30% anche sulle fiere già fatte


La Camera di commercio di Varese copre il 30% di quanto una micro, piccola o media impresa spende per iscriversi a una fiera del 2026 e per affittare e allestire lo stand, fino a 3.000 euro, o il 40% fino a 4.000 euro se l’impresa è femminile. Con il rating di legalità posseduto alla domanda il tetto sale di 250 euro. Valgono le fiere all’estero e quelle internazionali in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, comprese quelle già fatte, con una spesa minima di 2.500 euro. Le domande si inviano su ReStart dalle 12:00 del 15 ottobre alle 12:00 del 18 novembre 2026, su una dotazione di 98.000 euro.

È la seconda edizione dell’anno (codice bando 2613) e ha una regola che la pagina della Camera non riporta: chi è stato ammesso alla prima edizione 2026 (codice 2607) è escluso, salvo rinuncia formale. Chi ha avuto il contributo nel 2025 (codici 2501 o 2507), come dice anche la pagina, viene dopo le altre imprese e può riceverlo solo se restano risorse. Per le fiere già svolte il CUP (codice unico di progetto), che arriva con la concessione, va aggiunto alle fatture. Se la tua impresa non ha né sede né unità locale nella circoscrizione della Camera di Varese, trovi gli altri bandi fiere 2026, dai voucher regionali a SIMEST.

In sintesi: il bando fiere 2026 della Camera di commercio di Varese, II edizione

  • Cosa paga: iscrizione, locazione e allestimento dello stand per una fiera del 2026, anche già passata.
  • Chi: MPMI con sede legale o unità locale nella circoscrizione della Camera di Varese, escluse le ammesse alla prima edizione 2026.
  • Quanto: 30% fino a 3.000 euro, 40% fino a 4.000 per le imprese femminili, più 250 euro con il rating; spesa minima 2.500 euro.
  • Quando: dalle 12:00 del 15 ottobre alle 12:00 del 18 novembre 2026; rendicontazione entro il 5 febbraio 2027.
  • Come: su ReStart, sportello con precedenza a chi non ha avuto il contributo 2025.

98.000 euroDotazione della seconda edizione 2026

3.000 o 4.000 euroTetto: 30% per le MPMI, 40% per le imprese femminili

34 giorniSportello dalle 12:00 del 15 ottobre alle 12:00 del 18 novembre

Voce Cosa prevede Dove sta scritto
Atto Regolamento allegato alla determinazione dirigenziale n. 297 dell’8 ottobre 2026, codice bando 2613 Intestazione; modulo di domanda
Dotazione 98.000 euro, il 25% riservato in via prioritaria a micro e piccole imprese Art. 2
Contributo 30% fino a 3.000 euro; 40% fino a 4.000 euro per le imprese femminili; 250 euro in più con il rating Art. 6
Regime De minimis (aiuto di importo limitato), Reg. (UE) 2023/2831; ritenuta del 4% Artt. 2 e 6
Selezione Sportello cronologico, con precedenza alle imprese senza contributo 2025 Art. 8

Chi può chiedere il bando fiere di Varese: basta un’unità locale

Possono chiederlo le micro, piccole e medie imprese secondo la raccomandazione 2003/361/CE, imprese individuali comprese, con sede legale o anche solo un’unità locale nella circoscrizione della Camera di Varese. La pagina del bando parla solo di sede, il regolamento (art. 3, lettera a) ammette anche l’unità locale: fa fede il regolamento.

Requisito (art. 3) In pratica
b) Registro e diritto annuale Impresa attiva, diritto annuale pagato; se non lo è, 10 giorni lavorativi per regolarizzare dalla richiesta via PEC
c) Contributi Documento di regolarità contributiva (DURC) in regola; chi non è tenuto all’iscrizione INPS o INAIL lo dichiara
d) Procedure concorsuali Nessuna
e) Prima edizione 2026 Non essere stata ammessa al bando 2607, salvo rinuncia formale
f) Forniture con la Camera Nessuna in essere (art. 4 c. 6 DL 95/2012); il divieto non opera per le imprese individuali e per gli altri soggetti della nota 2
g), h), i) Legalità Nessuna causa ostativa antimafia (D.Lgs. 159/2011), sanzione interdittiva (D.Lgs. 231/2001) o condanna che esclude dagli appalti
j) Polizza catastrofale Obbligo dell’art. 1 c. 101 L. 213/2023 assolto: nel modulo numero di polizza, compagnia e scadenza

I requisiti valgono dalla domanda alla liquidazione, che a nostro calcolo cade nel 2027: perderli prima è causa di revoca (art. 12). Le imprese collegate, controllate o con assetti sostanzialmente coincidenti, anche per legami familiari che si traducono in un agire comune sul mercato (nota 8), possono essere ammesse per una sola domanda: se ne inviano più d’una, vale la prima. Se è la stessa impresa a inviarne più d’una, vale l’ultima.

Attenzione: chi è escluso e chi passa dopo. Le imprese ammesse alla prima edizione 2026 sono escluse, salvo formale rinuncia (art. 3, lettera e): negli elenchi delle determinazioni n. 253 e n. 298 sono 73. Chi ha avuto il contributo su una delle edizioni 2025 non è escluso, ma passa dopo le altre: «in caso di mancato esaurimento delle risorse, il contributo potrà essere concesso anche» a loro (art. 8). Conta come impresa senza contributo 2025 chi vi ha rinunciato formalmente o non l’ha rendicontato.

Quali fiere contano, comprese quelle già svolte nel 2026

Valgono le fiere che si svolgono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, all’estero o in Italia (art. 4). Il regolamento non chiede che la domanda preceda la fiera, quindi entrano anche quelle già concluse. Ogni domanda riguarda una sola fiera; se una manifestazione ha due edizioni nello stesso anno, indichi quella a cui partecipi (nota 3).

Le fiere in Italia devono essere riconosciute internazionali dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e comparire nel suo «Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia», sul sito regioni.it, sezione sistema fieristico. La pagina a cui rimanda la Camera, al 14 ottobre 2026, apre il calendario 2027: controlla che la tua fiera sia in quello 2026 e, se non lo trovi, chiedi alla Camera. Restano fuori convegni, workshop, seminari e fiere «virtuali» online.

Spese ammesse ed escluse: solo iscrizione e stand

Voce Nel contributo
Quota di iscrizione, locazione dello spazio espositivo Sì (nel modulo, una riga sola)
Allestimento dello stand Sì
Energia elettrica, pulizia, assicurazioni, trasporto, traduzione e interpretariato No, servizi opzionali
Materiale di consumo e pubblicitario No (la pagina camerale non cita il pubblicitario, il regolamento sì)
Costi interni e del personale No
IVA Solo se costo reale non recuperabile, con dichiarazione sostitutiva

Ogni documento di spesa è intestato all’impresa, riporta la dicitura «Spesa a valere sul Bando fiere internazionali 2026» e il CUP assegnato con la concessione, descrive il servizio ed è pagato per intero, solo dall’impresa: niente pagamenti parziali (art. 5).

Fiere già fatte: CUP e dicitura sulle fatture già emesse

Chi ha esposto a marzo ha fatture senza CUP e senza dicitura, perché il CUP nasce con l’atto di concessione. Per il CUP il regolamento prevede l’integrazione (nota 9), per la dicitura no. In rendicontazione chiede fatture «nel formato elettronico inviato a mezzo SDI» con il CUP, ed esclude quelle prive di CUP «o non opportunamente integrate» secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025 (art. 10).

Il servizio del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 563301 del 10 dicembre 2025 aggiunge il CUP senza toccare il file della fattura. Possono usarlo la tua impresa o l’intermediario delegato alla consultazione delle fatture elettroniche, e solo su fatture passate dal Sistema di Interscambio con data dell’operazione successiva al 31 maggio 2023. Si trova in Fatture e Corrispettivi, al link «Integrazione CUP», attivo dal 27 gennaio 2026 secondo la nota 9 del regolamento. L’elenco dei CUP inseriti è un documento protocollato: va tenuto con il rendiconto. Le schermate sono nella guida dell’Agenzia al servizio di integrazione del CUP. Per l’integrazione non c’è un termine: il limite pratico è la rendicontazione del 5 febbraio 2027.

Qui la legge è più larga del bando. L’art. 5, comma 7, del DL 13/2023 non chiede il CUP alle fatture di fornitori non stabiliti in Italia né a quelle emesse prima del CUP. La Camera di Varese, invece, ha scelto l’integrazione elettronica per tutte. Resta scoperta la fiera all’estero. La fattura dell’organizzatore non passa dallo SdI e di regola arriva senza IVA italiana, che l’impresa assolve con un proprio documento TD17 (art. 17 c. 2 DPR 633/1972), cioè un’integrazione o autofattura. L’art. 10, però, esclude «qualsiasi forma di autofatturazione». Per le fatture ancora da emettere chiedi al fornitore CUP e dicitura appena arriva la concessione.

Da chiedere alla Camera prima di rendicontare. Ufficio Innovazione Finanziaria, 0332 295.136; meglio per iscritto alla PEC indicata sulla pagina del bando, così la risposta resta agli atti.

  • «Per una fiera all’estero con fattura di un organizzatore non residente, che non passa da SdI: quale documento si carica in rendicontazione, e come si appongono CUP e dicitura? Il documento d’integrazione che l’impresa trasmette a SdI rientra nell’autofatturazione esclusa dall’art. 10?»
  • «Per le fatture emesse prima della concessione, come si soddisfa la dicitura “Spesa a valere sul Bando fiere internazionali 2026”?»
  • «Sono ammesse fatture o acconti datati 2025 per una fiera del 2026?»

Quanto si prende: 30% o 40%, e il tetto si tocca con 10.000 euro di spesa

Platea Percentuale Spesa minima Contributo massimo Tetto con il rating
Micro, piccole e medie imprese 30% 2.500 euro 3.000 euro 3.250 euro
Imprese femminili 40% 2.500 euro 4.000 euro 4.250 euro

Per il bando (art. 6) è femminile la società di persone o cooperativa con almeno il 60% di donne e la società di capitali con almeno due terzi di quote e amministratori donne. Lo sono anche l’impresa individuale gestita da una donna e il consorzio con almeno il 51% di imprese femminili.

In tutti e due i casi il tetto si raggiunge con 10.000 euro di spesa: oltre, ogni euro di stand è a carico dell’impresa. I 2.500 euro sono una soglia di spesa, non di contributo: sotto si resta fuori, e se a consuntivo si scende sotto si decade (art. 9). Alla spesa minima il contributo è di 750 euro, 1.000 per le imprese femminili.

Spesa, IVA esclusa (calcolo nostro) Impresa Contributo lordo Bonifico dopo il 4%
2.000 euro Qualsiasi 0, sotto la spesa minima 0
6.000 euro Non femminile 1.800 euro 1.728 euro
20.000 euro Non femminile 3.000 euro, tetto 2.880 euro
8.000 euro Femminile 3.200 euro 3.072 euro
Oltre 10.000 euro, con rating Femminile 4.250 euro, il massimo del bando 4.080 euro

I 250 euro del rating: sul tetto di sicuro, sotto il tetto non si sa

La tabella dell’art. 6 mette i 250 euro in una colonna a parte, «Quota aggiuntiva rating legalità». Il modulo scrive «sino a un massimo di 3.000 euro + 250 euro». Nessuno dei due dice se si aggiungono anche quando il 30% resta sotto il tetto. Negli elenchi della prima edizione compaiono contributi di 3.250 euro con spese di 14.239, 10.477 e 10.250 euro: sopra il tetto la prassi è verificata, sotto no.

Spesa ammissibile Lettura A: 250 euro sul contributo calcolato Lettura B: 250 euro solo sul tetto
6.000 euro, non femminile 2.050 euro 1.800 euro
10.000 euro, non femminile 3.250 euro 3.000 euro
14.000 euro, non femminile 3.250 euro 3.250 euro

Il rating deve esserci alla domanda. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato lo rilascia alle imprese con almeno 2 milioni di euro di fatturato, proprio o del gruppo, sede operativa in Italia e iscrizione da almeno due anni al Registro delle imprese. Delibera entro 60 giorni dalla domanda completa, ma il termine può essere sospeso e prorogato: nessuna norma garantisce il rilascio prima del 18 novembre. Per 250 euro lordi, 180,25 netti (calcolo nostro), non conviene chiederlo apposta. Se ti serve per altri motivi, trovi come si ottiene il rating di legalità.

La spesa scritta in domanda è un tetto che non si alza più (art. 7 e modulo di rendicontazione): se scrivi 6.000 euro e ne spendi 9.000, il contributo resta 1.800 euro; se spendi meno, scende.

Come funziona la selezione: sportello con precedenza a chi non ha avuto il contributo 2025

L’art. 8 prevede una «procedura valutativa a sportello», in ordine cronologico fino a concorrenza delle risorse, «fatto salvo» un criterio: il contributo va prima alle imprese senza contributo 2025; poi, se restano risorse, «potrà essere concesso anche» alle altre. Il regolamento non prevede chiusure anticipate. L’istruttoria si chiude «di norma» entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello: entro il 17 gennaio 2027 a nostro calcolo, senza un termine perentorio. Poi la Camera forma «le graduatorie finali» e comunica l’esito via PEC.

Il regolamento non dice se l’ordine cronologico valga separatamente dentro ciascun gruppo (è la lettura più naturale di «fatto salvo») né quale marca temporale faccia fede. Tace anche su come si applichi la riserva del 25% (24.500 euro a nostro calcolo), sul perché le graduatorie siano al plurale e sull’orario che conta per una domanda reinviata. La riserva viene dal Codice degli incentivi (art. 8 c. 5: alle PMI almeno il 60% delle risorse, «di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro o piccole imprese»). Trovi le regole del Codice degli incentivi in vigore dal 2026 nella nostra guida. Il regolamento richiama ancora il D.Lgs. 123/1998, abrogato dal 1° gennaio 2026 dall’art. 24 del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184: i richiami vanno al Codice, e la procedura resta quella scritta nel regolamento.

Un dato di contesto, non una previsione. La prima edizione aveva 160.000 euro: la determinazione n. 253 del 30 luglio ha ammesso 56 imprese per 145.766,66 euro, la n. 298 del 9 ottobre altre 17 per 51.010,70 euro, in tutto 73 imprese e 196.777,36 euro (somma nostra). La delibera di Giunta n. 66, della seduta del 24 settembre 2026, ha per oggetto «proposta rifinanziamento bando e approvazione linee guida seconda edizione»; i suoi allegati non sono più consultabili e gli importi non si leggono. La media di 2.696 euro per impresa, su 98.000 euro, farebbe circa 36 domande (calcolo nostro), ma la platea è diversa, perché quelle 73 sono escluse. Gli elenchi sono sulla pagina della prima edizione del bando.

Una conseguenza pratica, nella nostra lettura. Se le domande del gruppo con precedenza valgono meno di 98.000 euro, inviare il 15 ottobre o il 18 novembre non cambia l’esito per quel gruppo; se valgono di più, conta l’ordine di invio dentro il gruppo, sempre che l’ordine cronologico valga gruppo per gruppo. Il primo giorno non dà alcun vantaggio a chi ha avuto il contributo 2025 rispetto a un’impresa senza contributo 2025 che invia il 18 novembre.

Come si presenta la domanda su ReStart

La domanda si invia solo da ReStart, la piattaforma dei contributi camerali, con SPID, CNS o CIE. La richiesta generata dalla piattaforma può firmarla digitalmente il titolare o legale rappresentante oppure l’intermediario. Il modulo di domanda del bando 2613, compilato in ogni parte, lo firma solo il titolare o legale rappresentante.

Attenzione. Se il modulo di domanda manca, o lo firma una persona diversa dal titolare o legale rappresentante, la domanda è esclusa (art. 7). L’intermediario può firmare la richiesta di ReStart, mai il modulo.

Se invia il commercialista serve la procura, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante e dal delegato. I passaggi comuni sono nella nostra guida su come si presenta una domanda di contributo camerale su ReStart. Nel modulo c’è la casella sul contributo 2025, quella che fa valere la precedenza. Regolamento e moduli non menzionano la marca da bollo, e la Camera non risponde dei disguidi tecnici.

De minimis e cumulo: per la stessa fiera un solo aiuto pubblico

Il contributo è un aiuto de minimis (Regolamento (UE) 2023/2831). L’impresa unica, cioè l’insieme delle imprese legate da controllo, non può superare 300.000 euro di questi aiuti nell’arco di tre anni, su base mobile (art. 3 par. 2 e nota 6 del bando). Contano il lordo e la data della concessione; se il contributo fa superare il tetto, non spetta nemmeno in parte. La Camera interroga il Registro nazionale degli aiuti e registra l’aiuto: negli elenchi della prima edizione ogni impresa ha CUP e COR (il codice di registrazione dell’aiuto nel Registro). Prima della domanda guarda gli aiuti dell’impresa e delle collegate nella sezione Trasparenza del Registro e rifai il conto con la nostra guida su come si calcola il plafond de minimis.

Sul cumulo il bando è più stretto del regolamento europeo: nessun altro aiuto pubblico «per le spese relative alla medesima manifestazione fieristica». In rendicontazione dichiari che sulle stesse spese non ne sono stati «concessi o richiesti», quindi, a nostro avviso, anche un aiuto solo chiesto impedisce di firmare quella dichiarazione. Con SIMEST «Fiere ed eventi» (Fondo 394/81, in de minimis, sulle stesse voci di stand) si sceglie uno dei due per la stessa fiera. Su fiere diverse si possono avere entrambi, e tutti e due consumano il plafond.

Il contributo si tassa: ritenuta del 4%, IRES e IRAP, quasi sempre nel 2027

Al pagamento la Camera trattiene il 4% a titolo di acconto (art. 2 del regolamento). Fino al 31 dicembre 2026 lo impone l’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, sui contributi degli enti pubblici alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali. Per i pagamenti dal 1° gennaio 2027 la stessa ritenuta del 4% è all’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 33/2025. Iscrizione e stand sono servizi, quindi la ritenuta va su tutto: su 3.000 euro la Camera ne bonifica 2.880. La ritenuta non è un costo: si scomputa dall’IRPEF del titolare o dei soci, o dall’IRES della società, nell’anno in cui il contributo concorre al reddito (artt. 22 e 79 TUIR). Per i forfetari la dichiarazione di regime (art. 1 c. 67 L. 190/2014) non è prevista dal modulo: è un punto da chiedere alla Camera.

È un contributo in conto esercizio: in bilancio va in A5, non nel fatturato A1, quindi non pesa sulla dimensione d’impresa (DM 18 aprile 2005, art. 2). Ai fini IRES la lettura più solida, a nostro avviso, è l’art. 85, comma 1, lettera h), del TUIR, ricavo di competenza, perché la Camera concede nelle funzioni dell’art. 2 della L. 580/1993. L’alternativa è la sopravvenienza attiva tassata all’incasso (art. 88). Nelle società il contributo entra anche nella base IRAP, al 3,9% ordinario, mentre le ditte individuali non pagano l’IRAP (art. 1 c. 8 L. 234/2021).

Per noi l’anno più difendibile è il 2027, per tutti, perché al 31 dicembre 2026 c’è al massimo la concessione. Le società OIC tassano quando il diritto è certo (OIC 12), le micro e chi è in contabilità ordinaria quando esistenza e importo sono certi (art. 109 TUIR), semplificati e forfetari all’incasso. Il 2026 si discute solo se la liquidazione arriva prima dell’approvazione del bilancio 2026 (OIC 29, par. 59), e la scelta si fa con chi firma il bilancio. Dal 2027 gli artt. 85, 88 e 109 diventano 94, 97 e 118 del testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), con lo stesso testo.

Quanto resta dopo le imposte: il 30% vale il 21,6%

Calcolo nostro. Ipotesi: società di capitali in utile, IRES 24% e IRAP 3,9%, spese della fiera deducibili, fiera in Italia con IVA al 22% detraibile, spese rendicontate uguali a quelle in domanda. La ritenuta si scomputa, quindi il netto è il lordo per 0,721.

Euro Spesa 6.000 Spesa 10.000 Spesa 14.000 Spesa 10.000, impresa femminile
Contributo lordo 1.800 3.000 3.000, tetto 4.000
IRES e IRAP sul contributo 502,20 837 837 1.116
Contributo netto 1.297,80 2.163 2.163 2.884
Netto in % della spesa 21,6% 21,6% 15,5% 28,8%
Costo della fiera dopo le imposte, senza e con contributo 4.326 e 3.028,20 7.210 e 5.047 10.094 e 7.931 7.210 e 4.326
Cassa da anticipare, IVA compresa 7.320 12.200 17.080 12.200

L’ultima riga pesa su una piccola impresa: stand e IVA si pagano prima, il contributo arriva, a nostro calcolo, nel 2027. L’obbligo di pubblicare gli aiuti ricevuti (L. 124/2017) scatta da 10.000 euro incassati nell’anno: questo contributo, da solo, non ci arriva.

Dopo la concessione: rendicontazione su ReStart entro il 5 febbraio 2027

Si rendiconta solo su ReStart: il regolamento fissa la scadenza del 5 febbraio 2027, non una data d’inizio. Servono il modulo di rendicontazione firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante, le fatture elettroniche con descrizione e CUP, le quietanze (bonifici eseguiti o estratto conto: i soli ordini non bastano) e la certificazione dell’IBAN su carta intestata della banca. Le spese si pagano con bonifico o altri strumenti tracciabili, dall’impresa al fornitore: niente contanti, compensazioni, permute o autofatture. Per cambiare fiera serve un’autorizzazione preventiva e motivata, almeno 10 giorni prima del termine di rendicontazione.

La liquidazione arriva «di norma» entro 30 giorni dalla pratica completa, senza anticipi. Se il DURC non è regolare, la Camera trattiene i contributi mancanti e li versa agli enti (art. 31 DL 69/2013). I controlli a campione riguardano almeno il 10% delle pratiche. I documenti si conservano almeno 3 anni dall’erogazione, ma il codice civile chiede 10 anni per scritture e fatture (art. 2220 c.c.). In caso di revoca (art. 12) le somme si restituiscono «maggiorate degli interessi legali».

Quando Che cosa
15 ottobre 2026, ore 12:00 Apertura delle domande su ReStart (art. 7)
18 novembre 2026, ore 12:00 Chiusura delle domande (art. 7)
17 gennaio 2027 Fine dell’istruttoria «di norma», a nostro calcolo; termine non perentorio (art. 8)
26 gennaio 2027 Ultimo giorno per chiedere il cambio di fiera, a nostro calcolo (art. 9)
5 febbraio 2027 Termine della rendicontazione (art. 10)
7 marzo 2027 Liquidazione «di norma», a nostro calcolo, se la pratica è completa il 5 febbraio (art. 10)
Dopo ogni PEC della Camera 10 giorni lavorativi per le integrazioni: esclusione in istruttoria, revoca in rendicontazione

Gli errori che costano il contributo

Errore Conseguenza
Spesa sotto 2.500 euro, in domanda o a consuntivo Niente contributo o decadenza (artt. 6 e 9)
Fattura senza CUP o non integrata, dicitura mancante Spesa non ammissibile (artt. 5 e 10)
Fattura estera documentata con un’autofattura Da chiarire con la Camera prima del rendiconto (art. 10)
Acconto non saldato, contanti, compensazione, solo ordine di bonifico Spesa non ammissibile (artt. 5 e 10)
Modulo di domanda firmato dall’intermediario Esclusione (art. 7)
Cambio di fiera senza autorizzazione, mancata partecipazione Decadenza o revoca (artt. 9 e 12)
Altro aiuto pubblico sulla stessa fiera, concesso o, a nostro avviso, anche solo richiesto Divieto di cumulo (art. 6 e modulo di rendicontazione)

Da non confondere con le altre misure per le fiere

Il bando di Varese paga chi espone. Per gli organizzatori c’è il bando della Regione Lombardia per chi organizza le fiere del 2027. Un’impresa con unità locali anche nella circoscrizione della Camera Monte Rosa Laghi Alto Piemonte può guardare il voucher fiere della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, ma la stessa fiera non si finanzia due volte.

Domande frequenti sul bando fiere della Camera di commercio di Varese

Posso chiedere il contributo per una fiera che ho già fatto a marzo 2026?

Sì: valgono le fiere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Il CUP sulle fatture già emesse si aggiunge dopo la concessione con il servizio dell’Agenzia delle Entrate, se sono passate dallo SdI.

Sono stato ammesso alla prima edizione 2026: posso ripresentare domanda?

No, salvo formale rinuncia al contributo della prima edizione (art. 3, lettera e).

Ho avuto il contributo fiere nel 2025: sono escluso?

No, ma vieni dopo le imprese senza contributo 2025 e puoi riceverlo solo se restano risorse. Se nel 2025 hai rinunciato formalmente o non hai rendicontato, conti come impresa senza contributo.

I 4.000 euro valgono per tutte le imprese?

No. Il 40% fino a 4.000 euro è solo per le imprese femminili come le definisce l’art. 6; le altre MPMI hanno il 30% fino a 3.000 euro. Con il rating il tetto sale di 250 euro.

La fattura dell’organizzatore estero non passa dallo SdI: dove metto il CUP?

Il regolamento non lo dice, ed esclude «qualsiasi forma di autofatturazione». Prima di rendicontare chiedi all’Ufficio Innovazione Finanziaria (0332 295.136) quale documento caricare e dove indicare CUP e dicitura.

Conviene inviare la domanda il primo giorno?

Non per forza, nella nostra lettura. Il regolamento non prevede chiusure anticipate e mette la precedenza davanti all’ordine di arrivo: fra le imprese senza contributo 2025 l’ordine dovrebbe pesare solo se le loro domande superano la dotazione, ma il regolamento non lo scrive.

Può inviare la domanda il commercialista?

Sì, con la procura firmata da te e da lui. Può firmare la richiesta di ReStart, non il modulo di domanda, che firma solo il titolare o legale rappresentante a pena di esclusione.

Posso cumulare il contributo con altri aiuti?

Non sulla stessa fiera, e a nostro avviso nemmeno con un aiuto solo richiesto. Su fiere diverse sì, per esempio con SIMEST, entro i 300.000 euro di de minimis dell’impresa unica nell’arco di tre anni.

Quando arrivano i soldi?

«Di norma» entro 30 giorni dalla rendicontazione completa, da inviare entro il 5 febbraio 2027, al netto del 4%: su 3.000 euro il bonifico è di 2.880.

Che cosa succede se poi non partecipo alla fiera?

Il contributo è revocato (art. 12) e, se pagato, si restituisce con gli interessi legali. Se cambi fiera, chiedi l’autorizzazione almeno 10 giorni prima del termine di rendicontazione.

Come procedere con il bando fiere di Varese

  1. Controlla i paletti: prima edizione 2026 e contributo 2025.
  2. Verifica la fiera: nel 2026 e, se in Italia, nel calendario della Conferenza delle Regioni.
  3. Metti in fila le fatture: solo iscrizione, locazione e allestimento; per quelle estere, prima le domande alla Camera.
  4. Prepara firme e verifiche: firma digitale, procura, polizza catastrofale, DURC, plafond de minimis.
  5. Invia su ReStart fra le 12:00 del 15 ottobre e le 12:00 del 18 novembre 2026. Per altri contributi trovi le altre misure a fondo perduto con lo sportello aperto.

Hai già esposto nel 2026 o hai una fiera entro dicembre? Compila il form in alto: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo per controllare con te requisiti, spese ammissibili e fatture da integrare con il CUP prima dell’invio su ReStart.

Fonti: regolamento del bando, allegato alla determinazione dirigenziale n. 297 dell’8 ottobre 2026 (PDF), e pagina ufficiale del bando della Camera di commercio di Varese, con la modulistica; determinazioni n. 253 del 30 luglio 2026 e n. 298 del 9 ottobre 2026 (prima edizione); delibera di Giunta n. 66 (seduta del 24 settembre 2026); Reg. (UE) 2023/2831; D.Lgs. 184/2025; DPR 600/1973; D.Lgs. 33/2025; TUIR; DL 13/2023. Fonti verificate al 14 ottobre 2026.


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