Il prelegatario è il coerede che riceve un legato a carico dell’intera eredità. Ha una posizione privilegiata ma limitata: il prelegato è soggetto a riduzione, imputazione e non vale come collazione.
Nel linguaggio del diritto successorio italiano, il termine “prelegatario” non è di uso comune, ma indica una figura tecnica precisa con conseguenze pratiche rilevanti nella gestione di una successione. Capire chi è e quale disciplina gli si applica aiuta a comprendere meglio come funziona la distribuzione di un’eredità quando il testatore decide di attribuire un bene specifico a uno dei propri eredi prima ancora di dividere il resto.
La parola “pre” nel termine prelegatario non indica una priorità assoluta o un privilegio incondizionato, ma descrive la struttura tecnica dell’istituto: il legato viene prelevato dall’asse ereditario prima che si proceda alla divisione delle quote tra i coeredi. Chi lo riceve è al tempo stesso erede e legatario, e questa doppia veste genera una serie di regole specifiche che riguardano i rapporti con gli altri coeredi, la tutela dei legittimari e il calcolo della legittima.
Cos’è il prelegato e chi è il prelegatario
Il prelegato è disciplinato dall’art. 661 cod. civ. ed è un legato disposto a favore di uno dei coeredi e posto a carico dell’intera eredità. Si tratta di un legato a titolo particolare — cioè riguarda un bene o un diritto determinato, non una quota dell’eredità — ma ha una caratteristica che lo distingue dagli altri legati: il beneficiario è lo stesso soggetto che è anche erede.
Il prelegatario è dunque il coerede che riceve questo legato. Cumula due qualità: quella di legatario, per il bene specifico oggetto del prelegato, e quella di erede, per la quota che gli spetta nella divisione del restante patrimonio.
All’apertura della successione, il prelegatario acquista direttamente la proprietà del bene oggetto del prelegato a titolo di legato, senza dover attendere la divisione dell’eredità. Successivamente decide se accettare o rinunciare all’eredità, ma questa scelta non incide sul legato già acquisito, salvo cause specifiche di inefficacia.
Il prelegato va distinto dal sublegato: nel prelegato l’onerata è l’intera eredità e il beneficiario è un coerede; nel sublegato l’onerato è un legatario e il beneficiario è un terzo o un erede. La differenza non è solo nominale: produce effetti diversi sui soggetti coinvolti.
Come funziona il prelegato nei rapporti tra coeredi
Il meccanismo operativo del prelegato è semplice nella sua struttura. Il valore del prelegato viene detratto dalla massa ereditaria complessiva prima di procedere al calcolo e alla ripartizione delle quote tra i coeredi. Tutti i coeredi concorrono a sostenerne il costo, compreso il prelegatario stesso, proporzionalmente alle rispettive quote ereditarie.
Un esempio chiarisce la dinamica. Se la massa ereditaria vale 900 e ci sono tre coeredi con quote uguali — Tizio, Caio e Sempronio — e il testatore dispone un prelegato di 300 a favore di Tizio, il prelegato viene prelevato dall’intera massa. Il restante asse da dividere è 600, che si ripartisce in tre quote uguali da 200 ciascuna. Tizio riceve 300 di prelegato più 200 di quota, per un totale di 500. Caio e Sempronio ricevono 200 ciascuno. Il vantaggio di Tizio è reale, ma non illimitato: anche lui ha contribuito al carico del prelegato con la sua quota.
Il prelegato e la riduzione per lesione di legittima
Il privilegio accordato dal testatore al prelegatario non è intangibile. Il prelegato è un legato ordinario ai fini della tutela dei legittimari ed è pienamente soggetto all’azione di riduzione prevista dagli artt. 554 e seguenti cod. civ.
Se la disposizione lede la quota di legittima spettante per legge ai legittimari — coniuge, figli, ascendenti nei casi previsti — questi possono agire in riduzione per far dichiarare inefficace il prelegato nella misura necessaria a reintegrare la propria riserva. La giurisprudenza ha chiarito che l’intento preferenziale del testatore verso il prelegatario non costituisce una ragione per sottrarre i beni oggetto del prelegato alla riduzione proporzionale prevista dall’art. 558, comma 1, cod. civ.
Chi agisce in riduzione deve provare la composizione e il valore del relictum — i beni lasciati al momento della morte — e del donatum — le donazioni effettuate in vita — nonché il valore del prelegato e l’entità della lesione della propria quota. Il prelegatario, in quanto beneficiario della disposizione impugnata, è il legittimato passivo dell’azione.
L’azione di riduzione è un diritto potestativo del legittimario: se esercitata con successo, rende inefficace il prelegato nei soli confronti di chi agisce, nella misura necessaria a reintegrare la legittima lesa.
Collazione e prelegato: perché non si confondono
La collazione è l’istituto che obbliga i legittimari coeredi a conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dal defunto, per assicurare l’uguaglianza tra chi concorre alla successione. È disciplinata dagli artt. 737 e seguenti cod. civ. e riguarda le liberalità inter vivos, non le disposizioni testamentarie.
Il prelegato, in quanto legato mortis causa disposto nel testamento, non è soggetto a collazione. Questa distinzione è netta: la collazione opera sulle donazioni fatte in vita, il prelegato è una disposizione testamentaria. Confonderli produce errori pratici rilevanti nella gestione delle successioni.
Può però accadere che il prelegatario sia anche destinatario di donazioni in vita da parte del defunto. In quel caso le due discipline si affiancano senza sovrapporsi: le donazioni vanno in collazione tra i legittimari coeredi, salvo dispensa entro i limiti della disponibile; il prelegato invece non va in collazione, ma può rilevare ai fini della riduzione e dell’imputazione ex se.
L’imputazione ex se del legittimario prelegatario
Quando il prelegatario è anche un legittimario, si applica la regola dell’imputazione ex se: il valore del prelegato — insieme a quello delle donazioni ricevute in vita e degli eventuali altri legati — deve essere imputato alla sua quota di legittima.
Il calcolo si svolge in questo modo. Si procede alla riunione fittizia del relictum e del donatum per determinare il patrimonio di riferimento. Si calcola la quota di legittima spettante al singolo legittimario. Si sommano tutte le attribuzioni che ha ricevuto a qualsiasi titolo — donazioni, prelegato, quota ereditaria — e si verifica se superano la sua legittima più l’eventuale quota disponibile a lui attribuita.
Se il totale supera quanto gli spetterebbe tenendo conto di tutto, la parte eccedente è soggetta a riduzione su iniziativa degli altri legittimari lesi. Se invece le attribuzioni restano nei limiti, il prelegato è pienamente efficace.
I pesi e le spese ereditarie
Poiché il prelegato grava su tutti i coeredi, incluso il prelegatario, il suo peso si distribuisce proporzionalmente alle quote ereditarie di ciascuno. Il prelegatario non riceve un vantaggio assoluto e gratuito: parte del costo del prelegato ricade anche sulla sua quota come erede. Il vantaggio è relativo — riceve più degli altri — ma non è senza costi.
Se il prelegato è gravato da un onere modale a favore di terzi determinati, quell’onere si configura come un legato a favore del beneficiario dell’onere. Ai fini fiscali, il valore dell’onere non concorre a formare l’attivo del prelegatario ma concorre a formare l’attivo del beneficiario dell’onere. Il prelegatario dichiara sia la quota ereditaria sia il valore del prelegato, e entrambi concorrono al calcolo delle franchigie applicabili in materia di imposta di successione.
La posizione del prelegatario in sintesi
Il prelegatario occupa una posizione privilegiata ma non intangibile nell’ambito della successione. Il testatore può accordargli un vantaggio rispetto agli altri coeredi attraverso il meccanismo del prelegato, e quel vantaggio si concretizza nell’acquisizione diretta di un bene specifico prima della divisione.
Ma questo privilegio è soggetto a tre ordini di limiti. Primo, il prelegato è riducibile se lede la quota di legittima degli aventi diritto. Secondo, il prelegatario legittimario deve imputare il valore del prelegato alla propria riserva. Terzo, il costo del prelegato grava anche sulla quota del prelegatario stesso, proporzionalmente alla sua partecipazione all’eredità.
Il prelegato non è soggetto a collazione perché è un atto mortis causa, non una donazione. Ma questa esenzione dalla collazione non lo mette al riparo dal controllo di compatibilità con i diritti dei legittimari, che resta pienamente operativo attraverso lo strumento della riduzione.
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Angelo Greco
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