La Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Torino, con circolare del 22 maggio 2026, ha offerto una prima lettura del novellato art. 2394-bis c.c., come modificato dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47.
Il documento assume particolare rilievo pratico perché trasforma la gestione delle azioni di responsabilità in un’attività da avviare subito, non più rinviabile alle fasi avanzate della procedura: curatori, liquidatori giudiziali, commissari liquidatori e professionisti incaricati dovranno impostare tempestivamente l’istruttoria, acquisire la documentazione necessaria, individuare i possibili responsabili e valutare l’avvio dell’azione prima che il decorso del biennio determini la perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa.. La riforma, infatti, introduce un termine di decadenza biennale per l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, ma lo fa senza un compiuto coordinamento con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La circolare torinese si muove proprio dentro questo spazio problematico: descrive la novità normativa, individua i principali dubbi interpretativi e, soprattutto, fornisce indicazioni prudenziali destinate a orientare la prassi.
Il nuovo art. 2394-bis c.c.: il termine di due anni
La novità è rappresentata dalla riformulazione dell’art. 2394-bis c.c., che attribuisce agli organi delle procedure concorsuali le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti e introduce, per il loro esercizio, un termine decadenziale di due anni.
Il testo dell’art. 2394-bis codice civile, come modificato dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 – (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali)
«In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.»
La circolare qualifica questa modifica come una disposizione di forte impatto sulle procedure concorsuali, perché trasforma radicalmente il tempo dell’azione: non più soltanto il limite della prescrizione, ma un termine decadenziale rigido, idoneo a determinare la perdita definitiva della legittimazione all’azione.
Conseguenze operative. Gli organi della procedura devono valutare sin dall’apertura della liquidazione giudiziale la possibilità di promuovere azioni di responsabilità. L’attività istruttoria non può essere rinviata alla fase avanzata della procedura, perché il decorso del biennio può precludere definitivamente la tutela risarcitoria della massa.
Decadenza e non prescrizione: non basta la messa in mora
Il primo chiarimento della circolare riguarda la natura del termine.
Poiché si tratta di decadenza, non è sufficiente inviare agli amministratori o ai sindaci una lettera di costituzione in mora. Occorre invece proporre effettivamente l’azione di responsabilità, cioè introdurre il giudizio.
Il documento afferma:
“Trattandosi di decadenza e non di prescrizione, non è sufficiente una semplice lettera di costituzione in mora, ma è necessario l’esercizio dell’azione e cioè la proposizione dell’azione di responsabilità”.
La circolare aggiunge che può assumere rilievo anche il riconoscimento di responsabilità da parte dell’amministratore e che la domanda di mediazione comunicata alla controparte entro il termine può interrompere, per una sola volta, il decorso del termine.
Conseguenze operative. Il curatore non può più limitarsi ad atti stragiudiziali conservativi. Deve predisporre tempestivamente la domanda giudiziale oppure valutare strumenti idonei a impedire la decadenza, come la domanda di mediazione nei casi in cui sia utilizzabile.
I soggetti coinvolti: amministratori, direttori generali e sindaci
La circolare chiarisce che il nuovo termine biennale non riguarda soltanto l’azione contro gli amministratori.
Il termine deve ritenersi applicabile anche ai direttori generali, in forza del rinvio contenuto nell’art. 2396 c.c., e ai sindaci, per effetto del rinvio dell’art. 2407 c.c. alle norme sulla responsabilità degli amministratori.
Il passaggio interpretativo è rilevante perché amplia il perimetro soggettivo della decadenza.
Conseguenze operative. Nell’istruttoria iniziale il curatore dovrà verificare non solo le condotte degli amministratori, ma anche eventuali profili di responsabilità dei direttori generali e dell’organo di controllo. La strategia processuale dovrà essere costruita in modo unitario, evitando che alcune posizioni vengano esaminate tardivamente.
L’applicazione alle S.r.l.: la lettura prudenziale del Tribunale
Uno dei punti più delicati riguarda l’estensione del nuovo art. 2394-bis c.c. alle società a responsabilità limitata.
La circolare riconosce che la questione è problematica. Il nuovo art. 2394-bis è collocato nella disciplina delle società per azioni, mentre il Codice della crisi distingue le azioni relative alla S.p.A. da quelle relative alla S.r.l.
Tuttavia, secondo il documento interpretativo, l’applicazione anche alle S.r.l. appare l’opzione interpretativa più probabile, in ragione della sostanziale identità delle azioni di responsabilità esercitate dal curatore dopo l’apertura della procedura.
La circolare precisa:
“L’estensione dell’art. 2394-bis alla disciplina dell’azione di responsabilità nelle società a responsabilità limitata è più problematica, ma si presenta allo stato come l’opzione interpretativa col più elevato grado di probabilità”.
Ancora più significativa è l’indicazione rivolta ai curatori:
“Pertanto, i sig.ri Curatori sono invitati a considerare prudenzialmente applicabile la riforma anche alle società a responsabilità limitata ed equiparate (cfr. art. 2519 comma 2), almeno finché non si stabilizzi nella giurisprudenza un indirizzo consolidato contrario”.
Conseguenze operative. Nelle liquidazioni giudiziali di S.r.l., il curatore dovrà comportarsi come se il termine biennale fosse già pienamente applicabile. In assenza di un orientamento giurisprudenziale contrario, attendere potrebbe esporre la procedura al rischio di decadenza.
Le azioni non coperte dalla decadenza: una frattura con il Codice della crisi
La circolare evidenzia poi una grave difficoltà sistematica: il nuovo art. 2394-bis c.c. non è stato coordinato con l’art. 255 CCII, che attribuisce al curatore una pluralità di azioni di responsabilità.
Secondo la circolare, alcune azioni potrebbero restare fuori dal termine decadenziale, tra cui l’azione contro i soci di S.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi, l’azione per abuso di direzione e coordinamento e l’azione collegata alla concessione abusiva di credito.
Il documento afferma:
“La sconnessione tra riforma dell’art. 2394-bis e Codice della crisi fa sì che tali azioni non siano coperte dalla decadenza e possano continuare a essere proposte nel termine di prescrizione anche quando il curatore sia decaduto dall’azione contro gli amministratori”.
Il documento interpretativo segnala però che questo risultato è poco coerente con gli obiettivi della riforma e può creare problemi in tema di responsabilità solidale tra amministratori e altri coobbligati.
Conseguenze operative. Il curatore dovrà distinguere attentamente tra azioni soggette alla decadenza biennale e azioni che potrebbero restare soggette al solo termine prescrizionale. Tuttavia, per ragioni prudenziali, anche queste ultime dovranno essere valutate tempestivamente, soprattutto quando siano connesse alla responsabilità degli amministratori.
Costituzione di parte civile nel processo penale
La circolare affronta un tema di immediata rilevanza pratica: la decadenza biennale incide anche sulla costituzione di parte civile del curatore nei procedimenti per bancarotta?
Secondo il documento interpretativo la risposta deve essere prudenzialmente positiva quando la domanda risarcitoria proposta nel processo penale ha ad oggetto lo stesso danno patrimoniale di massa che potrebbe essere fatto valere con l’azione civile di responsabilità.
Il passaggio centrale è il seguente:
“Se il contenuto sostanziale della pretesa azionata dalla procedura in sede penale coincide con il danno di massa che potrebbe essere fatto valere in sede civile, appare coerente ritenere che il nuovo termine di decadenza biennale dell’art. 2394-bis c.c. deve essere considerato, in via prudenziale, rilevante anche rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale”.
La circolare spiega che una soluzione opposta potrebbe consentire di eludere il limite decadenziale mediante il semplice mutamento del veicolo processuale.
Conseguenze operative. Il curatore non dovrebbe attendere l’evoluzione del procedimento penale per costituirsi parte civile oltre il biennio. Quando il danno azionato è il danno patrimoniale della massa, è opportuno promuovere tempestivamente l’azione civile o comunque assumere iniziative idonee a evitare eccezioni di decadenza.
Decadenza del curatore e riacquisto dell’azione da parte dei creditori
Altro profilo problematico riguarda gli effetti della decadenza del curatore sulla legittimazione dei creditori.
La circolare rileva che il Codice della crisi prevede il riacquisto del libero esercizio delle azioni da parte dei creditori soltanto con la chiusura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, se il curatore decade prima della chiusura, si apre un vuoto di tutela.
Il documento osserva:
“La mancanza di coordinamento tra la novella e il Codice della crisi comporta oggi una lacuna: tra la maturazione della decadenza e la chiusura della procedura concorsuale si verifica forzatamente l’inerzia stigmatizzata dalla giurisprudenza, non essendovi un soggetto abilitato a esercitare l’azione di responsabilità e a interrompere la prescrizione”.
Il Tribunale ipotizza, con uno sforzo interpretativo, che i creditori possano riacquistare l’azione già per effetto della decadenza del curatore oppure che il curatore possa rinunciare all’azione per non convenienza ai sensi dell’art. 213 CCII.
Conseguenze operative. Il curatore dovrà evitare che la procedura cada in una zona di inerzia non governata. Se ritiene non conveniente l’azione, dovrà valutare tempestivamente gli strumenti per consentire ai creditori di riacquistare l’iniziativa, evitando che la decadenza pregiudichi definitivamente anche le loro pretese.
Il diritto transitorio: le procedure già aperte
La circolare dedica ampio spazio alla questione intertemporale.
Il Decreto Legislativo n. 47 del 27 marzo 2026 non contiene una disciplina transitoria specifica per le azioni di responsabilità relative a procedure già aperte alla data di entrata in vigore della legge, individuata nel 29 aprile 2026.
Il Tribunale indica tre possibili letture:
a) applicazione della decadenza anche alle procedure già aperte, con decorrenza dalla sentenza di apertura;
b) applicazione anche alle procedure già aperte, ma con decorrenza dal 29 aprile 2026;
c) applicazione soltanto alle procedure aperte dopo l’entrata in vigore della riforma.
La prima tesi viene considerata incompatibile con il principio di irretroattività, perché finirebbe per consumare immediatamente azioni relative a procedure aperte da oltre due anni.
La circolare reputa difendibile la tesi dell’applicazione soltanto alle procedure future, ma invita comunque i curatori a seguire una linea prudenziale.
Il passaggio operativo più importante è il seguente:
“Pertanto, i sig.ri curatori, nelle procedure già aperte, sono invitati prudenzialmente ad accelerare l’istruttoria delle azioni di responsabilità, così da porsi in condizione di agire entro due anni dall’entrata in vigore della legge (29 aprile 2028)“.
Conseguenze operative. Anche nelle procedure pendenti prima del 29 aprile 2026, i curatori dovranno organizzare l’istruttoria in modo da essere pronti ad agire entro il 29 aprile 2028. Questa data diventa, nella prospettiva prudenziale del Tribunale, uno snodo essenziale per la gestione delle azioni di responsabilità.
I dubbi sulla copertura costituzionale della novella
La circolare non si limita all’analisi operativa, ma solleva anche un problema di possibile eccesso di delega.
Secondo i giudici torinesi, i principi della legge delega riguardano prevalentemente la governance societaria, la semplificazione dei controlli e il coordinamento delle regole delle società di capitali. Non emerge invece un chiaro principio che autorizzi il Governo a comprimere le azioni di responsabilità attribuite alla massa dei creditori.
Il documento afferma:
“In prima analisi, non c’è un solo principio nell’art. 19 della Legge Capitali che abbia autorizzato il Governo a intervenire in modo innovativo sulle azioni di responsabilità previste dal Codice della crisi, restringendo i diritti della massa creditoria”.
Secondo la circolare, la frammentazione dell’azione di massa in azioni individuali dei creditori non neutralizza gli effetti della riforma, perché aumenta i costi di accesso alla tutela, riduce l’efficienza del sistema e può determinare risultati meno coerenti rispetto alla distribuzione concorsuale.
Conseguenze operative. Il profilo di possibile illegittimità costituzionale potrà essere valorizzato nei giudizi futuri, ma non consente agli organi della procedura di ignorare il termine decadenziale. Sul piano pratico, resta necessario agire secondo la lettura più prudente.
Liquidazione coatta amministrativa
La circolare segnala ulteriori criticità con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa.
Il nuovo art. 2394-bis collega il termine decadenziale, per la L.C.A., alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Tuttavia, tale sentenza non è sempre un presupposto necessario dell’azione del commissario liquidatore.
La circolare osserva:
“Pertanto, la sentenza dichiarativa da cui viene fatto decorrere il termine di decadenza non è un antecedente necessario dell’azione”.
Ne deriva un effetto disarmonico: se lo stato di insolvenza viene dichiarato, l’azione è soggetta a decadenza; se invece la L.C.A. è aperta per altra causa e non viene richiesto l’accertamento dello stato di insolvenza, la medesima azione potrebbe restare soggetta all’ordinario termine di prescrizione.
Conseguenze operative. Il commissario liquidatore dovrà verificare con attenzione se vi sia stata una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e da quale data decorra il termine. Particolare cautela è necessaria quando l’insolvenza sia accertata prima della nomina del commissario.
Concordato liquidatorio
Infine, la circolare affronta il concordato liquidatorio.
Il nuovo art. 2394-bis attribuisce al liquidatore giudiziale, in caso di concordato liquidatorio, le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti. Anche qui, tuttavia, emerge una forte sconnessione con il Codice della crisi.
L’art. 115 CCII attribuisce infatti al liquidatore giudiziale la sola azione sociale, mentre lascia ai creditori la possibilità di esercitare o proseguire l’azione dei creditori sociali anche durante la procedura.
La circolare conclude che la nuova formulazione appare frutto di un coordinamento imperfetto più che di una precisa scelta sistematica.
Conseguenze operative. Nei concordati liquidatori sarà necessario verificare caso per caso il rapporto tra legittimazione del liquidatore e persistente facoltà dei creditori di agire. La riforma potrebbe generare conflitti interpretativi sulla titolarità dell’azione e sul relativo termine di esercizio.
Considerazioni conclusive
La circolare del Tribunale di Torino del 22 maggio 2026 costituisce un primo fondamentale intervento interpretativo sul nuovo art. 2394-bis c.c.
Il documento descrive una riforma potenzialmente destabilizzante per la prassi concorsuale, perché introduce un termine decadenziale breve e rigoroso in un settore nel quale l’accertamento delle responsabilità richiede spesso attività complesse, analisi contabili, ricostruzione delle condotte gestorie e coordinamento con eventuali procedimenti penali.
La conseguenza operativa principale è una sola: le azioni di responsabilità devono essere istruite tempestivamente, sin dalle prime fasi della procedura.
Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario non potranno più attendere il consolidamento del passivo o la piena ricostruzione di tutte le vicende societarie prima di valutare l’avvio dell’azione.
La riforma impone un cambio di metodo: programmazione anticipata, immediata acquisizione documentale, rapida individuazione dei possibili responsabili, valutazione tempestiva delle azioni civili e coordinamento con il processo penale.
In questo senso, la circolare torinese non è soltanto un documento interpretativo, ma una vera guida operativa per evitare che la nuova decadenza biennale si traduca nella perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa.
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