Risarcimento per interruzione ingiustificata delle trattative e responsabilità precontrattuale: quando nasce il diritto al danno da affidamento.
Il risarcimento per interruzione ingiustificata delle trattative riguarda una fase spesso trascurata dei rapporti contrattuali: il momento che precede la stipula dell’accordo. Prima della firma, le parti avviano un confronto volto a definire il contenuto del futuro contratto, nella ricerca di un punto di equilibrio tra interessi anche molto distanti. Proprio in questa fase preliminare, l’ordinamento impone regole di comportamento ispirate a correttezza e lealtà, la cui violazione può generare una specifica forma di responsabilità.
La responsabilità precontrattuale opera quando un comportamento scorretto incide sull’affidamento maturato durante le trattative, determinando un danno risarcibile. La disciplina non tutela la conclusione del contratto in sé, ma la libertà negoziale e l’affidamento che si sviluppano nel dialogo tra le parti.
Quando nasce la responsabilità nelle trattative contrattuali?
La responsabilità precontrattuale prende forma nella fase che precede la conclusione del contratto, quando le parti discutono termini, condizioni e contenuto dell’accordo.
Il codice civile dedica a questo momento gli articoli 1337 e 1338, che impongono un comportamento conforme a buona fede e l’adempimento degli obblighi informativi rilevanti ai fini della validità del contratto.
La violazione di tali doveri non resta priva di conseguenze, poiché l’ordinamento riconosce il diritto al risarcimento del danno fondato sull’affidamento incolpevole maturato nel corso delle trattative.
Cosa si intende per buona fede nella fase precontrattuale?
La buona fede oggettiva rappresenta il criterio guida dell’intera fase delle trattative; essa si traduce in correttezza, lealtà e collaborazione reciproca, con l’obiettivo di consentire a ciascuna parte una scelta negoziale libera e consapevole.
Il fondamento di tale principio si rinviene nel dovere di solidarietà sociale, nonché nelle norme che impongono correttezza nei rapporti obbligatori.
La buona fede precontrattuale non richiede l’abbandono dei propri interessi, ma esige che questi vengano perseguiti senza inganni, reticenze o condotte idonee a compromettere l’autonomia decisionale dell’altro soggetto coinvolto.
Come si è evoluta la nozione di responsabilità precontrattuale?
Nel tempo, dottrina e giurisprudenza hanno progressivamente ampliato l’ambito applicativo della responsabilità precontrattuale.
In una prima fase, tale responsabilità veniva riconosciuta solo quando la violazione delle regole di correttezza conduceva alla conclusione di un contratto invalido.
L’orientamento successivo ha invece valorizzato la fase delle trattative in quanto tale, riconoscendo la responsabilità anche in presenza di un comportamento scorretto che non sfociava necessariamente in un contratto nullo o annullabile.
Quando l’interruzione delle trattative diventa illecita?
L’interruzione delle trattative non integra automaticamente una condotta illecita. La responsabilità sorge quando il recesso avviene senza una giustificazione apprezzabile, dopo che le trattative hanno raggiunto un grado di avanzamento tale da generare un affidamento ragionevole sulla conclusione del contratto.
In questo contesto, l’abbandono improvviso delle negoziazioni, a danno dell’altra parte, viola il canone della buona fede e fonda il diritto al risarcimento. Un esempio ricorrente riguarda il ritiro ingiustificato dopo accordi sostanzialmente definiti, con conseguente pregiudizio economico per chi aveva confidato nella stipula.
Quali comportamenti violano la buona fede precontrattuale?
La responsabilità precontrattuale può derivare da diverse condotte scorrette. Rientrano tra queste il silenzio su informazioni rilevanti, la comunicazione di dati inesatti e, più in generale, ogni comportamento idoneo a influenzare in modo distorto la libertà negoziale dell’altro contraente.
La reticenza assume rilievo quando riguarda elementi che avrebbero potuto incidere sulla decisione di proseguire o meno le trattative. Anche riferire informazioni parziali o fuorvianti può alterare il corretto svolgimento del confronto precontrattuale.
È configurabile responsabilità per un contratto valido ma sconveniente?
L’elaborazione giurisprudenziale più recente riconosce la responsabilità precontrattuale anche quando il comportamento scorretto induce alla conclusione di un contratto formalmente valido ma economicamente svantaggioso per una delle parti.
In questa ipotesi, il problema non riguarda la validità dell’accordo bensì lo squilibrio determinato da una condotta contraria a correttezza.
La tutela non passa attraverso l’invalidazione del contratto ma il risarcimento del danno subito per effetto dell’inganno o della pressione indebita esercitata durante le trattative.
L’estensione della responsabilità precontrattuale trova fondamento in più argomenti. Il dato letterale mostra che l’articolo 1337 del codice civile non richiede l’esito negativo delle trattative per configurare la responsabilità.
Qual è la natura giuridica della responsabilità precontrattuale?
La natura della responsabilità precontrattuale costituisce un tema ampiamente dibattuto:
- una prima tesi ne sostiene la qualificazione contrattuale, valorizzando il fatto che l’avvio delle trattative generi obblighi giuridici riconducibili alle fonti dell’obbligazione;
- un orientamento tradizionale propende invece per la natura extracontrattuale, poiché il danno si colloca prima della nascita del rapporto obbligatorio;
- una terza impostazione, fondata sulla teoria del contatto sociale, riconduce la responsabilità alla violazione di obblighi di protezione derivanti da un rapporto qualificato, applicando le regole proprie dell’inadempimento.
Quale danno risulta risarcibile nella responsabilità precontrattuale?
In materia di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile assume configurazioni diverse.
Il danno da interesse negativo comprende le spese sostenute e la perdita di occasioni favorevoli legate alla trattativa interrotta; il danno da interesse positivo riguarda invece l’esecuzione del contratto ed è tipico della responsabilità contrattuale.
Nei casi di contratto valido ma pregiudizievole, trova applicazione l’interesse positivo differenziale, che misura il maggior aggravio economico o il minor vantaggio derivante dalla condotta scorretta.
Il risarcimento mira a ricostruire la situazione economica che si sarebbe determinata in assenza delle violazioni, trasformando le conseguenze negative dell’inganno in poste risarcibili.
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Mariano Acquaviva
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