quali sono le sanzioni per le imprese?


Il D.Lgs. n. 81/2026, in vigore dal 2 giugno 2026, introduce tre nuovi reati ambientali — commercio di prodotti inquinanti, sostanze ozono-lesive e gas fluorurati — con pene fino a sei anni di reclusione e sanzioni fino a 150.000 euro. Le imprese rischiano in prima persona perché i nuovi reati diventano presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001.

Un’azienda immette sul mercato un prodotto chimico che, nel suo normale utilizzo, provoca scarichi inquinanti in grado di deteriorare un ecosistema protetto. Un’impresa importa gas refrigeranti contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono. Un commerciante vende prodotti contenenti gas fluorurati senza le necessarie autorizzazioni. Con il D.Lgs. n. 81 del 21 aprile 2026, in vigore dal 2 giugno 2026, tutte queste condotte diventano reati puniti con la reclusione e multe salatissime — e a rispondere non sono solo le persone fisiche, ma le imprese stesse.

La domanda su quali siano le sanzioni per le imprese previste dai nuovi ecoreati 2026 merita una risposta precisa, perché il decreto — che attua la direttiva UE n. 2024/1203 — non si limita a inasprire le pene esistenti: ridisegna l’intero perimetro della tutela penale dell’ambiente, introduce nuove fattispecie di reato, estende la responsabilità delle persone giuridiche e fornisce per la prima volta definizioni legislative di concetti fondamentali come “habitat”, “ecosistema” e “abusivamente”.

I tre nuovi reati: cosa vietano e cosa rischiano gli autori

Il D.Lgs. n. 81/2026 introduce tre nuove fattispecie di reato, ciascuna con pene distinte.

Il primo nuovo reato è il commercio di prodotti inquinanti, disciplinato dal nuovo art. 452-bis.1 cod. pen. La condotta vietata è l’immissione abusiva sul mercato o la messa in circolazione di un prodotto il cui utilizzo — attraverso scarichi, emissioni o immissioni di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque — provochi una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, degli ecosistemi, degli habitat, della biodiversità — anche agraria — della flora o della fauna.

La sanzione è quella già prevista per l’inquinamento ambientale dall’art. 452-bis cod. pen.: reclusione da due a sei annie multa da 10.000 a 100.000 euro. Si applica anche la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32-quater cod. pen.) e la confisca speciale prevista dall’art. 240-bis cod. pen.

Il secondo nuovo reato riguarda la produzione e il commercio di sostanze ozono-lesive, disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 81/2026. Sono vietate la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso o il rilascio abusivi di sostanze che riducono lo strato di ozono — allo stato puro o in miscele — secondo la definizione del Regolamento UE n. 2024/590. Sono esclusi i prodotti già autorizzati da norme UE e nazionali per l’uso in agricoltura. La sanzione è la reclusione da due a cinque anni e la multa da 10.000 a 80.000 euro. In caso di colpa grave, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Il terzo nuovo reato riguarda la produzione e il commercio di gas fluorurati a effetto serra (i cosiddetti F-gas), disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2026. La condotta vietata comprende la produzione, l’importazione o l’esportazione abusive di F-gas — puri o in miscele — ai sensi del Regolamento UE n. 2024/573, nonché di prodotti, apparecchiature o parti che li contengano o ne dipendano. La sanzione per la produzione, importazione o esportazione è l’arresto da sei mesi a un anno o l’ammenda da 10.000 a 150.000 euro. Per l’immissione sul mercato, l’uso o il rilascio degli stessi, la sanzione è l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da 1.000 a 50.000 euro.

La responsabilità delle imprese: il D.Lgs. n. 231/2001 si allarga

Questo è il punto che ha l’impatto pratico più rilevante per il mondo delle imprese. I tre nuovi reati diventano reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. n. 231/2001. Questo significa che se uno dei nuovi reati viene commesso da un soggetto apicale o da un dipendente nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, l’impresa stessa è soggetta a sanzioni amministrative autonome.

Le sanzioni a carico della persona giuridica possono comprendere sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive — come la sospensione o la revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici — e in casi gravi la pubblicazione della sentenza.

Per difendersi, l’impresa deve dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, con un organismo di vigilanza indipendente. Le imprese che non hanno ancora adeguato il proprio modello 231 ai nuovi reati ambientali devono farlo con urgenza.

La nuova definizione di “abusivamente”: più ampia di quanto sembri

Una delle novità più rilevanti del decreto è l’introduzione del nuovo art. 452-quinquiesdecies cod. pen., che definisce per la prima volta in modo legislativo cosa significa agire “abusivamente” ai fini degli ecoreati.

“Abusivo” non è solo chi opera senza titolo — senza autorizzazione, senza concessione, senza licenza. È abusiva anche la condotta di chi agisce in violazione di disposizioni UE in materia ambientale, anche se trasposte in norme nazionali; di chi agisce in violazione di norme legislative, regolamentari o amministrative attuative; e di chi opera sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente o con violenza, minaccia o attraverso reati contro la pubblica amministrazione.

Questa definizione ampia ha implicazioni concrete: un’azienda che possiede tutti i permessi ma viola le prescrizioni contenute in una direttiva europea recepita in Italia commette comunque un fatto “abusivo” ai fini degli ecoreati. Non basta la conformità formale alle autorizzazioni nazionali: serve la conformità sostanziale all’intero ordinamento ambientale europeo.

Il reato di inquinamento ambientale rafforzato e la nuova tutela di ecosistemi e habitat

Il decreto modifica anche il reato di inquinamento ambientale già esistente all’art. 452-bis cod. pen., rafforzando la tutela degli ecosistemi e degli habitat protetti. Il reato assume ora un carattere generale contro l’aggressione all’ambiente: fa riferimento alla compromissione o deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, ma anche di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità — anche agraria — di flora o fauna.

Come conseguenza di questo rafforzamento, viene abrogata la contravvenzione di cui all’art. 733-bis cod. pen. — che puniva la distruzione o il deterioramento di habitat in un sito protetto — assorbita nel nuovo, più ampio, delitto di inquinamento ambientale.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2026 fornisce anche le definizioni legislative di “habitat all’interno di un sito protetto” e di “ecosistema” — definizioni fondamentali perché i termini ricorrono sia nel reato di inquinamento ambientale sia nel reato di disastro ambientale, e la loro precisione determina i confini applicativi di entrambe le fattispecie.

Le aggravanti e le novità sui rifiuti

Il nuovo art. 452-sexiesdecies cod. pen. introduce aggravanti specifiche per gli ecoreati: le pene aumentano se dal reato deriva un profitto di rilevante entità, oppure se il fatto è commesso utilizzando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.

Sul fronte dei rifiuti, il decreto modifica l’art. 256, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 — il Codice ambientale. Per i rifiuti non pericolosi, il soggetto autorizzato che non osservi le prescrizioni autorizzatorie rischia l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 18.000 euro. Per i rifiuti pericolosi, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

Il decreto impone al Governo di adottare entro il 21 maggio 2027 una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. Si tratta di un documento programmatico che dovrà coordinare le politiche di prevenzione e repressione dei reati ambientali a livello nazionale, rafforzando la filiera del contrasto dalla prevenzione alla sanzione.

Cosa devono fare le imprese da subito

Le imprese che operano in settori che utilizzano sostanze chimiche, prodotti che possono generare scarichi o emissioni, gas refrigeranti, sostanze ozono-lesive o F-gas devono valutare urgentemente la propria esposizione ai nuovi reati.

Il primo passo è un audit di conformità rispetto alle norme del Codice ambientale e dei suoi decreti attuativi, con particolare attenzione alle autorizzazioni possedute e alle prescrizioni che contengono. Il secondo è l’aggiornamento del modello 231 per includere i tre nuovi reati presupposto tra quelli coperti dal modello organizzativo. Il terzo è la formazione del personale su cosa significano le nuove condotte vietate e come evitarle nella pratica quotidiana.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Angelo Greco

Source link

Di