I Comuni possono usare le telecamere per individuare chi abbandona rifiuti, ma devono rispettare regole precise: base normativa, cartelli informativi, privacy, proporzionalità delle riprese e corretta conservazione delle immagini.
Le fototrappole anti-rifiuti sono diventate uno degli strumenti più utilizzati dai Comuni per contrastare l’abbandono illecito di sacchetti, ingombranti, rifiuti speciali o materiali lasciati fuori dai cassonetti e nelle piazzole stradali. Si tratta di telecamere, spesso mobili o mimetizzate, installate in punti considerati “sensibili” per individuare chi deposita rifiuti dove non dovrebbe.
Ma quali regole devono rispettare queste telecamere? Il Comune può usarle liberamente? È obbligatorio il cartello che avvisa della videosorveglianza? E le immagini possono davvero essere utilizzate per fare una multa?
Le fototrappole sono ammesse, ma solo entro limiti precisi. Dopo il decreto “Terra dei Fuochi”, convertito nella legge n. 147/2025, l’art. 255 del Testo Unico Ambientale prevede espressamente la possibilità di accertare alcune violazioni anche senza contestazione immediata, attraverso immagini riprese da impianti di videosorveglianza. Tuttavia, questa novità non cancella gli obblighi imposti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal Codice privacy.
In altre parole, la legge consente al Comune di usare le riprese per individuare chi abbandona rifiuti, ma non autorizza una sorveglianza indiscriminata della strada. Le fototrappole devono essere installate per una finalità specifica, in aree circoscritte, con adeguata informativa, tempi di conservazione limitati e riprese proporzionate allo scopo.
Vediamo allora qual è la normativa applicabile, quali requisiti deve rispettare il Comune e quando una multa basata sulle immagini di una fototrappola può essere contestata.
Cosa sono le fototrappole anti-rifiuti?
Le fototrappole sono dispositivi di ripresa, spesso mobili e di piccole dimensioni, utilizzati per registrare immagini o video in determinate aree considerate a rischio di abbandono illecito di rifiuti.
Di solito vengono installate:
- vicino ai cassonetti o alle isole ecologiche;
- lungo strade periferiche;
- in piazzole usate abusivamente come discariche;
- in zone dove il Comune ha già riscontrato ripetuti conferimenti irregolari;
- presso aree di raccolta o eco-piazzole soggette a comportamenti scorretti.
Non vanno confuse con un sistema generalizzato di videosorveglianza urbana. La fototrappola, per essere legittima, deve servire a controllare una zona specifica e circoscritta, non a sorvegliare indiscriminatamente tutta la strada o tutti i passanti.
Qual è la normativa sulle fototrappole?
L’uso delle fototrappole da parte dei Comuni si fonda su due piani normativi distinti.
Il primo è quello ambientale, contenuto nel decreto legislativo n. 152/2006, cioè il Testo Unico Ambientale. In particolare, rileva l’art. 255, che disciplina le sanzioni per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti.
Il secondo è quello della protezione dei dati personali, disciplinato dal Regolamento UE 2016/679, cioè il GDPR, e dal Codice privacy. Le immagini di una persona, di un veicolo o della targa sono infatti dati personali. Per questo il Comune, quando installa una telecamera, deve rispettare i principi di liceità, trasparenza, necessità, proporzionalità e minimizzazione.
La novità più importante è arrivata con il decreto “Terra dei Fuochi”, convertito nella legge n. 147/2025, che ha modificato l’art. 255 del Testo Unico Ambientale. La norma prevede che l’accertamento di alcune violazioni possa avvenire anche senza contestazione immediata al trasgressore nel momento in cui viene commesso l’illecito. Si può inviare la multa successivamente, grazie all’identificazione compiuta attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza.
In pratica, adesso il Comune non deve necessariamente fermare subito il trasgressore mentre abbandona i rifiuti. Può utilizzare le immagini registrate per identificare l’autore dell’illecito e notificargli successivamente la sanzione.
Questo però non significa che il Comune possa installare telecamere ovunque e senza regole. La norma ambientale consente l’uso delle immagini come strumento di accertamento, ma non elimina gli obblighi in materia di privacy.
Le fototrappole per rifiuti sono sempre legali?
No. Le fototrappole sono legali solo se rispettano determinati requisiti.
Il Comune deve poter dimostrare che il sistema è stato installato per una finalità precisa, cioè contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti in una determinata zona. Non basta un richiamo generico al decoro urbano, alla sicurezza o alla tutela dell’ambiente.
La telecamera deve essere collocata in un’area specifica e circoscritta, dove esiste un concreto rischio di illeciti. Deve inoltre riprendere solo ciò che è necessario per accertare l’abbandono dei rifiuti, evitando per quanto possibile di inquadrare passanti estranei, abitazioni, ingressi privati, balconi, finestre o altre aree non pertinenti.
Quali regole privacy devono rispettare i Comuni?
Le immagini raccolte da una fototrappola costituiscono dati personali quando consentono di identificare una persona, direttamente o indirettamente. Questo accade, ad esempio, quando si vede il volto del trasgressore, la targa del veicolo o altri elementi idonei a risalire all’autore del comportamento.
Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, deve rispettare i principi del GDPR. In particolare, deve garantire:
- una base giuridica del trattamento;
- una finalità determinata e legittima;
- il rispetto del principio di minimizzazione dei dati;
- la proporzionalità delle riprese;
- la trasparenza verso gli interessati;
- tempi di conservazione limitati;
- l’accesso alle immagini solo da parte di personale autorizzato;
- adeguate misure di sicurezza.
Tradotto in termini pratici: il Comune deve poter spiegare perché ha installato la fototrappola proprio in quel punto, quale illecito intende prevenire o accertare, quali immagini vengono raccolte, per quanto tempo vengono conservate e chi può visionarle.
Serve il cartello che avvisa della fototrappola?
Sì. La presenza di cartelli informativi è uno dei requisiti più importanti.
Il cittadino deve essere avvisato prima di entrare nell’area videosorvegliata. Il cartello deve essere visibile e deve contenere almeno le informazioni essenziali: chi è il titolare del trattamento, cioè di solito il Comune; qual è la finalità della ripresa; dove è possibile leggere l’informativa completa.
L’informativa estesa -quella che contiene tutte le informazioni complete – può essere pubblicata sul sito del Comune oppure resa accessibile tramite QR code o link indicato nel cartello.
La cartellonistica non deve necessariamente rivelare il punto esatto in cui si trova la fototrappola, altrimenti il sistema perderebbe efficacia. Deve però avvertire in modo chiaro che l’area è sottoposta a videosorveglianza per finalità di controllo sull’abbandono dei rifiuti.
La giurisprudenza più recente ha dato grande importanza a questo requisito. Alcune sentenze hanno annullato sanzioni proprio perché il Comune non aveva dimostrato l’esistenza di cartelli informativi idonei.
Ad esempio, di recente il Tribunale di Lecce (con le pronunce nn. 750, 1108 e 1654 del 2025) ha annullato diverse ordinanze-ingiunzione a carico di cittadini, perché il Comune non era stato in grado di fornire la prova dell’avvenuta e corretta apposizione della cartellonistica informativa nella zona presidiata dalla fototrappola.
Il Tribunale di Messina, invece, ha ritenuto legittimo l’operato comunale proprio perché il Comune aveva un apposito regolamento comunale, aveva predisposto l’apposita informativa e aveva affisso i cartelli nella zona monitorata (Tribunale di Messina – Sezione Prima – sentenza 11 giugno 2025, n. 1131).
La telecamera può essere nascosta?
La fototrappola può anche essere non immediatamente visibile, soprattutto se si tratta di un dispositivo mobile destinato a prevenire condotte elusive. Ma l’area deve comunque essere segnalata.
La differenza è sottile ma importante: non è necessario indicare dove si trova materialmente la telecamera, ma è necessario informare chi entra nella zona che quell’area può essere ripresa.
Quindi, una fototrappola mimetizzata può essere legittima se esiste un’idonea informativa mediante cartelli. Diventa invece problematica se il cittadino non ha alcun modo di sapere che l’area è videosorvegliata.
Serve una delibera comunale?
Non esiste una regola unica secondo cui ogni singola fototrappola debba essere preceduta da una specifica delibera comunale. Tuttavia, il Comune deve avere una base organizzativa e documentale che disciplini l’uso del sistema.
Nella pratica, è opportuno che l’ente si sia dotato di:
- un regolamento comunale sulla videosorveglianza;
- un atto organizzativo che individui finalità, modalità e responsabilità del trattamento;
- una informativa privacy completa;
- istruzioni per il personale autorizzato a visionare le immagini;
- regole sui tempi di conservazione e sulla cancellazione dei filmati;
- eventuale documentazione sulla necessità del controllo in quella specifica area.
La presenza di un regolamento comunale è stata valorizzata dai giudici come indice di legittimità del sistema. Al contrario, l’assenza di una disciplina interna rende più fragile la posizione del Comune e può offrire un motivo di contestazione al cittadino sanzionato.
Dove possono essere installate le fototrappole?
Le fototrappole devono essere collocate in aree specifiche e circoscritte, dove esiste un concreto rischio di abbandono illecito di rifiuti.
Sono quindi più facilmente giustificabili in luoghi come:
- piazzole già utilizzate come discariche abusive;
- zone accanto ai cassonetti dove si verificano conferimenti irregolari;
- aree isolate oggetto di segnalazioni;
- eco-piazzole o centri di raccolta comunali;
- strade periferiche dove vengono abitualmente lasciati ingombranti o rifiuti speciali.
È invece più difficile giustificare una videosorveglianza ampia, continua e generalizzata della pubblica via, soprattutto se la telecamera riprende indistintamente passanti, abitazioni, ingressi privati o aree non collegate al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Il punto centrale è la proporzionalità: il controllo deve essere adeguato allo scopo e non eccedere quanto necessario.
Cosa può riprendere la fototrappola?
La ripresa deve essere limitata a ciò che serve per accertare l’illecito.
L’inquadratura dovrebbe quindi riguardare l’area di conferimento, il punto in cui vengono abbandonati i rifiuti e, se necessario, il veicolo utilizzato per la condotta illecita.
Il Comune deve evitare, per quanto possibile, di riprendere:
- abitazioni private;
- balconi, finestre o ingressi di case;
- passanti estranei;
- aree non pertinenti;
- attività non collegate all’abbandono dei rifiuti.
Questo è il principio di minimizzazione: si devono raccogliere solo i dati necessari, non tutto ciò che la telecamera è tecnicamente in grado di riprendere.
Se la fototrappola inquadra un’area troppo ampia, o controlla stabilmente una porzione di strada senza una reale necessità, il trattamento dei dati può diventare sproporzionato.
Per quanto tempo possono essere conservate le immagini?
Le immagini non possono essere conservate per un tempo indefinito. Il Comune deve stabilire un periodo di conservazione limitato, coerente con la finalità del controllo.
In materia di videosorveglianza pubblica, il termine di sette giorni previsto per alcune ipotesi di sicurezza urbana è spesso considerato un parametro di riferimento, salvo esigenze particolari e motivate.
Per le fototrappole ambientali, il Comune deve indicare nell’informativa privacy per quanto tempo conserva le immagini e in quali casi può trattenerle più a lungo, ad esempio se il filmato serve per l’accertamento dell’illecito o per la trasmissione degli atti all’autorità competente.
Una conservazione eccessiva, non motivata o non dichiarata può rendere il trattamento illegittimo.
È necessaria la valutazione d’impatto privacy?
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, detta DPIA, è richiesta quando il trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel caso delle fototrappole, la DPIA può essere necessaria soprattutto quando il Comune installa un sistema diffuso, sistematico e continuativo di controllo di aree accessibili al pubblico.
Una singola fototrappola mobile, usata temporaneamente in un punto critico, non comporta lo stesso livello di rischio di una rete stabile di telecamere distribuite sul territorio comunale. Tuttavia, l’ente deve valutare il caso concreto e documentare le proprie scelte.
Quali sanzioni rischia chi abbandona rifiuti?
Dopo le modifiche introdotte dal decreto “Terra dei Fuochi”, il quadro sanzionatorio è diventato più severo.
L’art. 255 del Testo Unico Ambientale prevede specifiche sanzioni per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti. In alcune ipotesi, la condotta può avere rilevanza penale. Per i rifiuti urbani abbandonati accanto ai contenitori lungo le strade, in violazione delle regole locali sul conferimento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
La riforma ha inoltre rafforzato la possibilità di accertare la violazione tramite immagini, anche senza contestazione immediata, e ha previsto conseguenze più pesanti quando l’abbandono avviene con l’uso di veicoli (è previsto il fermo o il sequestro del mezzo, la sospensione della patente fino a 6 mesi e, nei casi più gravi, l’arresto).
Occorre però distinguere tra le varie ipotesi, più o meno gravi: un sacchetto lasciato accanto al cassonetto, un frigorifero abbandonato in campagna, lo scarico di rifiuti speciali, il lancio di piccoli oggetti dal veicolo o l’imbrattamento della strada non sono sempre trattati nello stesso modo. A seconda del caso possono applicarsi il Testo Unico Ambientale, il Codice della Strada, i regolamenti comunali o norme penali.
Le immagini della fototrappola bastano per fare la multa?
Le immagini possono costituire prova dell’illecito, ma devono essere chiare e utilizzabili.
Il Comune deve poter dimostrare:
- che l’immagine proviene da un sistema legittimamente installato;
- che l’area era correttamente segnalata;
- che il trattamento dei dati rispettava le regole privacy;
- che il filmato consente di identificare il trasgressore;
- che la condotta ripresa integra davvero un abbandono di rifiuti o un conferimento illecito.
Non basta una ripresa generica o ambigua. Se dalle immagini non si capisce cosa sia stato depositato, chi lo abbia fatto o se si tratti davvero di abbandono e non di un conferimento regolare, la sanzione può essere contestata.
Quando la multa da fototrappola può essere contestata?
Chi riceve una multa per abbandono di rifiuti accertato tramite fototrappola non deve limitarsi a verificare se “si vede” l’autore del gesto. Deve controllare anche se la telecamera era stata installata e utilizzata nel rispetto delle regole ambientali e privacy.
Ecco i principali punti da verificare per capire se si può fondatamente contestare la multa.
C’era il cartello di videosorveglianza?
La prima cosa da controllare è se, nella zona ripresa, erano presenti cartelli ben visibili che avvisavano della videosorveglianza. Il cartello deve trovarsi prima del raggio d’azione della telecamera o comunque in posizione tale da informare chi entra nell’area controllata.
La mancanza del cartello, o l’impossibilità per il Comune di provarne l’esistenza, può essere un motivo importante di contestazione.
Il cartello indicava il titolare e la finalità del trattamento?
Non basta un generico avviso “area videosorvegliata”. Il cartello deve indicare almeno le informazioni essenziali: chi tratta i dati, di solito il Comune, e per quale finalità, ad esempio il controllo sull’abbandono illecito di rifiuti.
È inoltre opportuno che il cartello rinvii all’informativa completa tramite sito web, link o QR code.
Esisteva un’informativa privacy completa?
Il Comune deve mettere a disposizione un’informativa estesa che spieghi, tra l’altro, quali dati vengono raccolti, per quali finalità, per quanto tempo vengono conservati, chi può accedere alle immagini e quali diritti può esercitare l’interessato.
Se l’informativa manca, è incompleta o non è facilmente reperibile, la sanzione può essere contestata sotto il profilo della violazione della normativa privacy.
Il Comune aveva un regolamento o un atto interno sulla videosorveglianza?
È utile verificare se il Comune si è dotato di un regolamento sulla videosorveglianza o di un atto organizzativo che disciplini l’uso delle fototrappole.
Non sempre è necessaria una delibera specifica per ogni singolo apparecchio, ma l’ente deve poter dimostrare di avere regolato finalità, modalità, tempi di conservazione e soggetti autorizzati a visionare le immagini.
La fototrappola era installata in una zona realmente a rischio?
La videosorveglianza deve essere giustificata da una necessità concreta. La fototrappola è più facilmente legittima se collocata in un’area dove si verificano frequenti abbandoni di rifiuti o conferimenti irregolari.
È invece più discutibile un controllo generico e continuativo su una pubblica via, senza una specifica ragione ambientale.
La ripresa era proporzionata o troppo invasiva?
L’inquadratura deve essere limitata all’area interessata dal fenomeno illecito. Se la telecamera riprendeva anche abitazioni, finestre, ingressi privati, passanti estranei o zone non pertinenti, può porsi un problema di proporzionalità e minimizzazione dei dati.
Il Comune non può raccogliere più immagini di quelle necessarie per accertare l’abbandono dei rifiuti.
Le immagini identificano davvero il responsabile?
La multa può essere contestata se dal filmato non emerge con sufficiente chiarezza chi ha commesso l’illecito.
Ad esempio, può essere dubbia la sanzione se si vede solo un veicolo, ma non la persona che materialmente deposita il rifiuto; oppure se l’immagine è sfocata, parziale o non consente di collegare con certezza la condotta al soggetto sanzionato.
Si capisce davvero che c’è stato abbandono di rifiuti?
Non ogni gesto ripreso vicino a un cassonetto integra automaticamente un illecito. Bisogna verificare se dalle immagini si vede effettivamente l’abbandono di rifiuti o un conferimento irregolare.
Se il filmato è ambiguo, se non si capisce cosa sia stato depositato o se la condotta potrebbe essere compatibile con un conferimento consentito, la sanzione può essere contestata.
La norma richiamata nel verbale è corretta?
Il verbale deve indicare correttamente la disposizione violata. A seconda dei casi, possono venire in rilievo il Testo Unico Ambientale, il regolamento comunale sui rifiuti, il Codice della Strada o altre norme.
Un’errata qualificazione della condotta può incidere sulla validità della sanzione, soprattutto quando vengono applicate sanzioni più gravi rispetto al fatto realmente commesso.
Sono stati rispettati i termini di notifica?
Anche quando l’accertamento avviene tramite immagini, il verbale deve essere notificato nei termini previsti dalla legge. Se la notifica arriva oltre i termini, la multa può essere impugnata.
Occorre quindi controllare la data dell’accertamento, la data in cui l’amministrazione ha identificato il trasgressore e la data di notifica del verbale.
Le immagini sono state conservate per un tempo ragionevole?
Il Comune non può conservare i filmati senza limiti. Deve indicare un periodo di conservazione determinato e coerente con la finalità del controllo.
Se le immagini sono state conservate per un tempo eccessivo, senza una giustificazione, può emergere un ulteriore profilo di illegittimità del trattamento.
È stato possibile accedere agli atti?
Prima di fare ricorso, è consigliabile chiedere accesso agli atti al Comune. Il cittadino può domandare copia del verbale, dei fotogrammi, dell’informativa privacy, del regolamento sulla videosorveglianza, della documentazione relativa alla cartellonistica e degli atti che giustificano l’installazione della fototrappola.
Se il Comune non fornisce la documentazione o non riesce a dimostrare la regolarità del sistema, la contestazione diventa più solida.
In sintesi: quando si può contestare la multa?
In sintesi, la multa da fototrappola può essere contestata quando non è in discussione solo il comportamento del cittadino, ma anche la regolarità dello strumento usato per accertarlo. La sanzione è più fragile se mancano cartelli, informativa privacy, regolamento comunale, proporzionalità della ripresa, prova chiara dell’illecito o rispetto dei termini di notifica.
Perciò l’inosservanza anche di un solo requisito previsto dal GDPR – e in particolar modo la totale assenza di cartelli ben visibili – espone l’attività di accertamento dell’Ente a un vizio formale e sostanziale di legittimità, aprendo la strada all’annullamento della sanzione in sede di opposizione davanti al giudice.
Conclusione
Le fototrappole anti-rifiuti sono uno strumento legittimo di controllo del territorio, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal decreto “Terra dei Fuochi” all’art. 255 del Testo Unico Ambientale. Oggi la legge consente espressamente, in determinati casi, di accertare l’abbandono dei rifiuti anche tramite immagini, senza contestazione immediata.
Questo però non significa che il Comune possa installare telecamere ovunque e senza limiti. La videosorveglianza deve rispettare la normativa privacy, essere giustificata da una finalità concreta, riguardare aree specifiche, essere segnalata con cartelli informativi, limitarsi a ciò che è necessario e prevedere tempi di conservazione delle immagini proporzionati.
Per il cittadino, quindi, il punto non è chiedersi soltanto se “la fototrappola è legale”, ma verificare se, nel caso concreto, il Comune ha rispettato tutti i requisiti richiesti. Se mancano cartelli, informativa, regolamento, proporzionalità delle riprese o prova chiara dell’illecito, la multa può essere contestata. Per ulteriori informazioni, leggi anche l’articolo “Fototrappole dei Comuni per strada: sono legali?“.
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Paolo Remer
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