L’agenzia di somministrazione paga i contributi sulle mansioni superiori non comunicate?


Anche se l’utilizzatore non ha comunicato le mansioni superiori, i contributi restano a carico dell’agenzia. Una decisione criticata per le conseguenze paradossali che produce.

Un’azienda utilizza lavoratori somministrati da un’agenzia. Per circa due anni fa svolgere loro mansioni superiori a quelle previste dal contratto, senza comunicarlo all’agenzia. L’Inps scopre l’irregolarità durante un’ispezione e chiede i contributi sulle differenze retributive — non all’azienda che ha modificato le mansioni, ma all’agenzia di somministrazione che non ne sapeva nulla. L’agenzia paga, e perde anche le agevolazioni contributive su tutto il suo personale.

La domanda che molte agenzie di somministrazione si pongono è se l’agenzia debba pagare i contributi sulle mansioni superiori non comunicate dall’utilizzatore: la risposta della Cassazione, con l’ordinanza n. 9057 del 2026, è sì — e la decisione è apertamente criticata dal commentatore per la sua lettura strettamente letterale della norma, per le conseguenze pratiche paradossali che produce e per la sproporzione della sanzione che ne deriva. L’agenzia si trova a rispondere contributi su differenze retributive di cui non conosceva nemmeno l’ammontare, e a perdere agevolazioni su tutto il personale aziendale per un’irregolarità circoscritta a pochi lavoratori.

Il contesto normativo: chi è il datore di lavoro nella somministrazione

Nel contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore è formalmente dipendente dell’agenzia — che è il datore di lavoro — ma opera presso l’azienda utilizzatrice, che ne dirige e organizza concretamente la prestazione. Questa struttura triangolare crea una distinzione tra chi paga la retribuzione e i contributi (l’agenzia) e chi beneficia del lavoro (l’utilizzatore).

La norma applicabile — all’epoca dell’art. 23 del d.lgs. n. 276 del 2003, oggi sostituita dall’art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015 nel testo sostanzialmente invariato — prevede un’eccezione a questa struttura: quando l’utilizzatore adibisce il lavoratore a mansioni diverse da quelle previste nel contratto di somministrazione senza comunicarlo all’agenzia, risponde in via esclusiva per le differenze retributive e per l’eventuale risarcimento del danno spettanti al lavoratore.

L’intenzione del legislatore era chiara: chi modifica unilateralmente le condizioni del lavoro senza informare il datore formale si assume la responsabilità delle conseguenze di quella modifica.

La posizione dell’Inps e la decisione della Cassazione

L’Inps ha richiesto i contributi sulle differenze retributive non all’utilizzatore — che non aveva comunicato nulla — ma all’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro formale. Il ragionamento dell’Inps è che l’obbligo contributivo è strutturalmente legato alla qualità di datore di lavoro, e che la norma che pone la responsabilità esclusiva sull’utilizzatore menziona solo le differenze retributive e il risarcimento del danno, non i contributi.

Il Tribunale di primo grado aveva respinto questa tesi, ritenendo che la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore per la modifica non comunicata comprendesse anche i correlati obblighi contributivi. La Corte d’Appello aveva invece accolto la prospettazione dell’Inps. La Cassazione ha confermato.

La Suprema Corte parte dal presupposto incontrovertibile che nel lavoro somministrato sia l’obbligazione retributiva sia quella contributiva gravano in via generale sull’agenzia, in quanto datore di lavoro. Poi esamina la norma che pone la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore in caso di omessa comunicazione, ma la interpreta in modo restrittivo: poiché il testo normativo menziona esplicitamente solo le differenze retributive e il risarcimento del danno, i contributi non sarebbero coperti dall’eccezione e resterebbero a carico dell’agenzia.

Le critiche alla decisione: tre profili di perplessità

Il commentatore esprime una critica articolata alla decisione, che merita di essere ripercorsa perché tocca aspetti sostanziali della coerenza del sistema.

Il primo profilo riguarda la ratio della norma. L’intenzione del legislatore era evidentemente quella di porre a carico dell’utilizzatore — che ha modificato le mansioni senza informare l’agenzia — le conseguenze tutte di quella modifica. Una lettura che separa le conseguenze retributive da quelle contributive tradisce questo obiettivo e produce una scissione artificiale tra due componenti del costo del lavoro che sono strutturalmente collegate: la retribuzione genera i contributi, e chi è responsabile dell’una non può essere sgravato dell’altra.

Il secondo profilo riguarda le conseguenze pratiche. L’agenzia di somministrazione, che ignorava incolpevolmente la modifica delle mansioni, si trova a dover versare contributi su differenze retributive di cui non conosceva nemmeno l’ammontare. Non aveva gli elementi per calcolare quanto versare, né aveva ricevuto dall’utilizzatore le informazioni necessarie per farlo. Imporle questo obbligo significa chiederle di adempiere un obbligo che non poteva materialmente eseguire.

Il terzo profilo riguarda la sproporzione della sanzione. La Cassazione ha ritenuto legittima una conseguenza ulteriore particolarmente grave: l’agenzia ha perso il diritto alle agevolazioni contributive relative a tutto il proprio personale — non solo ai lavoratori somministrati coinvolti nell’irregolarità — nonostante disponesse di un Durc regolare. Una sanzione che si proietta sull’intera platea aziendale per un’irregolarità circoscritta a un numero limitato di lavoratori, generata dalla condotta omissiva di un terzo e non dall’inadempimento dell’agenzia stessa.

Il sospetto di un pregiudizio verso la somministrazione

Il commentatore non nasconde un sospetto più ampio: che questa severità interpretativa sia alimentata da un certo disfavore, che periodicamente si manifesta nella giurisprudenza, nei confronti dell’istituto della somministrazione di lavoro. Un disfavore che appare ingiustificato, considerando che la somministrazione ha dimostrato negli anni di promuovere occupazione regolare e tutelata, offrendo flessibilità alle imprese e garanzie ai lavoratori.

Una lettura della norma che scarica sull’agenzia — soggetto incolpevole e ignaro — le conseguenze di una condotta omissiva dell’utilizzatore rischia di rendere economicamente insostenibile gestire la somministrazione con la necessaria certezza degli obblighi. Se l’agenzia non può sapere in anticipo quali contributi dovrà versare su mansioni che non ha assegnato e di cui non è stata informata, la prevedibilità del costo del lavoro somministrato viene meno.

Le implicazioni pratiche per le agenzie di somministrazione

La decisione della Cassazione, per quanto criticabile, è attualmente il diritto vivente su questa questione. Le agenzie di somministrazione che vogliono proteggersi da questo rischio devono adottare alcune misure concrete.

La più importante è inserire nei contratti di somministrazione clausole specifiche che obblighino l’utilizzatore a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica delle mansioni assegnate ai lavoratori somministrati, con previsione esplicita di responsabilità e manleva in caso di omessa comunicazione. Questa clausola non è sufficiente a escludere la responsabilità verso l’Inps — che rimane secondo la Cassazione in capo all’agenzia — ma crea le basi per una rivalsa contrattuale sull’utilizzatore inadempiente.

La seconda misura è una vigilanza più attiva sull’effettivo svolgimento delle mansioni da parte dei lavoratori somministrati, attraverso contatti periodici con i lavoratori stessi e con i referenti dell’azienda utilizzatrice, per intercettare tempestivamente eventuali modifiche non comunicate.




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 Angelo Greco

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