il contributo aggiuntivo Credito d’imposta ZES unica scade il 31 dicembre 2026


Con la legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 448, della legge 199/2025) è stato introdotto un contributo aggiuntivo destinato alle imprese che nel 2025 hanno usufruito del credito d’imposta ZES unica di cui all’articolo 16 del D.L. 124/2023. Il provvedimento del 12 dicembre 2025 aveva riconosciuto il credito nella misura del 60,3811% dell’importo indicato nella comunicazione integrativa; la nuova quota, del 14,6189%, porta il beneficio complessivo al 75%, a fronte del 100% concesso invece per gli investimenti del 2024. Diversamente dal credito ZES per l’agricoltura, qui il riconoscimento non scatta in automatico: le imprese interessate, sempre che non avessero ottenuto il credito Transizione 5.0 sugli stessi investimenti, dovevano inoltrare una specifica richiesta telematica fra il 15 aprile e il 15 maggio 2026, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 56564/2026. Il credito riconosciuto si può compensare con il codice tributo 7041 dal 26 maggio al 31 dicembre 2026: trascorso tale termine, la parte non ancora compensata è persa in via definitiva, senza riporto al 2027, rimborso o cessione a terzi.

– INTEGRAZIONE DEL CREDITO 2025Quadro Normativo: Il sostegno supplementare per il 2025

Il credito d’imposta ZES unica incentiva gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nelle regioni del Mezzogiorno che fanno parte della Zona economica speciale unica. Secondo il meccanismo previsto dall’articolo 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, una volta realizzati gli investimenti le imprese inviano una comunicazione integrativa, nella quale attestano le spese effettivamente sostenute e certificate da un revisore legale. Il credito che ne deriva è tuttavia soltanto “teorico”: l’importo richiesto da tutte le imprese ammesse viene infatti messo a confronto con il tetto di spesa fissato dalla legge, e con un proprio provvedimento l’Agenzia delle entrate determina la percentuale di fruizione effettiva, ossia la parte che può davvero essere utilizzata.

Per gli investimenti del 2025, la comunicazione integrativa doveva essere trasmessa dal 18 novembre al 2 dicembre 2025. Il provvedimento che ha stabilito la percentuale di fruizione, del 12 dicembre 2025, ha attribuito in prima battuta il 60,3811% dell’importo richiesto: una quota sensibilmente inferiore al 100% ottenuto, dopo un rifinanziamento del fondo, dalle imprese che avevano investito nel 2024. Reperite nuove risorse, la legge di bilancio 2026 ha disposto, per l’anno 2026, un ulteriore contributo pari al 14,6189% del medesimo importo. Sommando le due quote, il beneficio complessivo arriva al 75% di quanto le imprese avevano indicato nella comunicazione integrativa del 2025.

Il contributo aggiuntivo non spetta in automatico a tutte le imprese che nel 2025 avevano presentato la comunicazione integrativa. La norma fissa infatti una condizione precisa: gli operatori economici non devono aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0, regolato dall’articolo 38 del D.L. 19/2024, per uno o più investimenti inclusi nella stessa comunicazione integrativa. Quest’ultima è l’agevolazione riservata alle imprese che, oltre a investire in beni strumentali 4.0, ottengono una riduzione dei consumi energetici del sito produttivo.

La regola è rigida: è sufficiente che un solo bene, fra quelli che hanno contribuito a maturare il credito ZES, abbia già fruito del credito Transizione 5.0 per far perdere all’intera impresa l’accesso al contributo aggiuntivo. Con questa previsione il legislatore ha voluto impedire che gli stessi investimenti fruissero di due benefici sovrapposti, a tutela di un corretto impiego delle risorse pubbliche destinate alle due misure. Le imprese che avevano in corso, o in programma, un progetto di Transizione 5.0 sugli stessi beni della comunicazione ZES hanno perciò dovuto stabilire, prima di inoltrare la domanda, quale delle due agevolazioni convenisse mantenere.

– DUE QUOTE SUL CREDITO TEORICOCalcolo del Credito: Dal 60,38% al 75% del totale

Un esempio numerico aiuta a capire come funzionano le due percentuali che si susseguono. Si supponga un’impresa che, con la comunicazione integrativa trasmessa entro il 2 dicembre 2025, avesse fatto emergere un credito teorico di 200.000 euro. Sulla base del provvedimento del 12 dicembre 2025, l’impresa ha potuto impiegare in un primo momento il 60,3811% di quell’importo, cioè 120.762 euro. Grazie al contributo aggiuntivo del 14,6189%, riconosciuto nel 2026, si aggiunge una quota ulteriore di 29.238 euro. Il totale complessivamente fruibile sale così a 150.000 euro, esattamente il 75% del credito teorico di partenza.

Il paragone con l’annualità precedente mostra chiaramente la diversità di trattamento: le imprese che avevano investito nel 2024 hanno ottenuto, dopo il rifinanziamento del fondo disposto all’inizio del 2025, il riconoscimento integrale del credito richiesto. Per gli investimenti del 2025, invece, le risorse stanziate non sono bastate a coprire tutte le domande: c’è stata prima una riduzione proporzionale al 60,3811% e, soltanto con la successiva manovra di bilancio, un parziale recupero fino al 75%. Rimane comunque un quarto del credito teorico che le imprese non potranno mai utilizzare, salvo ulteriori interventi normativi non ancora previsti.

– DOMANDA E SECONDA RICEVUTAFinestra di Domanda: Presentazione e riconoscimento della richiesta

Per accedere al contributo aggiuntivo le imprese hanno dovuto trasmettere, entro un’apposita finestra temporale, una comunicazione dedicata sul modello approvato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, protocollo n. 56564/2026. Diversamente da quanto avvenuto per il credito d’imposta ZES del settore agricolo, dove la quota ulteriore è stata attribuita in automatico, per il contributo aggiuntivo generale il beneficiario ha dovuto compiere un adempimento specifico.

L’invio della richiesta doveva avvenire solo per via telematica, dal 15 aprile al 15 maggio 2026, o direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni. Dopo la trasmissione, la domanda ottiene una prima ricevuta di presa in carico; soltanto con una seconda ricevuta, che comunica il riconoscimento del diritto a usare il credito, l’importo aggiuntivo diventa realmente disponibile e appare nel cassetto fiscale del contribuente, alla sezione “Crediti e contributi”. Fino a quel momento il credito, benché richiesto, non è utilizzabile in nessun modo.

– COMPENSAZIONE CON CODICE 7041Termini di Utilizzo: Scadenza e codice tributo in F24

In base al paragrafo 4.2 del provvedimento n. 56564/2026, il contributo aggiuntivo si può compensare dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, e in ogni caso non prima che sia stata rilasciata la seconda ricevuta che ne attesta il riconoscimento. L’utilizzo passa esclusivamente dal modello F24 inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con l’indicazione del codice tributo 7041, diverso dal codice 7034 previsto per il credito d’imposta ZES unica ordinario.

Lo stesso provvedimento, al paragrafo 4.5, lettera b), prevede poi lo scarto del modello F24 se il credito viene compensato dopo il 31 dicembre 2026. Il controllo è automatico e non si può eludere: una volta superata tale data, il sistema telematico dell’Agenzia respinge l’operazione, a prescindere da quanto credito residuo sia ancora presente nel cassetto fiscale.

– RESIDUO PERSO A FINE ANNOEffetti della Scadenza: Niente riporto, rimborso o cessione

Il termine del 31 dicembre 2026 non costituisce una semplice indicazione operativa, ma una vera condizione di decadenza dal beneficio. Nei provvedimenti attuativi non compare alcuna via d’uscita per le imprese che, a fine anno, non abbiano compensato per intero il contributo aggiuntivo: la quota residua non si può riportare al periodo d’imposta 2027 o ai successivi, non esiste una procedura di rimborso per il credito maturato e non utilizzato, e il contributo aggiuntivo non può essere ceduto a terzi.

Poiché l’articolo esce alla fine di settembre 2026, alla scadenza restano circa tre mesi. Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento del contributo aggiuntivo e che non l’hanno ancora compensato per intero farebbero bene a controllare subito l’importo residuo nel proprio cassetto fiscale e a pianificare, nei mesi finali dell’anno, i versamenti sui quali impiegarlo: imposte sui redditi, IRAP, contributi previdenziali o altri debiti erariali e previdenziali compensabili con il modello F24.

– ACCONTI SENZA TRASCINAMENTOAcconti e Prassi: L’analogia con il credito energivori

Quando un credito d’imposta ha un termine di utilizzo ravvicinato, ci si chiede spesso se sia possibile impiegarlo per versare un acconto delle imposte sui redditi determinato con il metodo previsionale, in modo da assorbire un importo maggiore prima della scadenza. Su un caso analogo, riguardante il credito d’imposta per le imprese energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, decreto Aiuti bis, compensabile entro il 30 giugno 2023), l’Agenzia delle entrate si è pronunciata con la risposta a interpello n. 8/2023.

Richiamando in quella sede la circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l’Agenzia ha ricordato che l’acconto delle imposte sui redditi si può determinare con due metodi alternativi: quello storico, fondato sull’imposta dovuta per l’anno precedente, oppure quello previsionale, fondato sull’imposta che si stima di dover pagare per l’anno in corso. Chi adotta il metodo previsionale e sottostima l’imposta effettivamente dovuta si espone a sanzioni e interessi sulla differenza non versata; per questa ragione, di norma, il metodo previsionale si sceglie solo quando si prevede un carico fiscale inferiore a quello dell’anno precedente.

L’Agenzia ha tuttavia chiarito un ulteriore aspetto, di rilievo pratico per chi ha crediti in scadenza: il contribuente non ha l’obbligo di parametrare l’acconto all’importo, se maggiore, che ritiene di dover versare per l’anno in corso, e può legittimamente restare fedele al metodo storico; può però decidere, sotto la propria responsabilità, di versare un acconto commisurato all’importo previsto per l’anno in corso, anche se superiore a quello risultante dal criterio storico, proprio per disporre di maggiore “spazio” su cui impiegare un credito in scadenza. L’Agenzia ha inoltre precisato che l’eventuale eccedenza dell’acconto rispetto al dovuto non può in nessun caso dare luogo a un rimborso, né a un “effetto trascinamento” che permetta di riutilizzare, oltre la scadenza del termine, il credito adoperato per pagare l’acconto. Pur essendo stato formulato per un credito diverso, il principio ha una logica estendibile per analogia anche al contributo aggiuntivo ZES: un’ipotesi di ragionamento utile per chi valuta come impiegare il credito residuo entro fine anno, da verificare comunque caso per caso, dato che sul contributo ZES non è stata emanata alcuna prassi specifica.

– DIVIETO DI COMPENSARE DEBITI FITTIZIRischi Operativi: Compensazioni da evitare a fine anno

Dal medesimo principio affermato nell’interpello sugli energivori discende anche un’indicazione di segno contrario, cioè un comportamento da non tenere. Il credito d’imposta non si può usare per estinguere un debito tributario che in realtà non c’è: ad esempio, versare in compensazione un presunto debito IVA quando la liquidazione periodica non ha fatto emergere alcun debito effettivo. Un’operazione del genere, ideata solo per “smaltire” il credito residuo prima della scadenza, non ha alcun effetto liberatorio sul debito fittizio e comporta un concreto rischio di recupero, perché equivale, in sostanza, a un rimborso indebito del credito aggiuntivo travestito da versamento.

La prudenza è d’obbligo soprattutto per le imprese che, con l’avvicinarsi della fine dell’anno, hanno ancora un credito consistente e pochi debiti fiscali correnti con cui compensarlo. In tali casi la soluzione corretta consiste nel pianificare gli acconti d’imposta, entro i limiti chiariti dalla prassi richiamata, e non nel creare artificiosamente debiti da compensare, scelta che espone a contestazioni molto più onerose della semplice perdita della quota di credito non utilizzata.


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