Ultimo giorno di scuola, ultima verifica per gli studenti: è legittima?


Negli ultimi giorni di scuola non è raro che sorgano dubbi relativi a verifiche o interrogazioni che incidono in modo determinante sulla valutazione finale degli studenti. Una delle domande più frequenti riguarda la legittimità di una valutazione insufficiente attribuita a ridosso dello scrutinio finale, soprattutto quando essa riguarda un argomento appena concluso e non lascia allo studente alcuna concreta possibilità di recupero, come si evince dal quesito di un lettore.

Il quesito del lettore

“Volevo sapere se esistono riferimenti legislativi in merito all’obbligo che ogni docente, nello specifico di quelli del primo anno di un liceo*** dovrebbe rispettare sul diritto dello studente a recuperare una situazione di media insufficiente. 

Questo perché un voto molto basso preso il 9 giugno ad un giorno dalla conclusione dell’anno scolastico può compromettere la valutazione dell’anno e far rimandare o addirittura in certi casi bocciare l’alunno.”

La funzione formativa della valutazione

Prima di rispondere al quesito posto, è opportuno chiarire che la normativa scolastica italiana attribuisce alla valutazione una funzione non soltanto sommativa, ma anche formativa. L’articolo 1 c. 3 del DPR 122/2009 stabilisce che la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

Da ciò deriva un principio fondamentale: la valutazione non può limitarsi solo ed esclusivamente all’esito di una verifica in quanto tale, ma deve tenere in considerazione il processo di apprendimento complessivo dello studente.

Esiste un limite normativo alle interrogazioni dei docenti?

Sul piano strettamente normativo non esiste un limite temporale che vieti al docente di effettuare interrogazioni o verifiche in un determinato periodo dell’anno scolastico, compresi gli ultimi giorni di lezione prima degli scrutini. La normativa nazionale non fissa infatti una “finestra” oltre la quale le prove di valutazione non possano più essere somministrate, né distingue tra verifiche ordinarie e verifiche svolte in prossimità della conclusione dell’anno. La gestione delle attività valutative rientra nell’autonomia professionale del docente, sia nella sua dimensione individuale che collegiale (art. 1 c. 2 DPR 122/2009).

La collocazione temporale della verifica e il principio di coerenza della valutazione

Ciò detto, è giusto analizzare, però, tutti gli aspetti che riguardano un’interrogazione (per non parlare di una verifica scritta) fissata l’ultimo giorno di scuola. Pur in assenza di un divieto esplicito, infatti, la collocazione di una verifica particolarmente rilevante a ridosso dello scrutinio finale solleva un tema di coerenza con i principi generali della valutazione.

La valutazione scolastica non può essere ridotta a un meccanismo puramente meccanico o aritmetico, ma deve risultare da un giudizio complessivo e motivato del consiglio di classe, fondato su un congruo numero di elementi valutativi e sull’andamento dell’intero anno scolastico. In questa prospettiva, una singola prova finale, soprattutto se collocata temporalmente a ridosso dello scrutinio e non accompagnata da ulteriori elementi di verifica, rischia di assumere un peso sproporzionato rispetto al percorso complessivo dello studente.

Per gli scritti, poi, considerati i tempi stretti, è quasi impensabile pensare di poter procedere ad una correzione e conseguente restituzione, violando in questo caso il principio della tempestività e della trasparenza delle valutazioni.

La “cristallizzazione” della valutazione e il limite delle verifiche isolate

Se, come nel caso riportato dal lettore, si somministra una verifica a ridosso dello scrutinio su una nuova unità, è plausibile che qualche studente possa non aver assimilato quei concetti in modo chiaro, sostenendo una prova insufficiente. In tale scenario si pone quindi il problema non tanto della legittimità in senso stretto della singola valutazione, quanto quello relativo alla sua incidenza sul giudizio finale in assenza di un successivo momento di verifica o consolidamento che consenta di accertare l’eventuale superamento delle carenze riscontrate. È infatti proprio la presenza di un percorso di recupero o di una nuova occasione di accertamento che consente alla valutazione di essere corretta ed efficace.

Il punto centrale della questione, quindi, non riguarda la possibilità in astratto di effettuare una verifica in prossimità dello scrutinio, bensì l’effetto che tale verifica produce quando diventa di fatto l’ultimo elemento valutativo disponibile su uno specifico segmento di apprendimento. In assenza di ulteriori occasioni di verifica o di consolidamento, il rischio è che quella valutazione assuma una funzione “cristallizzante”, fissando in modo definitivo una prestazione isolata senza che lo studente abbia potuto dimostrare un eventuale miglioramento o una successiva acquisizione delle competenze richieste.

Una valutazione negativa in questi termini può compromettere l’anno scolastico?

Appare evidente che una valutazione del genere possa impattare sul successivo scrutinio e, in questi condizioni, si porrebbe in una zona a forte rischio “contestazione”. Il principio che anima la valutazione è quello già richiamato ed espresso dal DPR 122/2009 ed essa deve rappresentare una sintesi complessiva del percorso dello studente.

Pertanto, nessuna singola prova, isolata dal contesto generale dell’apprendimento, dovrebbe assumere un valore sproporzionato rispetto all’intero percorso annuale, soprattutto quando non si accompagna a ulteriori elementi valutativi che ne confermino la stabilità nel tempo.

Nel caso specifico, un’insufficienza o un voto molto basso rischia di porre lo studente destinatario del provvedimento valutativo in una situazione di sospensione del giudizio o, addirittura, alla mancata ammissione all’anno successivo. Pur non essendo formalmente illegittima, l’interrogazione in questi termini e con tali tempistiche rischia di scontrarsi con il principio della ragionevolezza e dell’equilibrio complessivo della valutazione. Il punto concreto è: lo studente che si trova ad affrontare una verifica su un nuovo argomento ha la possibilità di dimostrare di poter recuperare? La risposta è evidentemente negativa. Pertanto, una tale condotta si espone a una considerazione problematica sotto il profilo della coerenza del procedimento valutativo, in quanto non permette allo studente di esprimere un eventuale miglioramento né di dimostrare, in tempi utili, il raggiungimento degli obiettivi formativi dell’unità didattica oggetto di verifica.

La legittimità e la funzione correttiva di una verifica complessiva

In questo quadro, appare invece pienamente coerente con la funzione formativa della valutazione la scelta di somministrare una verifica di carattere complessivo sull’intero programma svolto durante l’anno scolastico (o su ampie porzioni di esso), proprio in una fase successiva all’emersione delle difficoltà. Una prova di questo tipo, infatti, non si limita a fotografare un singolo momento di incertezza, ma consente allo studente di dimostrare la progressiva acquisizione delle competenze e l’eventuale superamento delle lacune inizialmente riscontrate. In tal senso, la verifica ampia e riepilogativa non solo non contrasta con i principi normativi della valutazione, ma ne rappresenta una possibile espressione coerente, in quanto consente di ricondurre l’accertamento degli apprendimenti a una dimensione realmente globale e dinamica del percorso scolastico.

Due modelli di valutazione a confronto

Alla luce di quanto esposto, emergono dunque due possibili modalità di approccio alla verifica degli apprendimenti, profondamente diverse sul piano della loro coerenza con la funzione formativa della valutazione.

Da un lato, vi è la somministrazione di prove isolate, collocate a ridosso dello scrutinio e riferite a singole unità didattiche, che rischiano di assumere un valore determinante senza che allo studente sia concretamente offerta la possibilità di dimostrare un successivo consolidamento delle competenze. Dall’altro lato, vi è invece un modello di verifica complessiva e progressiva, che, pur includendo inevitabilmente momenti di difficoltà e insuccesso, consente di riassorbire tali criticità all’interno di un percorso valutativo più ampio e strutturato.

È proprio quest’ultimo modello a risultare maggiormente coerente con l’impianto normativo e con i principi generali che governano la valutazione scolastica, in quanto garantisce che il giudizio finale non sia la semplice conseguenza di un episodio, ma la sintesi ragionata e ponderata dell’intero processo di apprendimento.

Il caso delle classi prime

Un’ulteriore considerazione riguarda il fatto che la vicenda si colloca in una classe prima del liceo scientifico, quindi in una fase ancora iniziale del percorso della scuola secondaria di secondo grado e ricompresa nell’obbligo di istruzione. In questo contesto, lo studente è ancora impegnato nell’acquisizione del metodo di studio e nell’adattamento alle richieste disciplinari del nuovo ordine scolastico. Proprio per questo, l’utilizzo di verifiche ad alto impatto valutativo a ridosso della conclusione dell’anno, senza reali possibilità di consolidamento o recupero, assume un peso particolarmente delicato, perché incide su un percorso ancora in costruzione. Anche in questo caso, però, va precisato che non ci sono specifiche previsioni normative che impediscono di somministrare prove in virtù del fatto che trattasi di una classe prima.

PTOF e regolamento d’istituto

Per completezza, è sempre buona norma consultare quanto previsto nei documenti ufficiali dei singoli istituti (PTOF, regolamento interno ecc.), che possono regolamentare questi casi specifici.

Conclusioni

In conclusione, per rispondere in modo definitivo alla richiesta del lettore, non esiste una norma che vieti espressamente al docente di effettuare una verifica o un’interrogazione negli ultimi giorni di scuola. Tuttavia, i principi che regolano la valutazione scolastica conducono a una riflessione diversa.
Quando una prova insufficiente riguarda un argomento appena concluso e viene collocata a ridosso dello scrutinio finale, senza lasciare alcuna possibilità di successiva verifica o recupero, si pone un problema di coerenza con la funzione formativa della valutazione e con il principio secondo cui lo studente deve poter dimostrare il superamento delle proprie difficoltà.

Più che la legittimità formale del singolo voto, è dunque la correttezza complessiva del processo valutativo a dover essere oggetto di attenzione da parte del docente, del coordinatore e dell’intero consiglio di classe.


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 Rino Cimella

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