I termini ordinari di accertamento di cinque anni si accorciano di un anno con punteggio ISA pari a 8 e di due anni con la tracciabilità completa dei pagamenti oltre 500 euro. Un solo pagamento in contanti superiore a quella soglia, anche per valori bollati, fa saltare tutto il beneficio.
Un’impresa rispetta tutte le regole, emette fatture elettroniche, riceve pagamenti tracciabili, ottiene un punteggio ISA di 8. Poi, a agosto, acquista 600 euro di valori bollati in contante — una spesa di routine, quasi un automatismo. Quel gesto basta a vanificare anni di comportamenti virtuosi: il termine di accertamento non si riduce, e rimane aperto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione.
La domanda che molti imprenditori e professionisti si pongono è come ridurre i termini di accertamento fiscale (magari con i pagamenti tracciabili e il punteggio ISA). La risposta richiede di conoscere le due misure premiali previste dalla legge, capire come si cumulano, e soprattutto comprendere l’effetto-capestro del regime di tracciabilità: un solo pagamento non tracciabile per importi superiori a 500 euro — anche per operazioni fuori campo IVA come i valori bollati — fa perdere il beneficio intero.
I termini ordinari di accertamento
Il punto di partenza è la regola generale. Gli avvisi di rettifica o accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 57, comma 1, Dpr n. 633/1972 per l’IVA; art. 43, comma 1, Dpr n. 600/1973 per le imposte dirette). Per una dichiarazione relativa all’anno 2020, il termine ordinario scade il 31 dicembre 2026.
Prima riduzione: il punteggio ISA uguale o superiore a 8
L’art. 9-bis, comma 11, del dl n. 50 del 2017 riconosce una riduzione di un anno dei termini di accertamento ai contribuenti che raggiungono un punteggio ISA pari a 8. Il termine scade quindi al 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione — per il 2020, al 31 dicembre 2025.
Il beneficio è sottoposto a condizioni precise. Il punteggio deve essere raggiunto nell’anno specifico — non rileva la media biennale. Il modello ISA deve essere compilato correttamente e la dichiarazione trasmessa tempestivamente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario. Il beneficio salta in presenza di violazioni penalmente rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 74 del 2000.
La misura è riservata ai contribuenti soggetti a ISA: quelli con ricavi inferiori a 5.164.569 euro e non esclusi per cause di esclusione. Chi è escluso da ISA non può accedere a questa prima riduzione, ma può comunque beneficiare della seconda.
Seconda riduzione: la tracciabilità completa dei pagamenti
L’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 riconosce una riduzione di due anni dei termini di accertamento ai contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Il termine scade al 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione.
Le condizioni sono stabilite dal Dm 4 agosto 2016, agli artt. 3 e 4. Occorre documentare tutte le operazioni attive — cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche quelle esonerate dall’obbligo documentale — tramite fatturazione elettronica via SDI e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Occorre garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti e di tutti quelli effettuati per operazioni passive di ammontare superiore a 500 euro — importo comprensivo di eventuali imposte, oneri e ogni altra voce, anche se non incidenti sulla base imponibile. Occorre infine indicare in dichiarazione l’esistenza dei presupposti, spuntando l’apposita casella nel quadro RS.
La trappola delle operazioni fuori campo IVA
Qui sta il punto più insidioso. Il concetto di operazioni soggette all’obbligo di tracciabilità non si limita alle operazioni rilevanti ai fini IVA. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 77 del 12 marzo 2026 — e già con la risposta n. 331 del 2021 — ha chiarito che rientra nella tracciabilità obbligatoria la totalità delle attività poste in essere dal soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’impresa o del lavoro autonomo, comprese quelle escluse da IVA.
Il caso esaminato riguardava una società che aveva acquistato valori bollati in contanti per un importo superiore a 500 euro. L’acquisto di valori bollati è un’operazione fuori campo IVA — non soggetta a obbligo documentale. La società riteneva che questo pagamento non rilevasse ai fini del regime premiale. L’Agenzia ha risposto il contrario: quel pagamento in contanti integra un comportamento non idoneo a consentire la riduzione dei termini, indipendentemente dal rispetto di tutti gli altri requisiti.
L’effetto-capestro: un solo pagamento fa saltare tutto
Il regime premiale per la tracciabilità funziona in modo binario: o si rispetta integralmente per l’intero anno, o non si rispetta affatto. Non esiste una riduzione parziale, non esiste una valutazione dell’incidenza del singolo errore. Un solo pagamento in contanti superiore a 500 euro — anche per una spesa di routine come i valori bollati — fa perdere il beneficio dell’intera riduzione biennale per quell’anno di imposta.
Come si cumulano le due riduzioni: esempi pratici
L’impresa Alfa ha volume d’affari sotto la soglia ISA, ha dichiarato con punteggio 8 per il 2020, ma non ha rispettato i requisiti della tracciabilità. Il termine ordinario scadeva il 31 dicembre 2026. Il punteggio ISA riduce di un anno: termine al 31 dicembre 2025. Nessun’altra riduzione.
L’impresa Beta, stesse caratteristiche di Alfa, ha anche rispettato integralmente la tracciabilità. Il termine ordinario era il 31 dicembre 2026. Il punteggio ISA riduce di un anno: 31 dicembre 2025. La tracciabilità riduce di altri due anni: termine definitivo al 31 dicembre 2024.
L’impresa Gamma è esclusa da ISA e non può beneficiare della prima riduzione. Ha però rispettato la tracciabilità per il 2021. Il termine ordinario scadeva il 31 dicembre 2027. La tracciabilità riduce di due anni: termine al 31 dicembre 2025.
L’impresa Delta, esclusa da ISA, riteneva di applicare correttamente la tracciabilità per il 2025, ma l’8 agosto ha acquistato 600 euro di valori bollati in contanti. Risultato: nessuna riduzione. Il termine di accertamento per il 2025 scade il 31 dicembre 2031.
La regola pratica
Chi vuole beneficiare della riduzione biennale per tracciabilità deve azzerarsi il rischio di pagamenti non tracciabili anche per le operazioni che non sembrano rilevanti — marche da bollo, valori bollati, piccole spese fuori campo IVA. La soglia è 500 euro comprensivi di tutte le componenti del prezzo. Per stare al sicuro, è opportuno adottare una policy aziendale che imponga strumenti tracciabili per ogni pagamento superiore a quella soglia, senza distinzione tra operazioni IVA e fuori campo IVA.
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Angelo Greco
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