Chi lavora nell’edilizia, nel settore lapideo o nei campi si chiede spesso cosa succeda quando un’ondata di calore rende impossibile continuare l’attività: il legislatore ha risposto con un pacchetto di semplificazioni pensato proprio per questi casi.
Molti datori di lavoro dell’edilizia e dell’agricoltura si chiedono come funzioni la cassa integrazione agevolata per il caldo estremo. La risposta arriva dall’art. 6 del decreto legge Infrastrutture, il d.l. n. 107/2026, in vigore dal 27 giugno 2026 e ora all’esame della Camera per la conversione in legge. La norma introduce, entro un limite di spesa di 15,2 milioni di euro, un accesso più facile alla cassa integrazione ordinaria per i datori dell’edilizia e alla Cisoa per quelli agricoli, per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute a eventi meteorologici avversi, con particolare riferimento alle ondate di calore. L’Inps ha fornito le istruzioni operative il 20 luglio 2026 con il messaggio n. 2418/2026.
Qual è il periodo temporale e il limite di spesa previsti dalla norma?
Le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa oggetto delle semplificazioni devono essere effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026. La disposizione del d.l. n. 107/2026, reiterando provvedimenti analoghi già adottati negli anni scorsi, ha introdotto deroghe per il sostegno al reddito in costanza di lavoro, entro il limite di spesa complessivo di 15,2 milioni di euro, allo scopo di prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza in conseguenza di eventi meteorologici avversi. Le ondate di calore sono espressamente comprese tra gli eventi oggettivamente non evitabili, i cosiddetti Eone, categoria che nella disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali gode già di un trattamento distinto rispetto alle normali sospensioni per crisi aziendale.
A quali datori di lavoro si applica la deroga sulla Cassa integrazione ordinaria?
In materia di Cigo, la disposizione riguarda le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, quelle industriali esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, e quelle artigiane che svolgono attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei datori operanti in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione, secondo la classificazione prevista dall’art. 10, lettere m), n) e o), del d.lgs. n. 148/2015. In termini ordinari, per questi soggetti, l’intervento della Cigo per gli eventi oggettivamente non evitabili rientra nel computo del periodo massimo di 52 settimane ammesse nel biennio mobile, secondo quanto previsto dall’art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015.
In cosa consiste concretamente la deroga sulla durata massima della Cigo?
Per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 107/2026, il ricorso all’ammortizzatore per eventi legati a situazioni climatiche eccezionali è neutralizzato dai limiti di durata massima stabiliti dall’art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015, in deroga alla previsione generale contenuta nel successivo comma 4, anche per le imprese rientranti nell’art. 10, lettere m), n) e o), dello stesso decreto. Questo significa che i periodi di cassa integrazione fruiti per sospensioni dell’attività a causa dell’emergenza climatica non vengono conteggiati nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile, lasciando alle imprese un margine più ampio per fronteggiare eventuali ulteriori esigenze di sospensione dell’attività nel corso dello stesso periodo.
Un’impresa edile che abbia già utilizzato 40 settimane di Cigo ordinaria nel biennio mobile per altre ragioni, e che debba sospendere l’attività per alcuni giorni a causa di un’ondata di calore eccezionale tra luglio e dicembre 2026, potrà beneficiare della cassa integrazione per quei giorni senza che questi si sommino al computo delle 52 settimane massime previste dalla disciplina ordinaria.
Cosa cambia rispetto al contributo addizionale?
Le integrazioni salariali concesse per le stesse ragioni climatiche sono escluse dal contributo addizionale previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 148/2015, che normalmente grava sui datori di lavoro che ricorrono agli ammortizzatori sociali. Tuttavia, in mancanza di una deroga espressa su questo specifico aspetto, gli interventi di integrazione salariale in questione rilevano temporalmente ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, ove dovuto, per eventuali ulteriori periodi di sostegno al reddito fruiti nel quinquennio mobile. Si tratta quindi di un’esenzione parziale: il periodo di cassa integrazione per caldo estremo non genera esso stesso un contributo addizionale, ma continua a contare nel computo della durata complessiva utilizzata nel quinquennio, ai fini del calcolo dell’aliquota applicabile a interventi futuri.
Quali altri presupposti restano invariati per accedere alla misura?
Restano fermi gli altri requisiti generali previsti dalla disciplina ordinaria della Cigo, con alcune semplificazioni specifiche. Anzitutto, i lavoratori non devono essere in possesso dell’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva interessata, requisito normalmente richiesto per l’accesso all’ammortizzatore. In secondo luogo, l’informativa sindacale prevista dall’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015 può essere attivata anche dopo l’inizio della contrazione lavorativa, fermo restando che, per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapideo interessate, questa informativa è richiesta limitatamente alle istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le tredici settimane continuative. Infine, in base all’art. 15 del d.lgs. n. 148/2015, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento atmosferico.
Un’impresa lapidea che debba sospendere l’attività a causa di un’ondata di calore verificatasi il 10 agosto 2026 potrà presentare l’informativa sindacale anche dopo l’avvio della sospensione, e dovrà presentare la domanda di cassa integrazione entro il 30 settembre 2026, cioè entro la fine del mese successivo a quello dell’evento.
Come funzionano le novità sulla Cisoa per il settore agricolo?
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute alla sola ipotesi in cui l’istanza abbia a oggetto intemperie stagionali, intervenute nel secondo semestre 2026, il trattamento della Cisoa, Cassa integrazione speciale operai agricoli, previsto dall’art. 8 della l. n. 457/1972, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, e a prescindere dal requisito delle giornate di lavoro normalmente richiesto. Questa apertura consente quindi di accedere alla Cisoa anche in situazioni in cui la riduzione dell’orario non sia totale, ma soltanto parziale, purché raggiunga almeno la metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto.
Un operaio agricolo a tempo determinato che, a causa del caldo eccessivo, lavori soltanto quattro ore anziché le otto ore giornaliere previste dal proprio contratto, può accedere alla Cisoa per la parte di orario non lavorata, anche se non soddisfa il requisito ordinario delle giornate di lavoro normalmente richiesto per questa prestazione.
In cosa consiste la deroga sul computo della durata massima della Cisoa?
L’art. 6 del d.l. n. 107/2026 assume una valenza parzialmente derogatoria anche rispetto alla disciplina ordinaria della Cisoa, perché i periodi concessi, estesi anche agli operai agricoli con contratto a termine, sono esclusi dal computo della durata massima di 90 giornate all’anno normalmente prevista per questo ammortizzatore. Inoltre, questi stessi periodi sono equiparati ad attività lavorativa, sia ai fini della disoccupazione agricola, sia ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’art. 8 della l. n. 457/1972. Questa doppia equiparazione risulta particolarmente favorevole per i lavoratori agricoli, perché consente loro di non perdere l’accesso ad altre prestazioni previdenziali collegate al numero di giornate lavorate nell’anno, nonostante la sospensione o riduzione dell’attività dovuta al caldo.
Un operaio agricolo che utilizzi la Cisoa per intemperie stagionali per venti giornate nel secondo semestre 2026 non vedrà ridotto il proprio margine residuo di 90 giornate annue di Cisoa ordinaria per altre ragioni, e quelle venti giornate saranno comunque conteggiate come giornate di effettivo lavoro ai fini del raggiungimento delle 181 giornate necessarie per altre prestazioni previdenziali.
Chi eroga il trattamento Cisoa e quali sono i termini per la domanda?
Il trattamento è concesso dalla sede dell’Inps competente per territorio ed è erogato direttamente dall’Istituto, senza passare quindi attraverso il meccanismo del conguaglio previsto per altri ammortizzatori. Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un termine decisamente più stringente rispetto a quello previsto per la Cigo, che invece consente la presentazione entro la fine del mese successivo all’evento.
Quali sono le principali differenze pratiche tra Cigo agevolata e Cisoa agevolata?
Riassumendo i tratti distintivi delle due misure, la Cassa integrazione ordinaria agevolata riguarda i datori di lavoro dell’edilizia e dei settori affini, del lapideo e delle escavazioni: i periodi fruiti per l’emergenza climatica sono esclusi dal limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile, non è richiesta l’anzianità minima di 30 giorni di effettivo lavoro alla data dell’istanza, la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione, il contributo addizionale è escluso, e la fruizione avviene a conguaglio o a pagamento diretto. La Cisoa agevolata, invece, riguarda gli operai agricoli a tempo indeterminato o determinato, anche per riduzione dell’attività pari alla metà dell’orario giornaliero previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative: l’integrazione salariale non è conteggiata ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno, ed è equiparata al lavoro sia per il calcolo della disoccupazione agricola sia ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. La domanda, in questo caso, va presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività, e il pagamento è diretto da parte dell’Inps.
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Angelo Greco
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