazione aveva ricevuto una prestazione lavorativa effettiva, coerente con le esigenze operative che l’assunzione intendeva soddisfare.
In questa situazione, il pagamento della retribuzione non può essere considerato una perdita: è il corrispettivo di un’utilità concretamente ricevuta. Non c’è spesa senza causa, non c’è esborso privo di giustificazione, non c’è danno erariale.
L’argomento del soggetto “più qualificato” non regge
La Corte affronta e respinge un argomento teoricamente plausibile ma giuridicamente fragile: l’idea che l’amministrazione avrebbe potuto assumere un soggetto più qualificato, e che quindi abbia subito un danno indiretto dalla presenza di un lavoratore con titolo irregolare.
Questo ragionamento è ipotetico e non dimostra alcuna perdita reale. Non si sa con certezza se al posto di quel dipendente sarebbe stato assunto qualcun altro, né se quell’altro avrebbe reso una prestazione qualitativamente superiore, né se quella eventuale differenza qualitativa si sia tradotta in un valore economico quantificabile per l’ente.
La valutazione dell’utilità, chiarisce la Corte, non può essere condotta in modo astratto sulla base di criteri di selezione diversi da quelli realmente adottati dall’amministrazione al momento dell’impiego. Ciò che rileva è la funzionalità del servizio reso nell’organizzazione concreta, non un giudizio comparativo teorico su possibili alternative di personale. Il danno erariale non si costruisce su ipotesi.
Il vizio originario non contamina la prestazione già acquisita
Un passaggio particolarmente significativo della sentenza riguarda il rapporto tra il vizio originario del rapporto — la falsità del titolo al momento dell’assunzione — e le prestazioni lavorative successivamente rese.
La Corte afferma che il vizio originario del titolo non può incidere sulla qualificazione economica della prestazione già acquisita dall’amministrazione, se questa ha comunque assicurato continuità operativa e copertura delle esigenze ordinarie dell’ente. In altri termini: il passato non si cancella retroattivamente. Anni di lavoro regolarmente svolto producono un’utilità reale che l’amministrazione ha già acquisito e consumato. Quella utilità non scompare per il fatto che il titolo di accesso era irregolare.
Questa impostazione è coerente con il principio generale dell’arricchimento senza causa e con la logica delle prestazioni di fatto: anche un rapporto viziato nella sua origine può produrre effetti economici reali che non possono essere ignorati nella valutazione del danno.
Cosa rimane dopo la sentenza: gli altri profili di responsabilità
La sentenza esclude il danno erariale, ma non esaurisce le conseguenze della falsità del diploma. Rimangono aperti altri profili di responsabilità.
Sul piano penale, la dichiarazione di possedere un titolo falso per ottenere un impiego pubblico può integrare reati come la falsità ideologica in atti pubblici, la truffa o l’uso di atto falso — a seconda delle modalità con cui la falsità è stata commessa.
Sul piano disciplinare, l’irregolarità del titolo di accesso può giustificare il licenziamento e l’annullamento del rapporto di lavoro. La regolarità della prestazione lavorativa non sana il vizio originario del rapporto: l’amministrazione mantiene il potere di risolvere il contratto per la falsità dichiarata in fase di assunzione.
Sul piano restitutorio, potrebbero residuare questioni legate alle retribuzioni percepite in eccesso rispetto a quanto sarebbe spettato per la mansione effettivamente svolta — se il diploma falso ha consentito di accedere a un inquadramento superiore a quello altrimenti ottenibile.
La sentenza n. 63/2026 della Corte dei conti chiude il capitolo del danno erariale nella sua forma più ampia — la richiesta di restituzione dell’intera retribuzione percepita — ma non neutralizza le altre conseguenze giuridiche della condotta.
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Angelo Greco
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