Presidente: Ziemele – Relatore: Kumin
«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Requisiti comuni riguardanti i gestori di crediti e gli acquirenti di crediti – Direttiva (UE) 2021/2167 – Articolo 10 – Contratto di cessione in blocco di crediti deteriorati – Normativa nazionale che non prevede la forma scritta per questo tipo di contratto né l’assoggettamento del cessionario a vigilanza prudenziale».
Nella causa C‑65/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Brindisi (Italia), con ordinanza del 22 ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2025, nel procedimento IFIS NPL INVESTING SpA contro JM, OT, VR, CL.
[…]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione, in particolare in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché dei principi di tutela effettiva, trasparenza e buona fede.
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’IFIS NPL INVESTING SpA (in prosieguo: l’«Ifis») e JM, OT, VR e CL in merito all’esecuzione forzata, mediante pignoramento immobiliare, di un credito che l’Ifis asserisce di vantare nei confronti di queste quattro persone.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2015/849
3. La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73), applicabile ratione temporis al procedimento principale, nel suo articolo 2 contiene una definizione del suo ambito di applicazione. Pertanto, in forza di tale articolo 2, paragrafo 1, la direttiva 2015/849 si applica agli enti creditizi, agli istituti finanziari nonché alle persone fisiche o giuridiche di cui al punto 3 di tale disposizione.
4. L’articolo 3 di tale direttiva prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “ente creditizio”: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1)] (…);
2) “istituto finanziario”:
a) un’impresa diversa da un ente creditizio, che svolge una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338)], incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change»);
(…)».
Direttiva 2013/36
5. L’allegato I alla direttiva 2013/36, intitolato «Elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento», nel suo primo comma, punti da 2 a 12, 14 e 15, così dispone:
«2. Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring (…) pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)
3. Leasing finanziario
4. Servizi di pagamento (…)
5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (…)
6. Rilascio di garanzie e impegni di firma
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
b) cambi
c) strumenti finanziari a termine e opzioni
d) contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse
e) valori mobiliari
8. Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
9. Consulenza alle imprese in materia di struttura patrimoniale, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle fusioni e della rilevazione di imprese
10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking
11. Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni
12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari
(…)
14. Affitto di cassette di sicurezza
15. Emissione di moneta elettronica».
Direttiva 2021/2167
6. L’articolo 1 della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU 2021, L 348, pag. 1), intitolato «Oggetto», così dispone:
«La presente direttiva stabilisce un quadro e requisiti comuni per:
a) i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti;
b) gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell’Unione».
7. L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», nel paragrafo 5 stabilisce quanto segue:
«La presente direttiva non si applica:
(…)
d) al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, verificatosi prima della data di cui all’articolo 32, paragrafo 2, primo comma».
8. L’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Relazioni con i debitori, comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive», nel suo paragrafo 1 prevede taluni obblighi incombenti agli acquirenti di crediti e ai gestori di crediti nei loro rapporti con i debitori. Detto articolo 10 elenca, nel suo paragrafo 2, i dati che l’acquirente di crediti o il gestore di crediti sono tenuti a comunicare al debitore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, dopo il trasferimento dei diritti di un creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il trasferimento del contratto di credito deteriorato stesso.
9. L’articolo 32 della medesima direttiva, intitolato «Recepimento», è così formulato:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione [europea] il testo di tali misure.
«2. Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 30 dicembre 2023.
(…)».
10. L’articolo 33 della direttiva 2021/2167, intitolato «Entrata in vigore», è così formulato:
«La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».
Diritto italiano
11. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (GURI n. 230, del 30 settembre 1993, supplemento ordinario n. 92), nella versione applicabile alla controversia principale: «L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12. L’Ifis ha avviato, dinanzi al Tribunale di Brindisi (Italia), giudice del rinvio, un procedimento di pignoramento immobiliare nei confronti di JM, OT, VR e CL, invocando un credito nei loro confronti, garantito da beni immobili. L’Ifis sostiene di essere divenuta titolare di tale credito a seguito di varie cessioni successive. Secondo le informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, detto credito risale a un’ingiunzione di pagamento emessa nel corso del 1997 a favore di una banca italiana.
13. Il giudice del rinvio precisa che, da un lato, l’Ifis ha prodotto dinanzi ad esso contratti di cessione di crediti comprendenti, in blocco, gli elenchi dei crediti oggetto di tali cessioni. Tali contratti di cessione, benché conclusi in forma scritta, non lo sarebbero stati tuttavia sotto forma di atto pubblico né di scrittura privata autenticata. In ogni caso essi sarebbero privi di data certa, opponibile ai terzi.
14. Dall’altro lato, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il gran numero di cessioni di crediti realizzato nel caso di specie è avvenuto tra enti che non sono tutti iscritti nell’albo degli intermediari finanziari, disciplinato dalla disposizione citata nel punto 11 delle presente sentenza, oggetto di vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia. Una siffatta iscrizione presupporrebbe di disporre di un’organizzazione interna specifica a fini di prevenzione, conformemente alla normativa nazionale in materia di lotta al riciclaggio.
15. Secondo il giudice del rinvio, ne deriva addirittura un dubbio quanto al fatto che l’Ifis sia effettivamente e legalmente titolare del diritto di credito che essa invoca a sostegno del suo ricorso.
16. A tal riguardo il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione, in particolare in materia di lotta al riciclaggio, della normativa nazionale applicabile ai contratti di cessione in blocco di crediti deteriorati, alla luce della quale dev’essere giudicata la causa di cui è investito.
17. Infatti, tale normativa nazionale non prevederebbe né che questo tipo di contratti debba essere oggetto di atto scritto, e ancor meno di atto pubblico o scrittura privata autenticata, né modalità idonee a conferirgli una data certa.
18. Inoltre, detta normativa nazionale non imporrebbe ai cessionari in blocco di crediti deteriorati di essere iscritti nell’albo degli intermediari finanziari e, pertanto, essi non dovrebbero conformarsi, di fatto, alla normativa nazionale antiriciclaggio alla quale sono soggette le persone fisiche e giuridiche iscritte in tale albo, né adottare le disposizioni in materia di organizzazione interna richieste da una siffatta iscrizione. Tali cessionari non sarebbero neppure soggetti alla vigilanza prudenziale esercitata dalla Banca d’Italia.
19. Il giudice del rinvio si chiede pertanto se una siffatta normativa nazionale, considerata nel suo insieme, non sia contraria al diritto dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio. Se così fosse, si porrebbe altresì la questione di quali conseguenze debbano trarsi da ciò e, in particolare, se le molteplici cessioni di crediti avvenute nell’ambito della controversia di cui è investito possano essere considerate, in tutto o in parte, invalide o, quanto meno, inopponibili, cosicché il titolo esecutivo invocato dall’Ifis a sostegno del suo ricorso dovrebbe essere considerato inesistente.
20. Il giudice del rinvio aggiunge che la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito è anteriore a quella che ha consentito il recepimento della direttiva 2021/2167 nell’ordinamento giuridico italiano, entrata in vigore il 13 agosto 2024. Da tale data, siffatti dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione sarebbero dissipati e le cessioni in blocco di crediti deteriorati sarebbero ormai disciplinate in modo più completo. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede tuttavia se occorra interpretare tale direttiva nel senso che essa produce un effetto retroattivo parziale.
21. In tali circostanze, il Tribunale di Brindisi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se e a quali condizioni il diritto dell’Unione ed, in particolare, la normativa antiriciclaggio, così come i generali principi di effettività della tutela, di trasparenza, di buona fede oggettiva con i suoi corollari in punto di obblighi informativi, debbano considerarsi o meno ostativi a una normativa interna in materia di cessioni in blocco (o cumulative) dei crediti deteriorati – quella applicabile alla fattispecie concreta e anteriore all’approvazione del decreto legislativo del 30 luglio 2024, n. 116, entrato in vigore il 13 agosto 2024, attuativo della direttiva [(UE) 2021/2167] – che presenta le seguenti caratteristiche:
a) non prevede una forma scritta ad substantiam o ad probationem, in particolare nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o, comunque, modalità di confezionamento idonee a assicurarne la data certa. Ciò, in particolare, quando il contraente ceduto sia un consumatore;
b) non contemplava, fino all’entrata in vigore del predetto decreto, alcun obbligo di iscrizione in albi vigilati per soggetti che svolgono attività di cessione in blocco, in quanto non svolgenti attività finanziaria, come stabilito dalla [Corte di cassazione] e che, dunque, sono automaticamente sottratti anche, per via dell’assenza di un obbligo di atto pubblico, alle regole in materia di antiriciclaggio;
2) Laddove la Corte ravvisi l’evidenziato contrasto, se la normativa dell’Unione, cosi come descritta, imponga o meno, a tutela dell’effettività degli interessi comunitari, la radicale sanzione della nullità:
a) delle cessioni perfezionatisi nella vigenza del quadro anteriore all’approvazione del decreto attuativo della [direttiva 2021/2167];
b) delle procure all’incasso rilasciate a soggetti non iscritti ad un albo vigilato dall’autorità indipendente di settore e incaricate della verifica dell’osservanza della normativa di contrasto del riciclaggio».
Sulla ricevibilità
22. Il governo italiano e la Commissione sostengono che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
23. Secondo il governo italiano la presentazione, da parte del giudice del rinvio, del contesto normativo nazionale è lacunosa e, in taluni punti, errata. Sussisterebbe altresì un’incertezza circa l’oggetto preciso della seconda questione. Inoltre, tale governo e la Commissione sostengono che le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione non sono indicate in modo sufficientemente preciso.
24. Al riguardo occorre rammentare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali instaurata dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Pertanto, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 28 novembre 2024, ENGIE Deutschland, C‑293/23, EU:C:2024:992, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
25. L’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni da esso sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. sentenze del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, punto 6, nonché del 16 ottobre 2025, Braila Winds, C‑391/23, EU:C:2025:799, punto 30).
26. Le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono, da un lato, permettere alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale e, dall’altro, consentire ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni, conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale diritto sia garantito, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (sentenza del 16 ottobre 2025, Braila Winds, C‑391/23, EU:C:2025:799, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
27. Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene una descrizione del contesto di fatto e di diritto della controversia principale sufficiente a soddisfare tali requisiti, e consente di comprendere le ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del governo italiano, secondo il quale la presentazione del diritto nazionale sarebbe lacunosa, se non addirittura errata, per giurisprudenza consolidata non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito all’articolo 267 TFUE, verificare o mettere in discussione l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice del rinvio, posto che detta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2024, Volvo Group Belgium, C‑436/23, EU:C:2024:1023, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
28. Di conseguenza, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
29. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare le direttive 2021/2167 e 2015/849, nonché i principi di tutela effettiva, trasparenza e buona fede oggettiva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati che, per quanto riguarda il periodo anteriore alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2021/2167, non prevedeva che siffatti contratti dovessero avere forma scritta e dalla quale derivava che le persone fisiche o giuridiche, la cui attività consisteva nel procedere a siffatte cessioni di crediti, non fossero soggette a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità nazionale competente in materia di lotta al riciclaggio.
30. In primo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2021/2167 occorre rilevare che l’articolo 10 di quest’ultima prevede taluni requisiti a carico degli acquirenti di crediti deteriorati e dei gestori di crediti deteriorati nelle loro relazioni con i debitori. In particolare l’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva elenca gli elementi che devono essere comunicati al debitore dall’acquirente di crediti o dal gestore di crediti, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, dopo il trasferimento dei diritti di un creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il trasferimento del contratto di credito deteriorato stesso.
31. Tuttavia si deve rilevare che la direttiva 2021/2167, adottata il 24 novembre 2021, conformemente ai suoi articoli 32 e 33 è entrata in vigore il 29 dicembre 2021 e il suo termine di recepimento è scaduto il 29 dicembre 2023.
32. Inoltre sebbene, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri applichino le misure adottate per recepirla a decorrere dal 30 dicembre 2023, dall’articolo 2, paragrafo 5, lettera d), di quest’ultima risulta che essa non si applica al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito, o alla cessione del contratto di credito stesso, trasferiti prima del 29 dicembre 2023.
33. Poiché dal fascicolo di cui dispone la Corte sembra emergere che gli elementi costitutivi della controversia principale sono venuti in essere prima della data del 29 dicembre 2023, la direttiva 2021/2167 non è applicabile ratione temporis a tale controversia.
34. Quanto al fatto che il giudice del rinvio ipotizza l’imposizione di un’applicazione retroattiva dei requisiti previsti dall’articolo 10 della direttiva 2021/2167 occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, prima della scadenza del termine di recepimento di una direttiva non si può contestare agli Stati membri di non aver ancora adottato le misure di attuazione di quest’ultima nel loro ordinamento giuridico (sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 22 nonché giurisprudenza ivi citata).
35. Sebbene, conformemente a una giurisprudenza parimenti costante, in pendenza del termine di recepimento di una direttiva, gli Stati membri destinatari di quest’ultima debbano astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva (sentenza del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, punto 75 e giurisprudenza ivi citata), una direttiva può produrre direttamente effetti solo dopo la scadenza di tale termine (v. in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
36. Pertanto occorre escludere l’interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2021/2167 nel senso che gli obblighi ivi enunciati possano applicarsi retroattivamente.
37. In secondo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2015/849, dal combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3 di tale direttiva risulta che quest’ultima si applica solo ai soggetti che svolgono alcune specifiche attività economiche, elencate in detto articolo 2, paragrafo 1. Orbene, tra tali attività non figurano l’acquisto o la gestione di crediti deteriorati.
38. Pertanto, né la direttiva 2021/2167 né la direttiva 2015/849 si applicano ad una normativa nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati che presenti le caratteristiche riassunte nel punto 29 della presente sentenza.
39. In terzo e ultimo luogo, occorre ricordare che è in sede di attuazione del diritto dell’Unione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi generali di detto diritto (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non attua né la direttiva 2021/2167 né la direttiva 2015/849, come constatato nel punto precedente, né nessun’altra norma del diritto dell’Unione. Pertanto, neppure i principi di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione nella sua prima questione sono applicabili a tale normativa.
40. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2021/2167, in particolare il suo articolo 10, e la direttiva 2015/849 devono essere interpretate nel senso che esse non si applicano a una normativa nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati che, per quanto riguarda il periodo anteriore alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2021/2167, non prevedeva che siffatti contratti dovessero avere forma scritta e dalla quale derivava che le persone fisiche o giuridiche, la cui attività consisteva nel procedere a siffatte cessioni di crediti, non fossero soggette a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità nazionale competente in materia di lotta al riciclaggio.
Sulla seconda questione
41. Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
42. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
La direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, in particolare il suo articolo 10, e la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, devono essere interpretate nel senso che esse non si applicano a una normativa nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati che, per quanto riguarda il periodo anteriore alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2021/2167, non prevedeva che siffatti contratti dovessero avere forma scritta e dalla quale derivava che le persone fisiche o giuridiche, la cui attività consisteva nel procedere a siffatte cessioni di crediti, non fossero soggette a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità nazionale competente in materia di lotta al riciclaggio.
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