La Regione Toscana non presta i soldi e non garantisce in proprio. Con il Bando 1.3.2 (Minibond) paga una parte di quello che costa a una PMI emettere un minibond, cioè obbligazioni o titoli di debito sottoscritti da investitori al posto di un prestito in banca. I contributi a fondo perduto sono due: il 50% della consulenza per strutturare l’emissione, fino a 20.000 euro, e le commissioni pagate al garante, fino a 30.000 euro. Sulle commissioni vale anche il tetto che l’art. 17 del regolamento europeo di esenzione (GBER) fissa al 10% o al 20% dell’investimento. In cambio il titolo deve valere da 250.000 euro a 5 milioni, essere garantito da un garante dell’elenco regionale e riassicurato sulla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia. E l’impresa deve investire in Toscana, in beni nuovi, almeno quanto raccoglie.
Per chi segue l’operazione da consulente o da commercialista conta l’ordine delle date. La domanda si presenta prima di strutturare l’emissione: le spese contano dal giorno dopo, e incarichi, delibera di garanzia e delibera di riassicurazione devono avere una data successiva. Con l’emissione già impostata si arriva tardi.
Il Bando 1.3.2 (Minibond) della Toscana in breve
- Cosa è: due contributi a fondo perduto sui costi dell’emissione; non un prestito né una garanzia della Regione.
- Per chi: PMI società di capitali e cooperative a responsabilità limitata o per azioni, microimprese comprese, escluse le banche, con codice ATECO ammesso e investimento in Toscana.
- Quanto: 50% della consulenza fino a 20.000 euro; commissioni di garanzia fino a 30.000 euro, ma non oltre il 10% (medie) o il 20% (micro e piccole) dell’investimento ammesso, al netto dell’aiuto della riassicurazione.
- Quando: sportello dalle 10:00 del 2 febbraio 2026, senza scadenza, fino all’esaurimento delle risorse.
- Come: domanda sulla piattaforma SFT (Sistema Fondi Toscana) di Sviluppo Toscana prima dell’emissione, poi 240 giorni per caricare titoli, garanzia e riassicurazione.
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1,5 mlnDotazione in euro, incrementabile fino a 5 milioni con delibera di Giunta
250.000Euro minimi del minibond (massimo 5 milioni), anche in tranche da 250.000
20.000 + 30.000Euro massimi per domanda: consulenza e commissioni, ciascuno con il suo tetto
Stato dello sportello: aperto sulle pagine di Sviluppo Toscana e della Regione alle 09:06 del 14 ottobre 2026, nessuna chiusura né incremento della dotazione. Le risorse residue non sono pubblicate.
| Voce | Cosa prevede | Dove sta scritto |
|---|---|---|
| Atto | Sovvenzioni sulle spese di emissione di obbligazioni e titoli di debito e sulle commissioni di garanzia, PR Toscana FESR 2021-2027, Sub-Azione 1.3.2.1 | Decreto dirigenziale n. 1246 del 23 gennaio 2026, Supplemento n. 26 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 5, Parte III, del 4 febbraio 2026 |
| Criteri e modifiche | DGR n. 1003 del 21 luglio 2025, integrata dalla DGR n. 1332 dell’8 settembre 2025; nuovo elenco ATECO con il DD n. 20643 del 21 settembre 2026 | Delibere di Giunta; Supplemento n. 224 al BURT n. 39 del 30 settembre 2026 |
| Apertura e procedura | Sportello dalle 10:00 del 2 febbraio 2026 in ordine cronologico di presentazione, «fino all’esaurimento delle risorse disponibili», nessuna data di chiusura | Bando, par. 6 e 6.1 |
| Regime e dotazione | GBER, art. 18 (consulenza) e art. 17 (commissioni); 1.500.000 euro, incrementabili fino a 5.000.000 | Bando, par. 2, 5.1 e 5.7 |
| Gestore e piattaforma | Sviluppo Toscana S.p.A., organismo intermedio che istruisce e concede; domanda su SFT con SPID, CIE o CNS e imposta di bollo (16 euro secondo Sviluppo Toscana) | Bando, par. 6.1, 6.2, 6.4.2 e 21.1 |
Non confondere il Bando 1.3.2 (Minibond) con le altre misure su prestiti e minibond
Sviluppo Toscana chiama «1.3.2» tre bandi aperti della stessa Azione del PR FESR: questo sui minibond e due sui prestiti bancari (DD 9505 e 9506 del 30 aprile 2026). Le sovvenzioni toscane che abbattono interessi e garanzia sui prestiti entro i 50.000 euro servono a chi chiede un finanziamento piccolo. Il contributo sugli interessi dei finanziamenti sulla linea di credito BEI serve a chi ha un progetto più grande, anche da professionista. Nel minibond il debito lo sottoscrivono almeno due investitori, non una sola banca.
Rispetto a Puglia e Lombardia cambia chi garantisce. La Toscana paga parte dei costi e lascia la garanzia a un confidi o intermediario dell’elenco, riassicurato dal Fondo; le altre due garantiscono in proprio un portafoglio di titoli (dati delle nostre guide).
| Voce | Toscana, Bando 1.3.2 (Minibond) | Fondo Minibond Puglia | Basket Bond Lombardia |
|---|---|---|---|
| Che cosa fa la Regione | Paga parte della consulenza e le commissioni di garanzia, entro i tetti | Garantisce le prime perdite di un portafoglio di minibond; per le PMI, sovvenzione su alcuni costi di emissione | Garantisce le prime perdite del portafoglio fino al 25%; contributo a parte sui costi di emissione |
| Importo del singolo titolo | Da 250.000 euro a 5 milioni | Da 2 a 20 milioni | Da 1,5 a 10 milioni |
| Microimprese | Ammesse | Escluse | Escluse |
Il bando toscano è l’unico dei tre che accetta la microimpresa. Il confronto completo sta nella nostra guida al Fondo Minibond Puglia e in quella al Basket Bond Lombardia, aperto fino al 31 dicembre 2027, misure per le imprese di quelle Regioni. Se non arrivi a 250.000 euro o non vuoi emettere titoli, nella panoramica mensile dei bandi a fondo perduto ancora aperti trovi le alternative.
Chi può chiedere il contributo e chi resta fuori
Il bando si rivolge alle PMI in forma di società di capitali e alle cooperative a responsabilità limitata e per azioni, diverse dalle banche (par. 3). Restano fuori ditte individuali, società di persone e professionisti. Tutti i requisiti si guardano alla data della domanda (par. 4.1).
Requisiti del Bando 1.3.2 (Minibond) in sintesi
| Requisito | Cosa chiede il bando | Fonte |
|---|---|---|
| Forma e dimensione | PMI (allegato I GBER, modulo 1B) società di capitali o cooperativa a r.l. o per azioni, non banca | Bando, par. 3 e 4.2.11 |
| Settore | Codice ATECO 2025 primario della sede o unità locale destinataria ammesso dall’elenco in vigore | Bando, par. 3; DD 20643/2026 |
| Iscrizione e sede | Camera di commercio; investimento in Toscana, con disponibilità dell’area entro il periodo di realizzazione | Bando, par. 4.2.1 e 4.2.2 |
| Regolarità | Documento di regolarità contributiva (DURC) in regola; nessun debito scaduto oltre 5.000 euro verso la Regione da revoche o recuperi; nessuna revoca totale regionale negli ultimi due anni per i motivi del bando | Bando, par. 4.2.3, 4.2.5 e 4.2.19 |
| Stato dell’impresa | Attiva, non in difficoltà (art. 2 punto 18 GBER), senza procedure concorsuali né liquidazione volontaria, senza aiuti illegali da restituire | Bando, par. 4.2.4, 4.2.10, 4.2.13 e 4.2.15 |
| Polizza catastrofale | Richiesta secondo la L. 213/2023 e il DL 39/2025, i cui termini al 14 ottobre 2026 sono scaduti per tutte le dimensioni | Bando, par. 4.2.21 |
| Rating di legalità | Non richiesto: dà la riserva di 500.000 euro e alcuni esoneri | Bando, par. 2 e 4.2.18 |
Puoi citare questa tabella indicando la fonte: i paragrafi sono quelli del bando approvato con il decreto 1246/2026.
Il filtro da controllare per primo è il codice ATECO 2025 primario della sede o unità locale in cui si investe, sull’elenco del DD 20643 del 21 settembre 2026. Alimentari, bevande e tabacco (divisioni 10, 11 e 12) restano fuori, come produzione primaria agricola e pesca. Con il nuovo elenco entrano recupero dei rifiuti, metalli non ferrosi, fucinatura e alcuni codici del commercio al dettaglio; escono armi, mezzi militari, discariche e incenerimento senza recupero. Il decreto non dice da quando vale per le domande presentate prima del 21 settembre 2026: va chiesto alla Regione.
Attenzione al codice primario. Un codice ammesso registrato come secondario non basta (par. 3). Prima della domanda confronta la visura con l’elenco del DD 20643/2026 con i codici ATECO ammessi, dove alcune divisioni sono ammesse solo «parzialmente».
L’impresa senza sede in Toscana può presentare la domanda: iscrizione alla Camera di commercio e localizzazione dell’investimento devono esserci alla domanda di saldo sulla consulenza (par. 4.1). Per la dimensione, secondo noi, gli obbligazionisti non sono imprese associate: il titolo non dà capitale né voti (allegato I del GBER, art. 3 par. 2). Il resto è nella guida su come si calcola la dimensione d’impresa con collegate e associate.
Il minibond che si può emettere: importo, durata, investitori, mercato
Un titolo a cui manca una delle caratteristiche del par. 5.6 non è ammissibile, e in fase di ammissibilità non c’è soccorso istruttorio, cioè nessuna richiesta di integrazioni (par. 11).
| Caratteristica | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Strumento e importo | Obbligazioni (art. 2412 c.c.) o titoli di debito (art. 2483 c.c.) da 250.000 a 5.000.000 di euro, anche in più tranche da 250.000 euro | Par. 5.6 |
| Rimborso e durata | Piano di ammortamento, niente rimborso in un’unica soluzione a scadenza; massimo 8 anni più 12 mesi di preammortamento | Par. 5.6 |
| Sottoscrittori | Almeno due investitori, professionali o istituzionali, che sottoscrivano almeno il 60% del valore nominale | Par. 5.6 |
| Collocamento | Mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o piattaforma di crowdfunding autorizzata (Reg. UE 2020/1503) | Par. 5.6 |
| Garanzia | Di un garante dell’elenco regionale, riassicurata sulla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia; la delibera del Fondo deve citare l’art. 17 GBER, pena l’inammissibilità | Par. 5.6 e 6.2 |
| Coperture | Garanzia all’80% del titolo, riassicurazione fino al 90% di quanto garantito: il Fondo copre al massimo il 72% dell’operazione | Avviso garanti, par. 7; pagina della Sezione speciale del Fondo |
Il requisito più delicato è quello degli investitori: il bando chiede titoli «sottoscritti da investitori professionali/istituzionali» ma non definisce la categoria e non rinvia a nessuna norma. Il caso critico è il crowdfunding, dove il Reg. (UE) 2020/1503 parla di investitori «sofisticati», categoria che comprende anche chi la piattaforma approva secondo l’allegato II (art. 2 par. 1 lett. j). Chiedi a Sviluppo Toscana quali sottoscrittori sono validi; il quadro della garanzia pubblica sul crowdfunding è nella guida al decreto sul Fondo di garanzia per il crowdfunding, non ancora operativo.
La sede di collocamento pesa sul bilancio: il mercato regolamentato toglie il bilancio abbreviato e fa dell’impresa un ente di interesse pubblico (art. 16 D.Lgs. 39/2010). Il segmento professionale di Euronext Access Milan non ammette le microimprese (art. 220.1 del regolamento). Una Srl emette titoli di debito solo se l’atto costitutivo lo prevede, e li sottoscrivono solo investitori professionali vigilati, salvo emissioni riservate ai professionali (art. 2483 c.c.).
Garanti, riassicurazione e costo della garanzia
Il garante è un confidi o un intermediario finanziario dell’art. 106 del Testo unico bancario iscritto all’elenco regionale (avviso del DD 17693 dell’8 agosto 2025); le banche non possono fare da garante. I documenti non coincidono. Il DD 22146 del 20 ottobre 2025 ha approvato Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa Soc. Coop.; il DD 23016 del 31 ottobre 2025 ha aggiunto Fidi Toscana S.p.A. L’elenco pubblicato dalla Regione il 17 febbraio 2026, però, riporta solo Artigiancredito, e non abbiamo trovato decreti di cancellazione. Verifica chi garantisce sulla pagina della Regione con l’elenco dei garanti e con Sviluppo Toscana.
L’impresa paga al garante una commissione una tantum e omnicomprensiva; il garante copre l’80% del titolo e si fa riassicurare dalla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia. Se il Fondo classifica l’operazione come sottoscrizione di minibond (punto da confermare con il garante), il garante versa al Fondo l’1% dell’importo riassicurato (Disposizioni operative, Parte IV). Per le microimprese questa commissione non è dovuta fino al 31 dicembre 2026 (art. 15-bis DL 145/2023, prorogato dal DL 200/2025). Con quella classificazione il DM 5 giugno 2014 (art. 3) chiede titoli sottoscritti dopo la delibera del Fondo, di durata fra 36 e 120 mesi e senza sostituzione di linee di credito già erogate: da confermare con il garante. Le regole nazionali sono nella guida al Fondo di garanzia per le PMI e le sue coperture.
L’avviso fissa il massimo che il garante può chiedere, secondo durata e classe di merito (allegato A al DD 17693/2025, par. 7). Il tetto della commissione una tantum va dal 3,65% (fino a 60 mesi, classe ottima) al 5,90% (oltre 84 e fino a 96 mesi, classe sufficiente). L’avviso non dice su quale base si applica la percentuale (importo emesso, sottoscritto o garantito), né se l’1% al Fondo sia compreso: per questo non traduciamo le percentuali in euro.
L’investimento che il minibond deve finanziare
Il bando non paga gli investimenti: li chiede come condizione. Sono beni materiali e immateriali coerenti con l’attività, per un importo non inferiore a quello sottoscritto dagli investitori, quindi fra 250.000 euro e 5 milioni (par. 5.4; l’avviso dei garanti scrive «pari», vale il bando). Si realizzano entro 15 mesi dalla concessione (par. 5.2.2), con una proroga motivata di massimo 3 mesi, chiesta entro il novantesimo giorno prima della scadenza (par. 9.2).
15 mesi, non 5. La pagina della Regione dedicata al bando scrive «5 mesi dalla concessione» per l’investimento: è un errore. Il bando, la DGR 1003/2025, l’avviso dei garanti e Sviluppo Toscana dicono 15 mesi.
| Voce | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Beni materiali | Solo nuovi; il bene di sostituzione non è investimento iniziale (art. 17 GBER) | Allegato 1A, par. 3.2; glossario |
| Fabbricati | Solo manutenzione straordinaria e simili, entro il 30% del costo dell’investimento | Allegato 1A, par. 3.2 |
| Immateriali | Brevetti, licenze, know-how comprati da terzi estranei all’impresa, usati solo nello stabilimento, in bilancio per 3 anni; solo con stabile organizzazione in Toscana | Allegato 1A, par. 2.2.4 e 3.3 |
| Leasing | Quota capitale dei canoni, riscatto entro il 31 dicembre 2029 | Allegato 1A, par. 3.2 |
| Escluse | Acquisti da amministratori, soci o loro parenti e affini fino al secondo grado; spese legate a delocalizzazioni | Allegato 1A, par. 4 |
| Sede e pagamenti | Almeno il 70% delle spese nella sede prevalente; pagamenti tracciabili, CUP (codice unico di progetto) in fattura | Allegato 1A, par. 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.5 |
| Prova | Non si rendiconta: si dichiara, con controlli a campione | Bando, par. 8 |
Il modello di domanda (allegato 1D) tiene know-how e altra proprietà intellettuale «nel limite del 10% del costo totale del progetto»: bando e allegato 1A tacciono, va chiesto a Sviluppo Toscana se vale.
Quanto vale il contributo: consulenza e commissioni su sei scenari
Il primo contributo copre il 50% della consulenza per strutturare ed emettere il titolo, fino a 20.000 euro (par. 5.7; art. 18 GBER). Rientrano le spese per consulenti e advisor, arranger (chi struttura il titolo), sponsor o piattaforma, rating, certificazione del bilancio, notaio e legali (allegato 1A, par. 3.1), al netto dell’IVA recuperabile. Fee di ammissione al mercato e attestazione del revisore non sono nominate: vanno chiarite con Sviluppo Toscana.
Il secondo contributo è scritto come «completa copertura delle commissioni di garanzia», ma la tabella del par. 8.2 lo riduce al minore fra tre importi: le commissioni pagate; 30.000 euro; il 10% (medie) o il 20% (micro e piccole) dell’investimento ammesso. Il terzo tetto è condiviso con l’ESL della riassicurazione. L’ESL, o equivalente sovvenzione lordo, è il valore in euro dell’aiuto che la riassicurazione pubblica incorpora: se ESL e contributo insieme superano il tetto, la sovvenzione si riduce (par. 5.8).
| Scenario (calcolo nostro) | Limite che morde | Contributo massimo |
|---|---|---|
| Consulenza di 30.000 euro | 50% della spesa | 15.000 euro |
| Consulenza di 40.000 euro | 50%, tetto appena raggiunto | 20.000 euro |
| Consulenza di 60.000 euro | Tetto di 20.000 euro | 20.000 euro, il 33,3% della spesa |
| Media impresa, investimento ammesso di 250.000 euro | 10%: 25.000 euro | 25.000 euro meno l’ESL della riassicurazione |
| Media impresa, investimento ammesso di 300.000 euro | 10%: 30.000 euro, uguale al tetto del bando | 30.000 euro meno l’ESL della riassicurazione |
| Piccola o micro, investimento ammesso di 250.000 euro | Il 20% vale 50.000, morde il tetto di 30.000 | 30.000 euro, pieno se ESL e contributo restano entro 50.000 |
L’ESL vero lo scrive la delibera di riassicurazione; qui lo stimiamo. Ipotesi nostre: media impresa, investimento pari al minibond, riassicurazione al massimo della Sezione speciale (72% del titolo), commissione dell’1% al Fondo, coefficienti della tabella «investimenti» della Parte X delle Disposizioni operative del Fondo in vigore dal 1° luglio 2026.
| Minibond e durata (calcolo nostro) | Tetto del 10% | ESL della riassicurazione | Contributo massimo |
|---|---|---|---|
| 1.000.000 euro, 5 anni | 100.000 | 720.000 × 6,1423% = 44.224,56 | 30.000, se le commissioni pagate arrivano a tanto |
| 1.000.000 euro, 8 anni più 12 mesi | 100.000 | 720.000 × 10,6085% = 76.381,20 | 23.618,80 |
| 250.000 euro, 8 anni | 25.000 | 180.000 × 9,5140% = 17.125,20 | 7.874,80 |
Una media impresa con un minibond piccolo o lungo non deve mettere a budget 30.000 euro sulle commissioni: con 250.000 euro a 8 anni lo spazio scende sotto gli 8.000, perché l’ESL cresce con la durata. Per micro e piccole il tetto raddoppia e nelle stesse righe il contributo resta pieno.
Sommando i due tetti si arriva a 50.000 euro per domanda, ma è una somma nostra e vale solo nel caso migliore: almeno 40.000 euro di consulenza e 30.000 di commissioni, con un 10% o 20% dell’investimento ammesso che copra i 30.000 più l’ESL. L’atto non fissa limiti per impresa né sul numero di domande.
Dalla domanda al contributo, in ordine
La domanda si presenta solo sulla piattaforma SFT di Sviluppo Toscana, sottoscritta con l’identità digitale e con l’imposta di bollo. Sul bollo il bando dice solo «salve disposizioni di legge che prevedono l’esenzione»: i 16 euro li indica la pagina del bando su Sviluppo Toscana.
| Passaggio | Termine | Da quando decorre | Fonte |
|---|---|---|---|
| Strutturazione ed emissione | 240 giorni | Pubblicazione dell’elenco delle domande per l’accantonamento | Par. 5.2.1 e 5.2.2 |
| Perfezionamento: titoli, garanzia e riassicurazione su SFT | 240 giorni, poi la prenotazione decade | Comunicazione di accantonamento | Par. 6.2 |
| Elenco degli ammessi | 25 giorni | Domanda perfezionata | Par. 6.4.1 |
| Concessione, efficace con la pubblicazione sul BURT | Nessun termine fissato | Dopo l’elenco | Par. 6.4.2 |
| Rinuncia senza oneri | 90 giorni | Concessione | Par. 7 |
| Investimento | 15 mesi, più al massimo 3 di proroga | Concessione | Par. 5.2.2 e 9.2 |
| Saldo sulla consulenza | 30 giorni | Concessione (par. 8.2) o termine finale (par. 15) | Par. 8.2 e 15 |
| Saldo sulle commissioni | 30 giorni | Termine finale dell’investimento | Par. 8.2 e 15 |
| Pagamento di ciascun contributo | 60 giorni | Domanda di saldo | Par. 8.2 |
I due termini di 240 giorni partono da date diverse: conta quello che scade prima. Le risorse si prenotano in ordine di presentazione, ma l’elenco degli esiti segue l’ordine di perfezionamento (par. 6.4.1), e i 25 giorni servono a prepararlo, non a concedere. Il riesame si chiede entro 10 giorni (par. 12). Sul saldo della consulenza il bando si contraddice (30 giorni dalla concessione nel par. 8.2, dal termine finale nel par. 15): il termine prudente è il primo.
Consiglio operativo. Gli incarichi a consulenti, arranger e notaio si firmano dal giorno dopo la domanda (par. 5.3 e 5.5). Per gli investimenti la data da guardare è la più tarda fra la domanda al bando e la domanda di riassicurazione al Fondo.
Per lo sportello il bando richiama il D.Lgs. 123/1998, abrogato dal 1° gennaio 2026 dall’art. 24 del Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025). Per l’art. 25 c. 3 del Codice i richiami si intendono riferiti alle disposizioni corrispondenti: per lo sportello in ordine cronologico, l’art. 13 c. 2 lett. a). Il quadro è nella guida al Codice degli incentivi e alle sue regole per le imprese.
Come si tassa e come si contabilizza: spese di emissione e contributi
Il bando non dice niente sul fisco. Consulenza e commissione di garanzia non sono immobilizzazioni ma costi di transazione del prestito (principio contabile OIC 19 par. 20). Con il costo ammortizzato riducono il debito e si ripartiscono lungo la durata con il tasso effettivo (art. 2426 c. 1 n. 7 e 8 c.c.). Nel bilancio abbreviato o da micro il debito può restare al nominale, con questi costi fra i risconti attivi (OIC 19 par. 54, 57 e 70). Sono sempre oneri finanziari, voce C17, anche la commissione una tantum (OIC 12 par. 64).
| Voce | Bilancio | IRES | IRAP |
|---|---|---|---|
| Consulenza e commissione di garanzia | Costo ammortizzato o risconti attivi; voce C17 | Deducibili entro interessi attivi più 30% del risultato operativo lordo (art. 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) | Indeducibili (art. 5 c. 1 D.Lgs. 446/1997) |
| I due contributi della Regione | Lettura A: a riduzione di C17 (C16 se arriva in un esercizio successivo), con risconto passivo. Lettura B: voce A5 | Imponibili: art. 85 c. 1 lett. h TUIR; in alternativa sopravvenienza all’incasso (art. 88 c. 3 lett. b) | Neutri: fuori come i costi nella A, esclusi dall’art. 5 c. 3 D.Lgs. 446/1997 nella B |
| Interessi del minibond | Oneri finanziari, voce C17 | Stesso limite (art. 96 TUIR) | Indeducibili |
Preferiamo la lettura A, perché il contributo rimborsa costi finanziari precisi (OIC 12 par. 56 lett. f e par. 96). La B gonfia valore della produzione ed EBITDA dell’anno, e pesa se il regolamento del prestito ha parametri sull’EBITDA. Ai fini IRES il contributo è imponibile in entrambe (i contributi FESR concorrono al reddito: risoluzione 51/E dell’11 giugno 2010). Su 100 euro di consulenza, con IRES al 24% (calcolo nostro), il contributo vale 50 euro lordi e 38 netti. Il costo, dopo le imposte, è di 76 euro senza contributo e di 38 con il contributo, se la deduzione trova capienza.
Resta il nodo della ritenuta del 4% sui contributi alle imprese (art. 28 c. 2 DPR 600/1973). Per noi non si applica: il fondo è cofinanziato dal FESR (600.000 euro dall’Unione europea, 630.000 dallo Stato, 270.000 dalla Regione), e il Reg. (UE) 2021/1060 non ammette «alcuna detrazione o ritenuta» (art. 74 par. 1). L’Agenzia delle Entrate lo ha detto per la regola analoga del ciclo dal 2007 al 2013, cofinanziamento nazionale compreso (risoluzione 51/E/2010), e ha chiesto la ritenuta su fondi diventati soltanto nazionali (risposta 588 del 15 settembre 2021). Per il ciclo dal 2021 al 2027 non abbiamo trovato documenti dell’Agenzia e il bando tace: va chiesto a Sviluppo Toscana. Se viene trattenuta, si scomputa dall’IRES dovuta.
Da 10.000 euro di aiuti incassati nell’esercizio scatta l’informativa della L. 124/2017 (art. 1 c. 125-bis e 127), assolta dalla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti (c. 125-quinquies). Un contributo tassato e poi restituito è una sopravvenienza passiva (art. 101 c. 4 TUIR).
Aiuti di Stato, cumulo e verifica sul Registro nazionale degli aiuti
La misura sta nel GBER (il Reg. (UE) 651/2014, che permette aiuti senza notifica alla Commissione entro intensità fissate, cioè percentuali massime di aiuto): art. 18 per la consulenza, art. 17 per le commissioni e per la riassicurazione del Fondo. Il glossario del bando attribuisce 200.000 euro al de minimis (gli aiuti di importo limitato), ma il Reg. (UE) 2023/2831 fissa 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni, su base mobile (art. 3 par. 2).
Il cumulo segue il GBER (par. 5.8): altri aiuti su costi diversi si sommano, sugli stessi costi solo fino all’intensità più alta. Un de minimis sulla stessa consulenza, come un voucher camerale, non può portare oltre il 50% (art. 8 par. 5 GBER). Il punto che cambia i conti: il 10% o 20% dell’investimento è il tetto di tutti gli aiuti sull’investimento. Ci entrano la riassicurazione e ogni altro aiuto sugli stessi beni, come la Nuova Sabatini, anch’essa in art. 17 (circolare MIMIT 410823/2022, par. 8.5 e 8.8).
Ogni aiuto ha il suo codice COR, quello con cui è registrato nel Registro nazionale degli aiuti (DM 115/2017, art. 9): qui almeno due, Regione e Fondo. Sviluppo Toscana controlla il cumulo con la visura aiuti dopo la concessione (par. 10.2): conviene farla prima, per sapere quanto spazio resta sotto il tetto. Il GBER si applica fino al 31 dicembre 2026, con sei mesi di transizione per i regimi esentati (art. 58 par. 4 e art. 59). Il bando non dice che cosa succede dopo: chi presenta la domanda nel 2027 deve verificare quale testo regola il suo aiuto.
Dotazione, riserve e stato dello sportello
La dotazione è di 1,5 milioni di euro, incrementabile fino a 5 milioni con delibera di Giunta (par. 2); al 14 ottobre 2026 nessun incremento risulta deliberato. Le riserve si calcolano sulla dotazione massima di 5 milioni: 1,5 milioni per le imprese delle aree interne della Toscana diffusa (L.R. 11/2025) e 500.000 euro per chi ha il rating di legalità. Insieme fanno 2 milioni, più della dotazione stanziata (calcolo nostro). Come si incastrino con l’ordine cronologico, e quale elenco di comuni valga (il bando cita la L.R. 11/2025, il modello di domanda una delibera del 2022), va chiesto a Sviluppo Toscana.
Non possiamo dirti quante risorse restano: l’elenco delle domande accantonate non è pubblicato. La Regione può interrompere la raccolta delle domande in prossimità dell’esaurimento delle risorse con provvedimento motivato e almeno 5 giorni lavorativi di preavviso (par. 6.4.1).
Dopo la concessione: rendicontazione, vincoli e revoca
I contributi si pagano entrambi a saldo, entro 60 giorni da ciascuna domanda (par. 8.2): quello sulle commissioni può arrivare fino a circa 18 mesi dopo la concessione, 21 con la proroga (calcolo nostro).
| Adempimento | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Rendicontazione della consulenza | Asseverata da un revisore legale (art. 14 c. 3 L.R. 71/2017), con i bolli, sul modello pubblicato su SFT | Par. 8.1 |
| Domanda sulle commissioni | Attestazione del pagamento e dichiarazione di aver realizzato il 100% dell’investimento | Par. 8 e 8.2 |
| Stabilità | 3 anni dal saldo: investimento mantenuto, niente procedure concorsuali, niente cessione o delocalizzazione dei beni | Par. 15; glossario |
| Revoca per perdita dell’investimento | 100% nel primo anno dopo il saldo; 75% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese; 50% dal venticinquesimo | Par. 16.1 e 16.2.1 |
| Conservazione dei documenti | 10 anni dal saldo (l’allegato 1A cita 5 anni dalla fine dell’anno dell’ultimo pagamento, art. 82 Reg. UE 2021/1060): vale il più lungo | Par. 15; allegato 1A |
In caso di revoca il bando chiede gli interessi al «tasso di riferimento» europeo, salvo norme diverse, dall’erogazione (par. 16.3). Per l’indebita percezione dolosa o gravemente colposa, accertata con sentenza definitiva, prevede una sanzione da due a quattro volte l’importo, «come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998» (par. 18.2). Quella norma è abrogata dal 1° gennaio 2026, e il Codice degli incentivi prevede la stessa sanzione solo per le delocalizzazioni fuori dall’Unione europea e dallo Spazio economico europeo (art. 16 c. 1 lett. b). Il bando non dice come si coordinino i due testi.
Gli errori che fanno perdere o ridurre il contributo
- Firmare incarichi o ottenere le delibere di garanzia e riassicurazione prima della domanda, o avviare gli investimenti prima della domanda di riassicurazione al Fondo (par. 5.3 e 5.5).
- Un solo sottoscrittore, meno del 60% collocato o sottoscrittori non professionali né istituzionali (par. 5.6 e 6.2).
- Un titolo o una tranche sotto i 250.000 euro, o un rimborso in un’unica soluzione (par. 5.6).
- Una delibera del Fondo che non cita l’art. 17 GBER: inammissibilità (par. 6.2).
- Lasciar passare 240 giorni senza caricare i documenti: la prenotazione decade (par. 6.2).
- Investire meno del sottoscritto, oltre i 15 mesi, in beni usati, di sostituzione o comprati da soci e parenti (par. 5.4 e 5.2.2; allegato 1A par. 3.2 e 4).
- Un codice ATECO non ammesso o solo secondario nella sede dell’investimento (par. 3; DD 20643/2026).
- Mettere a budget 30.000 euro sulle commissioni da media impresa con minibond piccolo o lungo (par. 5.8 e 8.2).
Domande frequenti sul bando minibond della Regione Toscana
Chi può emettere un minibond con il contributo della Regione Toscana?
Le PMI società di capitali e le cooperative a responsabilità limitata o per azioni, microimprese comprese, escluse le banche (par. 3), con codice ATECO primario ammesso e un investimento in Toscana.
Basta un solo investitore per sottoscrivere il minibond?
Servono almeno due investitori, professionali o istituzionali, che sottoscrivano almeno il 60% del valore nominale (par. 5.6). La categoria non è definita: con il crowdfunding va chiarita con Sviluppo Toscana.
Il minibond toscano può finanziare il capitale circolante?
In pratica no: il bando chiede investimenti in beni almeno pari al sottoscritto, e la Sezione speciale del Fondo esclude consolidamenti e ristrutturazioni di debiti.
Con una sola domanda si possono ottenere 50.000 euro?
Solo nel caso migliore: 20.000 euro sulla consulenza, con almeno 40.000 di spesa, più 30.000 sulle commissioni, entro il tetto dell’art. 17 del GBER. È una somma nostra, non un limite del bando.
La commissione di garanzia è davvero rimborsata tutta?
Fino al minore di tre importi: le commissioni pagate, 30.000 euro e il 10% (medie) o 20% (micro e piccole) dell’investimento ammesso. L’ultimo tetto comprende l’ESL, cioè il valore in euro dell’aiuto della riassicurazione (par. 5.8 e 8.2).
Quanto tempo passa dalla domanda al contributo?
Fino a 240 giorni per emettere e caricare i documenti, 25 giorni per l’elenco, nessun termine per la concessione sul BURT. Ogni pagamento arriva entro 60 giorni dalla domanda di saldo, e quello sulle commissioni fino a circa 18 mesi dopo la concessione (calcolo nostro).
Il rating di legalità serve per partecipare?
No. Chi lo possiede accede alla riserva di 500.000 euro, calcolata sulla dotazione massima, ed è esonerato da alcune dichiarazioni (par. 4.2.18).
Posso presentare più di una domanda, per esempio una per ogni tranche?
Il bando non limita il numero di domande e non dice come si trattano tranche successive: va chiarito per iscritto con Sviluppo Toscana prima di strutturare un’emissione a tranche.
La mia impresa ha sede fuori Toscana: posso partecipare?
Sì. Iscrizione alla Camera di commercio e investimento in Toscana devono esserci alla domanda di saldo sulla consulenza (par. 4.1); gli immateriali richiedono una stabile organizzazione in Toscana (allegato 1A par. 2.2.4).
Cosa succede se lo sportello chiude mentre preparo l’emissione?
La Regione può interrompere la raccolta delle domande con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (par. 6.4.1). Per come è scritto il bando, l’interruzione ferma le domande nuove; quella già presentata ha la sua prenotazione, che decade se non la perfezioni entro 240 giorni.
Come procedere con il bando minibond toscano
- Controlla forma, dimensione e codice ATECO primario della sede dell’investimento sull’elenco del DD 20643/2026.
- Fai il conto del tetto dell’art. 17: investimento ammesso per 10% o 20%, meno una stima dell’ESL della riassicurazione.
- Senti il garante: chiedigli se opera sulla misura e su quale base calcola la commissione.
- Presenta la domanda su SFT prima di firmare gli incarichi, poi struttura emissione, garanzia e riassicurazione entro 240 giorni.
- Scrivi a Sviluppo Toscana ([email protected]) i punti che il bando lascia aperti: investitori ammessi, limite sul know-how, termine del saldo sulla consulenza, ritenuta del 4%. Le altre misure del mese sono nell’elenco dei bandi aperti a ottobre 2026 con scadenze e importi.
Prima di firmare un incarico per un minibond da 250.000 euro in su, compila il form in alto. Noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo per rifare con te il conto del tetto sulle commissioni e mettere in fila le date.
Fonti: decreto dirigenziale n. 1246 del 23 gennaio 2026 con il bando (Allegato 1) e gli allegati 1A e 1D, nel Supplemento n. 26 al BURT n. 5, Parte III, del 4 febbraio 2026; DD n. 20643/2026; DGR n. 1003 e 1332/2025; DD n. 17693, 22146 e 23016/2025; Reg. (UE) 651/2014 e 2021/1060; D.Lgs. 184/2025; OIC 12 e 19. Fonti verificate al 14 ottobre 2026.
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