chi rischia di pagare di più e quanto si perde sulla liquidazione


Dal 1° gennaio 2027 cambia il quadro normativo nel quale viene disciplinata la tassazione del trattamento di fine rapporto, ma la novità è meno drastica di quanto sembrato nelle prime ricostruzioni. Il punto da cui è nato il dibattito è l’entrata in vigore del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 117 del 2026, che riordina la disciplina fiscale e abroga numerose disposizioni precedenti. Tra queste compare anche la norma che, dal 2007, contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia sul Tfr. Una lettura isolata di questa abrogazione ha fatto ipotizzare la scomparsa della tutela e, di conseguenza, un possibile aumento dell’imposta per i lavoratori che termineranno il rapporto dal 2027.


La questione, però, va letta nel suo insieme. Il nuovo Tuir non si limita infatti a cancellare la vecchia disposizione: ne trasferisce il contenuto nella nuova disciplina. L’articolo 21, dedicato alle indennità di fine rapporto e di fine servizio, prevede al comma 11 che, per determinare l’imposta sul Tfr e sulle somme collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, continuino a essere utilizzati, quando risultano più favorevoli, gli scaglioni e le aliquote Irpef vigenti al 31 dicembre 2006. La differenza, dunque, riguarda soprattutto la collocazione della norma nel nuovo impianto legislativo. Non viene introdotta dal 2027 una nuova imposta sul Tfr e non viene stabilito, in via generale, che chi riceverà la liquidazione pagherà più tasse.

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Come viene tassata la liquidazione

Per capire perché la clausola sia importante bisogna partire da un elemento spesso poco conosciuto: il Tfr non viene tassato come un normale stipendio. La liquidazione è una quota di retribuzione differita, maturata nel corso degli anni e corrisposta quando il rapporto di lavoro termina. Proprio perché la somma si forma nell’arco di un periodo lungo, il sistema fiscale prevede la tassazione separata. Questo significa che il Tfr non viene semplicemente sommato allo stipendio percepito nell’anno in cui viene incassato, evitando che l’intera liquidazione venga automaticamente sottoposta all’aliquota marginale applicabile al reddito corrente. Il calcolo parte dall’importo del Tfr e dagli anni di durata del rapporto, attraverso un reddito di riferimento che consente di determinare l’aliquota media da applicare alla somma.

Il sistema tiene quindi conto della natura pluriennale della liquidazione. A questo meccanismo si aggiunge la clausola di salvaguardia introdotta nel 2006 e destinata a operare anche nel nuovo Tuir. Al momento della tassazione viene effettuato il confronto con gli scaglioni e le aliquote Irpef che erano in vigore al 31 dicembre 2006. Se il vecchio sistema risulta più favorevole, può essere applicato proprio quello. È una protezione nata dopo la riforma Irpef entrata in vigore nel 2007, quando il legislatore aveva previsto un correttivo per evitare che i cambiamenti delle aliquote potessero produrre, sulla liquidazione maturata negli anni, un effetto fiscale più pesante.

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Chi avrebbe potuto pagare di più

La questione riguarda soprattutto i lavoratori per i quali il confronto tra il sistema attuale e quello del 2006 può produrre una differenza concreta. Non tutti i contribuenti, infatti, beneficiano nello stesso modo della clausola. Il vantaggio storico è diventato più rilevante soprattutto nei casi in cui il reddito di riferimento del lavoratore si colloca nelle fasce medio-alte, perché nel corso degli anni la struttura dell’Irpef è cambiata e alcune aliquote oggi risultano superiori a quelle applicabili nel 2006. In queste situazioni il confronto con il vecchio sistema può ridurre l’imposta sulla liquidazione. Se la clausola fosse stata realmente cancellata, il lavoratore avrebbe potuto perdere questo confronto e trovarsi a pagare un’imposta maggiore sul Tfr, in particolare quando la liquidazione è elevata e il rapporto di lavoro è durato molti anni.

Ma è proprio questo il punto sul quale occorre evitare conclusioni affrettate. Il nuovo articolo 21, comma 11, mantiene infatti la possibilità di utilizzare le aliquote e gli scaglioni del 31 dicembre 2006 quando risultano più favorevoli. Di conseguenza non è possibile indicare una percentuale di aumento del prelievo valida per tutti, né sostenere che dal 2027 ogni lavoratore riceverà una liquidazione netta più bassa. L’effetto fiscale dipende dalla storia contributiva e retributiva, dall’ammontare del Tfr, dalla durata del rapporto e dal confronto tra i due sistemi di calcolo. Per i redditi più bassi e medi, inoltre, la clausola può non produrre un vantaggio aggiuntivo, perché le aliquote applicabili secondo la disciplina attuale possono già risultare pari o inferiori a quelle del 2006.

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Quanto si rischiava di perdere

La domanda più concreta riguarda naturalmente il netto: quanti soldi sarebbero rimasti in meno in tasca se la clausola fosse stata davvero eliminata? Non esiste una cifra unica, perché il Tfr non viene tassato applicando semplicemente una percentuale fissa all’intera somma. Per capire l’ordine di grandezza occorre costruire un caso individuale e confrontare i due sistemi. Un esempio aiuta a comprendere il problema. Con un Tfr lordo di 80 mila euro accumulato in vent’anni, il reddito di riferimento utilizzato per il calcolo fiscale sarebbe pari a 48 mila euro, ottenuto rapportando la liquidazione agli anni di servizio secondo il meccanismo previsto per la tassazione separata. Da quel reddito teorico viene ricavata l’aliquota media, che viene poi applicata al Tfr.

Se si confrontano gli scaglioni del 2006 con quelli successivamente modificati, la differenza può essere di alcuni punti percentuali sull’aliquota media e tradursi quindi in centinaia o, nei casi di liquidazioni più consistenti, anche in migliaia di euro. Ma questo esempio non dimostra che una perdita di questo tipo scatterà nel 2027: serve soltanto a mostrare perché la clausola di salvaguardia possa avere un valore economico per alcuni lavoratori. La situazione normativa oggi delineata è diversa. Poiché il nuovo Tuir ripropone la possibilità di applicare gli scaglioni del 2006 quando più favorevoli, il rischio di una perdita automatica del beneficio non trova conferma nel testo della nuova disciplina. Restano invece da considerare le modalità applicative e, soprattutto, i casi particolari nei quali il rapporto di lavoro termina a cavallo tra il 2026 e il 2027, sui quali potranno essere necessari chiarimenti operativi.

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Cosa cambia davvero dal 2027

La novità più importante, quindi, riguarda il riordino delle norme più che il livello della tassazione. Dal prossimo anno il nuovo Tuir riunirà in un unico impianto disposizioni che oggi sono distribuite tra il vecchio Testo unico, leggi successive e norme di carattere speciale. L’articolo 376 del decreto legislativo 117 del 2026 abroga formalmente la disposizione del 2006, ma il contenuto della tutela viene contestualmente inserito nell’articolo 21. Per il lavoratore che andrà in pensione, cambierà azienda o comunque vedrà cessare il proprio rapporto di lavoro nel 2027 non si profila dunque, sulla base del testo oggi disponibile, una nuova penalizzazione generalizzata della liquidazione. Il principio resta quello del confronto e dell’applicazione della disciplina più favorevole quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

È quindi necessario distinguere la modifica formale della normativa dalla sua conseguenza economica: la prima è reale, la seconda non coincide con una stangata automatica sul Tfr. Un capitolo distinto riguarda poi chi ha destinato il Tfr alla previdenza complementare, perché in quel caso entrano in gioco regole fiscali specifiche dei fondi pensione e non semplicemente il regime ordinario applicato alla liquidazione lasciata presso il datore di lavoro. Per chi invece mantiene il Tfr secondo il regime ordinario, la domanda centrale dal 2027 non sarà tanto se la tassazione aumenterà per tutti, quanto quale dei due sistemi fiscali risulterà concretamente più favorevole nel momento in cui la liquidazione verrà calcolata. Ed è proprio la permanenza della clausola di salvaguardia nel nuovo Tuir a fare la differenza tra una semplice riscrittura delle norme e una vera riduzione del Tfr netto.

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