Non tutte le scadenze fiscali di agosto danno diritto a un rinvio, e capire quali si fermano davvero può evitare brutte sorprese a settembre.
Chi riceve una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate proprio nel cuore dell’estate si chiede spesso se quella scadenza vada rispettata comunque, oppure se il periodo di ferie sposti automaticamente in avanti ogni termine. Vediamo dunque, in materia di Fisco, quali termini si fermano ad agosto e quali no. La risposta sipende dal tipo di adempimento. Vengono sospesi i termini per rispondere a richieste di documenti nell’ambito di controlli non sostanziali, così come gli avvisi bonari e i termini processuali tributari, ma restano attivi senza alcuna sospensione i controlli sostanziali, come accessi, ispezioni e verifiche, e le procedure di rimborso Iva.
La proroga generale per adempimenti e versamenti fino al 20 agosto
L’articolo 37, comma 11-bis, del decreto legge 223/2006, al primo periodo, prevede a regime che gli adempimenti fiscali e il versamento di imposte, contributi Inps e altre somme dovute a Stato, Regioni ed enti previdenziali, con scadenza compresa tra il primo e il 20 agosto di ogni anno, possano essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Si tratta di una semplice traslazione della scadenza all’interno del mese, pensata per evitare che il periodo di chiusura di molti studi professionali e aziende comprometta il rispetto puntuale dei termini.
La sospensione delle richieste di documenti fino al 4 settembre
Il secondo periodo della stessa norma introduce una diversa forma di sospensione: le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il primo agosto e il 4 settembre vedono il proprio termine sospeso, con ripresa della decorrenza a partire dal 5 settembre. Questo significa che, se una richiesta dell’Agenzia delle Entrate prevede una scadenza che cade in questo periodo, il contribuente ottiene automaticamente più tempo per rispondere, senza doverlo richiedere espressamente.
Cosa resta escluso da queste sospensioni
Non sono invece sospesi i termini per le richieste effettuate nell’ambito dei cosiddetti controlli sostanziali, cioè le attività di accesso, ispezione e verifica condotte direttamente dall’amministrazione finanziaria, così come le procedure per i rimborsi Iva. Questa distinzione è fondamentale per chi si trova coinvolto in un controllo di questo tipo proprio durante il periodo estivo: le pause di ferie previste per gli adempimenti ordinari non si applicano a queste attività più incisive, che proseguono secondo i termini ordinari.
Se un’azienda riceve una richiesta di documenti nell’ambito di una semplice verifica documentale a distanza, il termine per rispondere può beneficiare della sospensione estiva; se invece la stessa azienda è sottoposta a un accesso fisico degli ispettori tributari presso la propria sede, i termini relativi a questa attività non si fermano per le ferie.
Le sospensioni introdotte dal decreto Adempimenti
Con il decreto legislativo 1/2024, il cosiddetto decreto Adempimenti, sono state introdotte ulteriori sospensioni per l’invio di alcune comunicazioni tributarie. L’articolo 10, comma 1, prevede due distinti periodi di sospensione nell’arco dell’anno: dal primo al 31 agosto, e dal primo al 31 dicembre. Durante questi periodi, l’Agenzia delle Entrate non invia, salvo casi di indifferibilità e urgenza che possano derogare al regime di sospensione, alcuni specifici atti.
Quali comunicazioni rientrano nella sospensione
Rientrano in questa sospensione le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, i cosiddetti avvisi bonari, previsti dall’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e dall’articolo 54-bis del Dpr 633/1972; le comunicazioni degli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, sempre chiamate avvisi bonari, previste dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973; le comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, secondo l’articolo 1, comma 412, della legge 311/2004; e le lettere di invito all’adempimento spontaneo, note come lettere di compliance, disciplinate dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014.
Cosa succede ai termini di 60 giorni per pagare gli avvisi bonari
Il comma 2 dello stesso articolo 10 del decreto Adempimenti chiarisce che resta invariato quanto già previsto dall’articolo 7-quater, comma 17, del decreto legge 193/2016. Nel periodo dal primo agosto al 4 settembre, quindi, sono sospesi i termini di 60 giorni previsti per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dai controlli automatici e formali, e agli avvisi di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
Se il termine di 60 giorni per pagare quanto richiesto da un avviso bonario, oppure per fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, inizia a decorrere in un momento compreso tra il primo agosto 2026 e il 4 settembre 2026, questo termine si sposta automaticamente al 5 settembre 2026, senza che il contribuente debba fare nulla per ottenere questo slittamento.
Come funziona la sospensione per il contenzioso tributario
Un discorso a parte riguarda la giustizia tributaria vera e propria. In materia di contenzioso tributario, la decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° al 31 agosto, riprendendo poi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 742/1969. Se la decorrenza di un termine processuale ha inizio proprio in questo periodo, l’inizio del computo viene semplicemente differito alla fine della sospensione, cioè al 1° settembre.
Le richieste di documenti inviate tra fine maggio e giugno 2026
Un aspetto pratico riguarda le numerose richieste di esibizione di documenti che l’Agenzia delle Entrate ha inviato tra la fine di maggio e il mese di giugno, fissando in 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per l’invio della documentazione richiesta. Per agevolare i contribuenti, l’Agenzia ha precisato, come specificato nelle stesse comunicazioni, che la documentazione verrà comunque valutata anche se presentata oltre questo termine ordinario. Inoltre, se il termine risulta già scaduto o in scadenza prima della sospensione estiva, la documentazione può essere presentata anche nei primi 15 giorni di settembre, offrendo così un margine ulteriore di flessibilità a chi si trovasse in difficoltà a rispettare i tempi originari.
Il quadro riassuntivo delle ferie fiscali
Per orientarsi rapidamente tra le diverse regole, è utile ricordare i punti principali. Gli adempimenti e i versamenti con scadenza dal primo al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese, senza maggiorazioni. Le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il primo agosto e il 4 settembre vedono il termine sospeso, con ripresa dal 5 settembre. Le richieste relative a controlli sostanziali e ai rimborsi Iva non godono invece di alcuna sospensione. Nel contenzioso tributario, la decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto dal 1° al 31 agosto. Le richieste di documenti inviate dal Fisco tra fine maggio e giugno 2026 seguono il termine ordinario di 30 giorni, ma la documentazione viene comunque valutata anche se presentata successivamente, con possibilità di consegna nei primi 15 giorni di settembre se il termine cadeva prima della pausa estiva. Infine, gli avvisi bonari, le comunicazioni sui controlli automatizzati e formali, gli avvisi di liquidazione sulla tassazione separata e le lettere di compliance non vengono inviati dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre, mentre i termini di 60 giorni per i relativi versamenti, se iniziano a decorrere tra il primo agosto e il 4 settembre 2026, si spostano automaticamente al 5 settembre 2026.
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Raffaella Mari
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