quali sono le prove della difesa e del pm?


Quali mezzi di prova possono utilizzare l’avvocato dell’imputato e il pubblico ministero per sostenere le proprie tesi in un giudizio penale?

Nel sistema giudiziario la dinamica tra accusa e difesa ruota attorno alla ricerca della verità attraverso l’utilizzo di strumenti specifici. Capire nel processo penale quali sono le prove della difesa e del pm permette di comprendere come si formi il convincimento del magistrato. Questi strumenti, definiti tecnicamente mezzi di prova, servono a ricostruire i fatti e a determinare la responsabilità o l’innocenza di chi è sottoposto a giudizio.

Mentre il pubblico ministero agisce per confermare l’ipotesi accusatoria, la difesa si adopera per smentirla o per fornire una versione differente della realtà. Questo percorso si snoda attraverso regole precise, tempi prestabiliti e garanzie costituzionali che tutelano la correttezza del giudizio, assicurando che ogni elemento porti un contributo utile alla decisione finale del giudice, evitando che vengano introdotti elementi fuorvianti o raccolti in modo non conforme alle norme.

Quali sono le tipologie di prove nel processo penale?

All’interno del processo penale, sono prove (o meglio, mezzi di prova) ammesse dalla legge:

  • la testimonianza di persone terze;
  • l’esame delle parti processuali coinvolte;
  • il confronto tra dichiarazioni discordanti;
  • le ricognizioni di persone o oggetti;
  • gli esperimenti giudiziali;
  • la perizia tecnica;
  • i documenti scritti o multimediali.

Oltre a queste categorie definite, l’ordinamento ammette anche prove atipiche, purché siano idonee ad accertare i fatti e non ledano la libertà morale della persona. Si tratta di una flessibilità necessaria per adeguarsi all’evoluzione delle tecnologie e della società.

Come si svolge la testimonianza e l’esame incrociato?

La testimonianza rappresenta forse la modalità più nota di formazione della prova.

Un soggetto che ha conoscenza dei fatti viene chiamato a riferire quanto appreso direttamente.

Si sottolinea l’importanza del termine “direttamente”, poiché nel nostro sistema è generalmente vietata la testimonianza indiretta, ovvero riportare quanto udito da altri senza averlo visto di persona.

Se un individuo riferisce di aver saputo un’informazione da un conoscente, il giudice potrà chiedere che venga ascoltato quest’ultimo.

Il testimone ha l’obbligo giuridico di rispondere secondo verità. Il metodo utilizzato è quello della cross examination, che prevede tre fasi:

  1. esame diretto da parte di chi ha citato il teste, durante il quale non si possono porre domande suggestive che suggeriscano la risposta;
  2. controesame da parte della controparte, la quale ha invece maggiore libertà e può porre domande incalzanti per testare l’attendibilità di chi parla;
  3. riesame finale della parte che ha iniziato l’esame.

Questo meccanismo è pensato per far emergere eventuali contraddizioni e garantire che il racconto sia solido e credibile agli occhi del magistrato.

Quali sono i limiti e i segreti del testimone?

Nonostante l’obbligo di deporre, esistono dei confini invalicabili per tutelare diritti superiori. Un testimone non può essere forzato a riferire circostanze che potrebbero comportare una propria responsabilità penale.

Se una persona, per confermare un fatto, dovesse ammettere di aver commesso lei stessa un reato, la legge le riconosce la facoltà di non rispondere.

Inoltre, alcune categorie di soggetti possono astenersi dal deporre per via del segreto professionale:

  • ministri di culti religiosi;
  • avvocati, notai e consulenti;
  • medici, farmacisti e professionisti sanitari;
  • pubblici ufficiali per quanto riguarda il segreto d’ufficio o di Stato.

Un’ulteriore tutela è prevista per i prossimi congiunti dell’imputato, che possono scegliere di non testimoniare contro un proprio familiare, a meno che non siano loro stessi le vittime del reato che hanno presentato denuncia.

È inoltre vietato indagare sulla moralità dell’imputato o riportare semplici voci di corridoio o opinioni personali non suffragate da fatti concreti.

In cosa differisce l’esame dell’imputato?

A differenza del testimone comune, chi è accusato di un reato ha uno status particolare durante l’esame delle parti.

La sua partecipazione è facoltativa e richiede sempre il suo consenso. L’imputato non ha l’obbligo di dire la verità e può anche scegliere di restare in silenzio davanti a tutte o ad alcune domande. Tuttavia, di questo silenzio viene dato atto nel verbale e il giudice può tenerne conto nella valutazione complessiva del comportamento processuale.

Spesso si consiglia di sottoporre l’accusato a esame solo quando vi sia una chiara strategia difensiva, poiché anch’egli dovrà affrontare le domande del pubblico ministero nel corso del contraddittorio.

Se l’imputato decide di parlare ma poi si rifiuta di rispondere a specifici quesiti dell’accusa, la sua credibilità potrebbe risentirne.

Lo stesso regime di garanzie si applica ai coimputati o ai soggetti indagati in procedimenti connessi, che pur dovendo comparire, mantengono il diritto di non autoincriminarsi e di essere assistiti da un legale durante la deposizione.

Cosa sono confronti, ricognizioni ed esperimenti?

Esistono strumenti mirati a risolvere incertezze specifiche. Il confronto viene disposto quando due persone già interrogate forniscono versioni dei fatti totalmente opposte su punti determinanti. Il magistrato le pone l’una di fronte all’altra per verificare chi sia più convincente o se una delle due ritratti.

La ricognizione, invece, è finalizzata all’identificazione. Si chiede a una persona di riconoscere il presunto colpevole tra altri soggetti fisicamente simili. Questo atto può riguardare anche oggetti o luoghi. Infine, l’esperimento giudiziale è la riproduzione pratica di un evento. Si tenta di ricreare le condizioni di luce, tempo o spazio in cui si è verificato un fatto per accertare se sia tecnicamente possibile che si sia svolto secondo quanto raccontato dai testimoni o dalle parti.

Quando si ricorre alla perizia e alla consulenza?

In casi in cui la ricostruzione dei fatti richieda competenze scientifiche, tecniche o artistiche che vanno oltre le conoscenze comuni, il giudice nomina un perito.

Questo esperto, scelto solitamente da albi professionali, riceve dei quesiti a cui deve rispondere con una relazione dettagliata. Si pensi alle analisi sul DNA, alle perizie balistiche o agli accertamenti medico-legali.

In parallelo, sia il pubblico ministero che i difensori hanno la facoltà di nominare dei propri consulenti tecnici. Questi professionisti non lavorano in isolamento, ma possono assistere alle operazioni del perito del giudice, presentare osservazioni e sottoporre analisi alternative.

Questo garantisce che la prova scientifica sia il risultato di un confronto tra esperti e non solo della visione di un singolo professionista, permettendo alla difesa di contestare eventuali errori metodologici dell’accusa o del perito d’ufficio.

Qual è l’importanza della prova documentale?

In ultima analisi, il processo attribuisce grande valore ai documenti. Questi vengono considerati prove precostituite perché si formano prima e indipendentemente dall’inizio del procedimento penale. Possono includere:

  • scritti e atti pubblici;
  • fotografie e riprese video;
  • registrazioni audio o file informatici.

Qualora l’originale di un documento sia andato perduto o sia stato distrutto, il giudice può ammettere l’acquisizione di una copia.

Esistono dei limiti precisi: non è consentito inserire nel fascicolo documenti che contengano giudizi sulla moralità dei soggetti coinvolti o che riportino dicerie popolari.

Il documento deve rappresentare fatti oggettivi o circostanze concrete per poter essere utilizzato ai fini della decisione, garantendo così che la sentenza sia fondata su elementi solidi e verificabili.




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 Mariano Acquaviva

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