Dal 15 giugno la PA blocca i pagamenti ai professionisti con debiti al fisco


Dal 15 giugno 2026 le pubbliche amministrazioni devono verificare preventivamente, senza soglia minima, se il professionista ha cartelle non pagate superiori a 5.000 euro. In quel caso il pagamento va direttamente all’agente della riscossione, non al professionista.

Un avvocato, un medico, un ingegnere ha svolto una prestazione per un ente pubblico. Ha emesso la fattura. Aspetta il pagamento. Dal 15 giugno 2026, prima che quei soldi arrivino sul suo conto, la pubblica amministrazione è obbligata a verificare se ha debiti con il fisco. Se la risposta è sì — e se quei debiti superano i 5.000 euro — il pagamento non arriva al professionista: va direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fino a concorrenza del debito. Anche se il compenso da incassare è di 2.500 euro.

Dal 15 giugno la PA blocca i pagamenti ai professionisti con debiti al fisco. L’art. 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella sua nuova formulazione operativa, introduce per i professionisti un regime più severo rispetto a quello generale. Non esiste una soglia minima sotto la quale il controllo non scatta: qualsiasi pagamento a favore di un professionista deve essere preceduto dalla verifica. E se emergono cartelle non pagate per almeno 5.000 euro, il pagamento viene dirottato al fisco senza attendere atti di pignoramento.

Il meccanismo: come funziona la verifica preventiva

Le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di eseguire qualsiasi pagamento a un professionista, devono interrogare telematicamente la banca dati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario ha debiti per cartelle non pagate.

Se non emergono debiti, il pagamento procede normalmente. Se invece risultano cartelle non pagate per un importo complessivo di almeno 5.000 euro, l’amministrazione non paga il professionista: versa direttamente all’agente della riscossione un importo pari al compenso dovuto, fino a concorrenza del debito. Solo se il compenso supera il debito, la differenza viene pagata al professionista.

L’esempio chiarisce la portata pratica: se il compenso è di 2.500 euro e le cartelle ammontano a 5.500 euro, l’intera somma di 2.500 euro va all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il professionista non riceve nulla. Se invece il compenso fosse di 8.000 euro con lo stesso debito da 5.500 euro, la differenza di 2.500 euro spetterebbe al professionista.

Perché il regime per i professionisti è più severo

Per gli altri soggetti — imprese, fornitori, consulenti in forma societaria — la verifica preventiva scatta solo per pagamenti superiori a 5.000 euro (art. 48-bis, comma 1). Per i dipendenti pubblici la soglia è 2.500 euro (comma 1-bis).

Per i professionisti che producono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR — avvocati, notai, medici, ingegneri, commercialisti, e in generale chi esercita arti e professioni in modo abituale — non esiste soglia. Il controllo scatta sempre, su qualsiasi importo. Anche su una fattura da 100 euro.

Una seconda differenza riguarda le modalità operative: per i professionisti, l’amministrazione non deve attendere la notifica di un atto di pignoramento presso terzi. Basta che la verifica segnali l’esistenza del debito per almeno 5.000 euro: il pagamento all’agente della riscossione avviene immediatamente, senza ulteriori passaggi formali.

Il criterio di cassa: contano i pagamenti, non le fatture

La data di emissione della fattura o di esecuzione della prestazione non è rilevante. Ciò che conta è la data del pagamento. I nuovi obblighi si applicano a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026 in poi, anche se la fattura è stata emessa mesi prima.

La circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 ha confermato questo criterio. Un ordinativo di pagamento preparato prima del 15 giugno — senza quindi effettuare la verifica — deve essere ritirato e reemesso se il pagamento materiale avviene dopo quella data. La data che rileva è quella in cui i fondi vengono trasferiti, non quella in cui la liquidazione è stata approvata.

Chi rientra e chi è escluso dal regime senza soglia

La norma fa riferimento specifico alle somme di cui all’art. 54 del TUIR, cioè ai redditi di lavoro autonomo prodotti da chi esercita arti e professioni in modo abituale. Rientrano nel regime senza soglia anche i pagamenti agli studi associati e alle associazioni di professionisti che producono reddito di lavoro autonomo.

Sono invece esclusi dal regime senza soglia — e restano soggetti alla regola generale dei 5.000 euro — i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lettera l, del TUIR), i pagamenti alle Società tra Professionisti e alle Società tra Avvocati, e — secondo un’interpretazione basata sul tenore letterale della norma — i professionisti in regime forfettario, per i quali il richiamo all’art. 54 del TUIR potrebbe non essere applicabile.

Sono escluse dalla verifica le somme anticipate in nome e per conto del professionista — come imposte e diritti — che costituiscono rimborsi di spese sostenute per conto del cliente, non reddito professionale. Rientrano invece nella verifica i rimborsi di spese anche non soggette a tassazione, in quanto riconducibili all’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR.

Il doppio regime per importi sopra e sotto i 5.000 euro

Una questione interpretativa ancora aperta riguarda il trattamento dei compensi superiori a 5.000 euro. Il comma 1-ter introduce una procedura speciale — pagamento diretto all’agente della riscossione senza attendere il pignoramento — che sembrerebbe applicarsi ai pagamenti fino a 5.000 euro. Per i pagamenti superiori a questa soglia, potrebbe continuare ad applicarsi la procedura ordinaria del comma 1, che richiede invece la notifica di un atto di pignoramento presso terzi prima del dirottamento dei fondi.

La questione non è ancora risolta in via interpretativa definitiva: la conferma dovrà arrivare dagli aggiornamenti della procedura operativa telematica.

Cosa devono fare i professionisti prima del 15 giugno

Il margine di difesa del professionista è molto limitato una volta che la verifica ha segnalato il debito: il pagamento all’agente della riscossione avviene senza ulteriori atti formali, e la possibilità di bloccare il meccanismo è praticamente inesistente nel breve termine.

L’unica strategia efficace è agire preventivamente. Prima del 15 giugno, ogni professionista che riceva pagamenti da enti pubblici dovrebbe verificare la propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, controllando se esistono cartelle non pagate e per quale importo complessivo.

Se emergono cartelle, esistono strumenti per regolarizzare la posizione prima che il meccanismo di trattenuta si attivi: la rottamazione delle cartelle, la rateizzazione del debito, o l’impugnazione delle cartelle illegittime davanti alla Corte di Giustizia Tributaria nei casi in cui la notifica non sia stata eseguita correttamente o il debito non sia fondato su una pretesa legittima.

Non è raro che professionisti abbiano cartelle di cui non sono a conoscenza, per notifiche non eseguite correttamente o per iscrizioni a ruolo tardive: verificare in anticipo consente di gestire la situazione prima di trovarsi con i compensi bloccati senza possibilità di reazione immediata.




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 Paolo Florio

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