Costruzioni realizzate su proprietà confinanti oppure separate dalla sede stradale: come si rispettano le distanze stabilite dal codice civile e dalla legge?
La normativa italiana in ambito edilizio si presenta come un insieme di regole estremamente rigide e dettagliate, volte a garantire l’ordine urbano e la sicurezza dei cittadini. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le distanze tra costruzioni, un tema che spesso genera dubbi e contenziosi tra i proprietari di terreni confinanti. Capire come si calcolano le distanze tra edifici permette di prevenire liti tra vicini e di operare nel pieno rispetto della salubrità degli ambienti abitativi.
Le regole vigenti mirano a impedire la creazione di spazi angusti, bui e poco aerati tra i volumi architettonici, stabilendo parametri precisi che variano in base alla zona e alla conformazione dei fabbricati. La legislazione nazionale si basa su principi che coinvolgono sia il Codice Civile che specifici decreti ministeriali, definendo obblighi precisi per ogni proprietario nell’ambito della pianificazione edilizia. Come si calcolano le distanze tra edifici? Scopriamolo.
Quali sono le distanze minime stabilite dalla legge?
Il punto di partenza per comprendere la materia è l’art. 873 c.c.; tale disposizione stabilisce che le costruzioni realizzate su fondi confinanti, qualora non siano unite o aderenti tra loro, devono essere mantenute a una distanza non inferiore a tre metri.
Questa misura è considerata il limite minimo nazionale, ma non è l’unico parametro da tenere in considerazione: spesso, infatti, i regolamenti locali approvati dai singoli Comuni prevedono distacchi maggiori per rispondere a specifiche esigenze di decoro urbano o densità abitativa.
È importante sottolineare che la norma si applica alla distanza tra i fabbricati e non tra una costruzione e la linea di confine del terreno, a meno che il regolamento locale non disponga diversamente.
Il sistema si fonda sul principio della prevenzione temporale: chi edifica per primo può decidere la posizione del proprio manufatto, condizionando di conseguenza le possibilità edificatorie del vicino, il quale dovrà adeguarsi rispettando le distanze legali in base a quanto già realizzato.
Cosa si intende per fondi finitimi o confinanti?
Un concetto spesso frainteso riguarda la definizione di fondi finitimi (o confinanti) indicata nell’art. 873 c.c.
Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, non è necessario che i terreni siano direttamente confinanti o che condividano una linea di confine fisica per essere soggetti alle norme sulle distanze.
La locuzione si riferisce a fondi che si trovano in una condizione di vicinanza tale da poter subire gli effetti negativi di una costruzione troppo prossima.
Pertanto, l’obbligo di rispettare il distacco minimo sussiste anche se tra due proprietà non vi è un confine comune ma esiste comunque una vicinanza che richiede la tutela dell’igiene e del passaggio di aria e luce.
Questa interpretazione serve a evitare che si creino intercapedini malsane tra edifici che, pur non essendo su lotti attaccati, risultano comunque frontisti o parzialmente sovrapposti nelle loro proiezioni orizzontali.
Quando si deve applicare il limite dei dieci metri?
L’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 impone una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti. Questa regola è considerata inderogabile a garanzia della salute pubblica.
L’obiettivo è impedire che si formino intercapedini troppo strette che potrebbero favorire l’accumulo di umidità o impedire una corretta illuminazione naturale. Si deve precisare che:
- tale limite si applica se almeno una delle pareti che si fronteggiano presenta delle finestre;
- la norma è prevalente rispetto a eventuali regolamenti locali meno restrittivi;
- il limite di dieci metri si riferisce principalmente alle zone destinate a nuova edificazione (zone C), mentre per le aree già parzialmente o totalmente edificate possono valere criteri differenti legati al recupero del patrimonio esistente.
Come variano le distanze in presenza di strade?
Un caso particolare riguarda la presenza di vie destinate alla circolazione dei veicoli poste tra due edifici.
In queste situazioni, il calcolo della distanza non segue solo i criteri standard, ma deve tenere conto della larghezza della sede stradale.
La legge prevede che la distanza tra i fabbricati debba essere pari alla larghezza della strada aumentata di una determinata misura per ogni lato, secondo questo schema:
- cinque metri per lato per le strade che hanno una larghezza inferiore ai sette metri;
- sette metri e mezzo per lato per le vie di larghezza compresa tra i sette e i quindici metri;
- dieci metri per lato per le strade che superano i quindici metri di larghezza.
Questi parametri servono a garantire non solo la salubrità ma anche la sicurezza stradale e la possibilità di intervento per i mezzi di soccorso in caso di emergenza.
Quali sono le opzioni per chi costruisce sul confine?
Chi decide di avviare un cantiere sul proprio fondo ha davanti a sé diverse possibilità legali per gestire il rapporto con il vicino. La scelta dipende spesso da chi edifica per primo. Le strade percorribili sono generalmente tre:
- mantenere la distanza minima di tre metri o quella maggiore prevista dal Comune;
- procedere con la costruzione in aderenza, ovvero accostare il nuovo muro a quello esistente senza appoggiarvisi staticamente;
- richiedere la comunione del muro posto sul confine.
Nel caso della costruzione in aderenza, si realizza una struttura autonoma che tocca perfettamente quella del vicino, eliminando qualsiasi spazio vuoto.
Se invece si opta per la comunione forzosa del muro, si deve corrispondere al proprietario confinante un indennizzo pari alla metà del valore del muro stesso e del suolo su cui poggia.
In questo caso, il muro diventa di proprietà comune e può essere utilizzato come supporto per la nuova opera, a patto di non recare danno alla struttura preesistente.
Che differenza c’è tra luci e vedute nelle distanze?
Nel calcolo delle distanze è fondamentale distinguere tra le diverse tipologie di aperture presenti sulle pareti degli edifici.
Il Codice Civile differenzia nettamente le luci dalle vedute, applicando regimi giuridici diversi.
Le luci sono aperture che consentono solo il passaggio di luce e aria, ma non permettono l’affaccio sul fondo del vicino. Per queste non sono previste distanze minime dal confine, purché siano dotate di grate o inferriate di sicurezza per impedire l’intrusione.
Le vedute, invece, sono finestre o balconi che permettono di affacciarsi e guardare non solo di fronte, ma anche lateralmente o obliquamente. In questo caso la legge è molto precisa:
- le vedute dirette devono essere poste a una distanza minima di un metro e mezzo dal confine;
- le vedute laterali o oblique devono rispettare un distacco di almeno settantacinque centimetri.
Questi limiti decadono se tra i due fondi è interposta una via pubblica, poiché la presenza della strada annulla la necessità di tutelare la riservatezza reciproca attraverso le distanze minime delle finestre.
Come si effettua il calcolo lineare e quello radiale?
Ci sono due metodi diversi per misurare lo spazio tra due manufatti.
Quando si parla di distanze tra edifici, si applica generalmente il metodo lineare che prevede di misurare il distacco tra le facciate che si fronteggiano come se queste avanzassero parallelamente l’una verso l’altra. Si ottiene tracciando una linea perpendicolare che parte dalla facciata di un edificio e arriva a toccare l’altro.
Esiste poi il metodo radiale, utilizzato invece per le distanze relative alle vedute. Questo sistema identifica la distanza minore in assoluto tra due punti, indipendentemente dall’orientamento delle pareti. Si tratta di congiungere i punti più vicini dei due fabbricati. È interessante notare che:
- se i fabbricati sono paralleli, il valore lineare e quello radiale coincidono;
- se gli edifici sono disposti in modo obliquo, la distanza radiale è inferiore a quella lineare.
L’adozione del metodo radiale è considerata più restrittiva perché, per garantire una distanza minima in ogni direzione, potrebbe costringere il costruttore ad arretrare maggiormente l’edificio rispetto a quanto farebbe seguendo il solo calcolo lineare delle facciate che stanno l’una di fronte all’altra.
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Mariano Acquaviva
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