Educatori e pedagogisti, due anni di attesa per un Albo che ancora non c’è


Due anni fa, di questi tempi, le aspettative erano altissime: entro il 6 agosto 2024 bisognava presentare domanda di iscrizione ai due nuovi albi degli educatori professionali socio-pedagogici o dei pedagogisti. A introdurre gli albi era stata la legge 55 del 15 aprile 2024 e l’iscrizione era necessaria per continuare a svolgere queste professioni. Due anni sono passati e gli albi non ci sono. Così come non c’è l’ordine degli educatori.

In sostanza nulla è cambiato rispetto all’agosto 2024. In questi mesi si è andati avanti a suon di proroghe, senza sciogliere quei nodi presenti nella legge 55/24 che hanno portato a questa situazione di empasse. Massimiliano Malè, pedagogista e direttore di servizi socio sanitari, un anno fa scriveva su VITA una sorta di “lettera” al ministro Nordio chiedendo un suo intervento interpretativo in relazione alla legge 55/24 ed evidenziando i rischi della situazione di stallo.

In realtà una novità c’è ed è il disegno di legge di iniziativa governativa che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha presentato a novembre 2025. È il numero 1712 e proprio in questi giorni è all’esame della Commissione Giustizia del Senato: gli ultimi emendamenti sono stati presentati l’8 luglio.

Il disegno di legge 1712 va a correggere gli elementi di illogicità presenti nella legge 55/2024, evidenziati in vari articoli pubblicati da VITA: passaggi che, di fatto, impedivano al ministro Nordio di “mettere a terra” l’Ordine nascituro. In sintesi, la legge 55 istituiva l’Albo delle professioni pedagogiche ed educative e l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. La legge demandava al ministero della Giustizia la costituzione dell’Ordine, ministero che per farlo avrebbe dovuto consultare i presidenti degli albi regionali. Tuttavia, questi ultimi non potevano essere eletti in assenza dell’Ordine stesso. Insomma, un cane che si morde la coda.

«Il disegno di legge 1712 corregge la criticità strutturale della legge 55/2024 abrogando il comma 2 dell’articolo 6, dove era prevista la preventiva consultazione del Consiglio nazionale dell’Ordine (organo che, ovviamente, non poteva ancora esistere). In questo modo il ddl elimina anche la necessità del decreto ministeriale di istituzione dell’Ordine. L’Ordine verrebbe istituito direttamente dalla legge stessa (come modificata dal ddl 1712), che assume la funzione costitutiva. Venendo meno il decreto ministeriale, le modifiche hanno dovuto includere nella legge primaria anche le disposizioni relative all’ordinario funzionamento dell’Ordine e dell’Albo (norme che in origine erano demandate a un successivo decreto). Infine, il ddl sostituisce integralmente l’articolo 10 della legge 55/2024, dedicato alla fase di prima attuazione», sintetizza Massimiliano Malè.

Il meccanismo risultante non appare particolarmente snello: «A livello territoriale, la formazione degli elenchi degli aventi diritto resta in capo a un commissario (magistrato nominato dal presidente del tribunale del capoluogo di Regione); a livello nazionale viene aggiunto un secondo livello, costituito da una Commissione di 30 membri più un presidente (nominata dal ministro della Giustizia d’intesa con i ministri dell’Istruzione e dell’Università). Questa Commissione non si limita a verificare i requisiti degli iscritti negli elenchi, ma svolge un ruolo ben più ampio: forma l’albo nazionale, esercita temporaneamente le funzioni dei futuri consigli territoriali, indice e gestisce le prime elezioni, decide sulle contestazioni e accompagna l’insediamento degli organi elettivi. In sostanza, è la Commissione nazionale a compiere l’effettiva opera di “nascita” dell’Ordine, fungendo da ponte tra la fase amministrativa iniziale e l’avvio della governance elettiva».

Il disegno di legge 1712 corregge la criticità strutturale della legge 55/2024. L’Ordine verrebbe istituito direttamente dalla legge stessa (come modificata dal ddl 1712), che assume la funzione costitutiva

Un Albo, due sezioni

Inoltre, il disegno di legge prevede una unificazione strutturale degli albi professionali, sostituendo integralmente il precedente articolo 5 della legge 55/2024 e introducendo un albo unico, ridenominato come “Albo delle professioni pedagogiche ed educative”.

All’interno dell’albo unico sono istituite due sezioni distinte: la prima riservata ai pedagogisti, la seconda riservata agli educatori professionali socio-pedagogici e anche agli educatori dei servizi educativi per l’infanzia, che vengono esplicitamente citati. Si tratta di una novità, non nel senso che l’educatore dei servizi educativi per l’infanzia non esistesse prima, ovviamente, ma nel senso che per la prima volta in questo dibattito tale figura entra con un focus dedicato, che ne definisce compiti e funzioni.

Il comma 3 introduce un percorso integrativo semplificato per i laureati in Scienze dell’educazione e della formazione (L19) non a indirizzo specifico per l’infanzia che abbiano però maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nei servizi educativi per l’infanzia: potranno integrare la laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione mediante un percorso formativo disciplinato con decreto ad hoc. Viene specificato inoltre che nel caso dell’educatore dei servizi educativi per l’infanzia la professione è esercitata nelle strutture dedicate, di norma con rapporto di lavoro subordinato. In generale, viene poi stabilito il principio dell’unicità del contributo annuale dovuto, anche nel caso in cui un professionista, possedendo i requisiti necessari, richieda la contemporanea iscrizione a entrambe le sezioni e si va a riscrivere il processo per la formazione degli ordini territoriali e dell’Albo.

Dipendenti e partite Iva: i due nuovi emendamenti

«In questi giorni, con gli emendamenti 1300 e 1301, presentati dal Governo, stanno emergendo alcune perplessità, perché tali emendamenti introducono due diversi livelli di iscrizione: uno per i dipendenti e uno per i liberi professionisti. L’iscrizione degli educatori socio-educativi dipendenti prevede una tariffa ridotta e la formazione sia in termini di quantità sia di qualità parrebbe demandata al datore di lavoro, fatta eccezione per quella deontologica. La formazione ordinaria, in questo modo, non sarebbe più in capo all’Ordine, ma al datore di lavoro, con modalità differenti a seconda che si tratti della scuola o di una struttura sociosanitaria e anche da una Regione all’altra, ma persino da un datore all’altro. La formazione verrebbe quindi affidata ai datori di lavoro, facendola rientrare nella formazione ordinaria. È una soluzione piuttosto insolita, che personalmente  di cui non ho conoscenza di una modalità simile per altre professioni ordinistiche», sottolinea Malè. 

Raccontare le professioni del sociale non è un atto di cronaca, ma un atto culturale e politico. È la scelta di portare finalmente sotto i riflettori chi lavora nell’ombra, chi svolge un mestiere che la società finge di rispettare e che invece tratta con noncuranza. Lo facciamo su VITA magazine di maggio.
SOCIAL WORKER, SENZA DI LORO PERDIAMO TUTTI

Il primo emendamento afferma che «in ciascuna sezione è presente l’elenco speciale di coloro che esercitano la professione con contratto di lavoro subordinato. Per gli iscritti all’elenco speciale, il contributo dovuto è ridotto della metà e l’obbligo di formazione professionale continua si considera assolto mediante la formazione annuale svolta nell’ambito del rapporto di lavoro e secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di frequenza di almeno un corso di deontologia professionale organizzato dall’ordine territoriale di appartenenza». Il secondo afferma che per gli iscritti a questo “elenco speciale” di chi lavora come dipendente «il potere disciplinare è esercitato dal datore di lavoro». 

Tanti gli interrogativi: come fa un neolaureato a decidere a quale sezione iscriversi? E se un dipendente si dimette, in quale sezione finirà? Inoltre potrebbe questa particolarità avere un effetto domino per le altre professioni, come gli educatori professionali sociosanitari, gli infermieri o gli assistenti sociali? Anche per loro arriverà l’iscrizione all’Albo con “rata gold” o con “rata silver”? L’altro tema riguarda la formazione affidata ai datori di lavoro: come verranno garantite la qualità e l’uniformità? Sarà oggetto di contrattazione tra Ordine e sindacati? Tra Ordine e istituzioni? Tra Ordine e singoli datori di lavoro?

Un giudizio sul ddl 1712

I tempi per l’approvazione del disegno di legge non sembrano brevi, anche perché la proroga in essere scadrà nella primavera 2027: verosimilmente l’Albo non sarà operativo prima di quella data.

È indispensabile che l’Albo venga istituito: è nell’interesse dei singoli professionisti, delle persone che usufruiscono delle prestazioni e degli enti che impiegano questi professionisti

Dare un giudizio complessivo sulla vicenda non è semplice: «A mio avviso è indispensabile che l’Albo venga istituito: è nell’interesse dei singoli professionisti, delle persone che usufruiscono delle prestazioni e degli enti che impiegano questi professionisti, perché consente di identificare con chiarezza il perimetro dell’autonomia professionale e della responsabilità», sottolinea Malè. «Per chi lavora nell’ambito sociale e sociosanitario esiste infatti il tema della responsabilità professionale, che in questo modo viene chiarito. Questo risolve una serie di criticità».

Le deroghe necessarie

Un punto cruciale però, che «è necessario venga risolto» riguarda le deroghe: «Occorre consentire a chi già opera nei servizi di continuare a lavorare, senza essere improvvisamente escluso. Anche chi oggi non possiede il titolo dovrebbe poter accedere a un albo transitorio, ad esaurimento, in cui si entra sulla base di determinati requisiti – esperienza maturata, durata del contratto e altri elementi – e che consenta di proseguire l’attività nei servizi. È una soluzione già adottata in passato per altre professioni, come infermieri, psicologi ed educatori professionali sociosanitari. Una misura del genere è necessaria, altrimenti si rischia di mettere in crisi un sistema affamato di risorse umane», afferma Malè.

Non si possono lasciare i servizi sguarniti di personale, né le persone senza i servizi di cui hanno bisogno. Negli emendamenti presentati al ddl 1712 sono presenti alcune disposizioni derogatorie già previste dall’ordinamento, che a mio giudizio andrebbero ampliamente significativamente

Il rischio è duplice e paradossale: da un lato avere persone licenziate e lasciate senza lavoro, dall’altro ritrovarsi con servizi privi del personale necessario. «Non si possono lasciare i servizi sguarniti di personale, né le persone senza i servizi di cui hanno bisogno. Negli emendamenti presentati al ddl 1712 sono presenti alcune disposizioni derogatorie già previste dall’ordinamento, che a mio giudizio andrebbero ampliamente significativamente», mette in guardia Malè.

«Il problema di queste norme è che danno l’impressione di essere nate da persone prive di reali conoscenza della  professione, ma anche dei settori che la impiegano, che hanno prodotto interventi normativi, come abbiamo visto, poco coerenti. Sarebbe necessario invece coinvolgere nella stesura di norme di tale portata persone e realtà di rappresentanza realmente competenti in materia, comprese quella della rete di Ets, soprattutto cooperative sociali, fortemente collegata alla professione educativa». 

In apertura, foto di Pavel Danilyuk su Pexels

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 Sara De Carli

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