Quando spetta il diritto agli alimenti?


Guida completa all’obbligo alimentare: requisiti, differenze col mantenimento, ordine dei parenti obbligati, calcolo dell’assegno e tutele per i conviventi.

Nei momenti di grave difficoltà economica, la legge prevede una rete di sicurezza basata sulla solidarietà familiare. Non si tratta semplicemente di un aiuto finanziario, ma di un vero e proprio obbligo giuridico pensato per garantire la sopravvivenza di chi non è in grado di provvedere a se stesso. Molto spesso si confonde questo istituto con il mantenimento, tipico delle separazioni, ma le differenze sono sostanziali e riguardano i presupposti stessi della richiesta. Il codice civile stabilisce una gerarchia precisa di persone chiamate a intervenire in aiuto del familiare in stato di bisogno. È essenziale comprendere quando spetta il diritto agli alimenti per conoscere le proprie garanzie o i propri doveri verso i congiunti. La normativa coinvolge coniugi, figli, genitori e persino generi e nuore, estendendosi recentemente anche alle coppie di fatto. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio i requisiti necessari, il calcolo della somma dovuta e le cause di cessazione, chiarendo ogni aspetto con l’immediatezza necessaria per chi affronta queste situazioni delicate. Vedremo come lo stato di bisogno sia il perno centrale della richiesta e come viene valutata la capacità economica di chi deve pagare.

Cosa distingue gli alimenti dal mantenimento?

Spesso si usano i termini “alimenti” e “mantenimento” come sinonimi, ma per la legge sono concetti molto diversi. L’obbligazione alimentare trova il suo fondamento nella solidarietà familiare. Lo scopo degli alimenti è soccorrere una persona che si trova nell’incapacità di provvedere al necessario per vivere.

Al contrario, l’obbligo di mantenimento ha una portata molto più ampia. Il mantenimento spettante al coniuge separato senza addebito, ad esempio, prescinde dallo stato di bisogno e tende a garantire un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio, adeguato alla posizione economico-sociale della coppia. La prestazione alimentare, invece, presuppone una totale assenza di mezzi di sostentamento e serve a coprire i bisogni primari, non a mantenere uno stile di vita agiato.

Quali sono i requisiti per chiederli?

Per poter richiedere gli alimenti, il richiedente deve dimostrare di trovarsi in uno stato di bisogno e nell’impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio mantenimento.

Questo stato di bisogno non è un concetto astratto, ma va valutato concretamente. Il giudice esamina le effettive condizioni di chi chiede aiuto, considerando tutte le risorse economiche a sua disposizione.

Rientrano nella valutazione anche i redditi che si possono ricavare dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, verificando la loro idoneità a soddisfare le necessità primarie della persona (Trib. Cassino 23.8.2016, n. 1064). Per chi deve pagare (l’obbligato), i presupposti sono l’esistenza di un vincolo di coniugio, parentela o affinità e la presenza di condizioni economiche sufficienti per poter aiutare.

Chi è obbligato a pagare gli alimenti?

La legge stabilisce un ordine preciso e gerarchico (art. 433 c.c.). Se manca il primo soggetto della lista o non ha disponibilità, si passa al successivo. Sono obbligati nell’ordine:

  • il coniuge;

  • i figli, anche adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi (come i nipoti);

  • i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (come i nonni) e gli adottanti;

  • i generi e le nuore;

  • il suocero e la suocera;

  • i fratelli e le sorelle germani (stessi genitori) o unilaterali (un solo genitore in comune), con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Tra i soggetti obbligati rientrano oggi anche i conviventi more uxorio, con regole specifiche introdotte dalla legge sulle unioni civili.

Il convivente deve pagare gli alimenti?

Sì, la legge n. 76/2016 ha introdotto il diritto agli alimenti anche per le coppie di fatto. Se la convivenza cessa, il giudice può stabilire l’obbligo di uno dei due di versare gli alimenti all’altro. Questo avviene solo se chi li richiede versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Ci sono però dei limiti precisi:

  • gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza;

  • la misura è determinata secondo le regole del codice civile (art. 438, secondo comma, c.c.);

  • l’obbligo del convivente ha la precedenza su quello di fratelli e sorelle (art. 1, comma 65, L. n. 76/2016).

Attenzione alla data: questo diritto è valido solo per le convivenze cessate a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge).

Chi ha ricevuto una donazione deve pagare?

Esiste una figura che scavalca tutti nella graduatoria: il donatario. Chi ha ricevuto una donazione dalla persona che ora si trova in stato di bisogno è obbligato a prestare gli alimenti con precedenza su ogni altro parente, coniuge compreso.

L’obbligo ha però un limite economico: il donatario è tenuto a pagare solo fino alla concorrenza del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio (art. 438, comma 3, c.c.).

Sono escluse da questa regola solo le donazioni fatte in vista di un matrimonio (obnuziali) e quelle remuneratorie (fatte per sdebitarsi di un servizio) (art. 437 c.c.).

Come si calcola l’importo dell’assegno?

La misura degli alimenti non è fissa. L’importo deve essere assegnato in proporzione a due fattori:

La legge pone un tetto massimo: l’assegno non deve superare quanto necessario per la vitadell’alimentando, pur tenendo conto della sua posizione sociale (art. 438 c.c.). C’è un’eccezione al ribasso: tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti solo nella misura dello stretto necessario (art. 439 c.c.), senza considerare la posizione sociale.

Cosa succede se ci sono più parenti obbligati?

Può capitare che ci siano più persone dello stesso grado obbligate a pagare (ad esempio, tre figli che devono sostenere un genitore). In questo caso, scatta il concorso di obbligati: tutti devono contribuire, ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche (art. 441 c.c.).

Il confronto tra i redditi va fatto sulla situazione attuale, senza considerare vicende future ed eventuali (Cass. 11.11.1994, n. 9432).

Se gli obbligati di grado più vicino (grado anteriore) non hanno abbastanza soldi per coprire l’intero fabbisogno, l’obbligo passa in tutto o in parte ai parenti di grado successivo (grado posteriore). Se i parenti non si mettono d’accordo sulla divisione della spesa, decide l’autorità giudiziaria.

Da quando decorre il pagamento?

L’assegno alimentare non si paga “da sempre”, ma la sua decorrenza parte da un momento formale. È dovuto dalla data della domanda giudiziale oppure dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato (una richiesta scritta formale), a patto che entro sei mesi dalla messa in mora venga poi avviata la causa in tribunale (art. 445 c.c.).

Chi deve pagare può scegliere la modalità (art. 443 c.c.):

Il giudice può però intervenire e decidere diversamente il modo di somministrazione in base alle circostanze.

Quando cessa o cambia l’obbligo?

Le condizioni economiche possono cambiare nel tempo. Se mutano le risorse di chi paga o i bisogni di chi riceve, l’autorità giudiziaria può decidere la cessazione, la riduzione o l’aumento dell’assegno (art. 440 c.c.).

Un motivo particolare di riduzione è la condotta disordinata o riprovevole di chi riceve gli alimenti.

L’obbligo cessa definitivamente con la morte dell’obbligato, anche se esisteva già una sentenza (art. 448 c.c.).

Per gli affini (suoceri, generi, nuore), l’obbligo cessa se chi riceve gli alimenti si risposa o se muore il coniuge da cui deriva il legame (e mancano figli/discendenti comuni) (art. 434 c.c.).

Esiste un caso importante di esclusione per “colpa”: il figlio non è tenuto a dare gli alimenti al genitore che è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. In questo caso, il figlio può escludere il genitore anche dalla successione ereditaria (art. 448 bis c.c.).

Si può cedere il credito alimentare?

No, il diritto agli alimenti è strettamente personale e assistenziale. Il credito alimentare non può essere ceduto ad altri (art. 447 c.c.).

Inoltre, non è ammessa la compensazione. Se chi deve ricevere gli alimenti ha a sua volta un debito verso chi deve pagarli, quest’ultimo non può dire “non ti pago gli alimenti così siamo pari”. L’obbligato deve versare l’assegno comunque, perché serve per vivere. La compensazione vale per il mantenimento, ma è esclusa per gli alimenti (art. 447 c.c.).




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 Angelo Greco

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