A chi devo pagare il mantenimento se il figlio diventa maggiorenne?


Scopri perché pagare direttamente il figlio maggiorenne non ti libera dai debiti verso l’ex coniuge e come evitare il rischio di un pignoramento.

Quando un figlio raggiunge i diciotto anni, molti genitori pensano che il rapporto economico cambi automaticamente e che sia possibile gestire il sostegno finanziario in modo più informale. In realtà, la gestione dei contributi per i figli che hanno superato la minore età segue regole molto rigide che, se ignorate, portano a pesanti conseguenze legali. Molti si chiedono: «A chi devo pagare il mantenimento se il figlio diventa maggiorenne?». La risposta non si trova negli accordi verbali o nel buonsenso quotidiano, ma nelle sentenze emesse dai tribunali che regolano la crisi della famiglia. Spesso, il genitore obbligato commette l’errore di versare le somme direttamente nelle mani del figlio, convinto di aver compiuto il proprio dovere. Tuttavia, la Corte d’Appello di Catania ha chiarito che questo comportamento non cancella il debito verso l’altro genitore, il quale può ancora pretendere il pagamento forzato nonostante il figlio abbia ricevuto il denaro.

Cosa succede al mantenimento quando il figlio compie diciotto anni?

Il compimento della maggiore età non interrompe in alcun modo l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento. Questo è un punto fondamentale che molti genitori trascurano, convinti che la maturità anagrafica del figlio faccia cessare i doveri stabiliti durante la separazione o il divorzio. La legge prevede che il contributo economico debba continuare a essere versato fino a quando il figlio non raggiunga l’indipendenza economica o finché non venga emesso un provvedimento giudiziale che modifichi le condizioni originarie (cod. civ. art. 337-septies).

L’obbligo di corrispondere l’assegno periodico rimane congelato nella forma stabilita dal giudice. Se la sentenza di divorzio o di separazione indica che la somma deve essere versata al genitore collocatario (ovvero il genitore con cui il figlio vive stabilmente), quella modalità rimane l’unica valida per la legge. Anche se il figlio cresce, ha nuove esigenze o esprime il desiderio di ricevere i soldi direttamente sul suo conto corrente, il genitore obbligato non può cambiare destinatario senza passare di nuovo dal tribunale.

Immaginiamo un padre che deve versare 600 euro mensili alla madre per il mantenimento del figlio. Quando il ragazzo compie 18 anni, il padre inizia a dargli i soldi direttamente per farlo sentire più autonomo. Per la legge, quel padre sta tecnicamente continuando a essere debitore verso la madre, la quale potrebbe agire legalmente per ottenere nuovamente quelle somme, sostenendo di non averle mai ricevute. La stabilità del titolo giudiziale garantisce che non ci siano cambiamenti arbitrari che possano danneggiare l’organizzazione economica della casa dove il figlio vive.

Perché non si può pagare direttamente il figlio maggiorenne?

Il motivo per cui il pagamento diretto al figlio non ha efficacia liberatoria risiede nel ruolo che il genitore convivente svolge all’interno del nucleo familiare. Anche se il figlio è maggiorenne, il genitore che vive con lui continua a sostenere le spese fisse per la gestione della casa, le utenze, le tasse scolastiche e tutte quelle necessità quotidiane che non sono coperte dalla semplice “paghetta”. L’assegno di mantenimento serve a rimborsare e sostenere il genitore collocatario per questi costi organizzativi.

Secondo la giurisprudenza (Corte d’Appello Catania, sentenza 7 novembre 2025 n. 1468), i figli non sono i legittimati attivi a ricevere il pagamento se la sentenza indica il genitore. Questo significa che il figlio non ha il potere legale di “liberare” il genitore obbligato dal suo debito. Se il padre paga il figlio, sta facendo un regalo o un versamento che non estingue l’obbligazione prevista dalla sentenza di divorzio. Il debito rimane vivo nei confronti della madre, che è l’unica persona che può legalmente dichiarare di aver ricevuto quanto dovuto.

Per capire meglio il concetto, pensiamo a un contratto di affitto: se l’inquilino paga l’affitto al figlio del proprietario di casa senza un’autorizzazione scritta, il proprietario può comunque richiedere il pagamento perché il figlio non è il creditore indicato nel contratto. Nel diritto di famiglia, la sentenza del giudice vale quanto un contratto blindato. Il pagamento fatto a una persona diversa dal creditore indicato (il genitore collocatario) è considerato un errore che non cancella l’obbligo di pagare nuovamente la persona giusta.

Che valore legale hanno le quietanze firmate dai figli adulti?

Nel caso affrontato dalla Corte d’Appello di Catania, un padre si era opposto a un atto di precetto notificato dalla ex moglie per il recupero di mensilità non pagate tra il 2020 e il 2021. L’uomo sosteneva di aver già versato i soldi direttamente ai figli e presentava come prova delle quietanze sottoscritte dai ragazzi. In questi documenti, i figli dichiaravano di aver ricevuto il denaro e si impegnavano a consegnarlo alla madre. Nonostante queste prove scritte, i giudici hanno dato ragione alla madre.

La firma del figlio su una ricevuta non ha valore contro il genitore che ha diritto a ricevere l’assegno. La Corte ha stabilito che:

  1. il figlio maggiorenne non può sostituirsi alla madre nella riscossione;
  2. l’impegno del figlio a trasferire le somme non è vincolante per il genitore creditore;
  3. il versamento diretto è un rischio che il genitore obbligato sceglie di correre a proprio danno;
  4. la quietanza del terzo non estingue il debito verso il titolare del diritto.

In pratica, anche se i figli confermano di aver preso i soldi, la madre può legittimamente procedere con l’esecuzione forzata. Questo accade perché il genitore collocatario ha il diritto di ricevere la somma intera per gestire il bilancio familiare secondo le priorità necessarie. Se il figlio riceve i soldi e li spende in modo diverso o non li consegna fedelmente alla madre, il danno ricade sul genitore obbligato che ha scelto una via di pagamento non prevista dalla legge.

Quali sono i rischi di cambiare il destinatario del pagamento?

Il rischio principale per chi decide di pagare direttamente il figlio senza un ordine del giudice è quello di dover pagare due volte. Come evidenziato dalla sentenza di Catania, la madre ha ottenuto il diritto di procedere con il pignoramento dei beni del padre per recuperare circa 310 euro mensili per ogni figlio per un intero anno, nonostante quei soldi fossero già usciti dalle tasche del genitore. Si tratta di un danno economico enorme che si aggiunge alle tensioni familiari.

Oltre al rischio economico, si incorre in pesanti spese legali. Sebbene nella sentenza citata (Corte d’Appello Catania n. 1468/2025) il giudice abbia deciso per la compensazione delle spese per ragioni tecniche legate allo stretto diritto (cpc, art. 92), solitamente chi perde una causa di questo tipo deve pagare anche gli avvocati della controparte. Inoltre, se il comportamento viene giudicato come un tentativo dilatorio o in malafede, potrebbero scattare sanzioni per responsabilità aggravata (cpc, art. 96).

Un altro rischio è la perdita di controllo sulla regolarità dei pagamenti. Quando si paga la madre tramite bonifico, esiste una traccia chiara e inattaccabile. Quando si consegnano contanti o si fanno versamenti ai figli sperando che questi li girino all’altro genitore, si entra in una zona d’ombra dove la prova dell’adempimento diventa fragilissima. La legge non ammette incertezze quando si tratta del mantenimento della prole, garantendo al genitore che vive con i figli uno strumento rapido e potente come il titolo giudiziale per ottenere ciò che gli spetta.

Come si può ottenere l’autorizzazione a pagare direttamente il figlio?

Esiste una via legale per permettere al figlio maggiorenne di ricevere direttamente l’assegno, ma non è una scelta che il genitore può prendere da solo. L’articolo 337-septies del codice civile prevede espressamente che il giudice (a seguito di ricorso proposto dal soggetto obbligato) possa disporre che il pagamento dell’assegno avvenga in favore del figlio maggiorenne. Tuttavia, questa disposizione deve essere richiesta specificamente durante una causa di revisione delle condizioni di divorzio o separazione.

Fino a quando non esiste un nuovo documento ufficiale firmato da un giudice che dica “il padre deve pagare direttamente al figlio”, la vecchia regola rimane l’unica bussola legale. Per ottenere questa modifica, bisogna dimostrare che:

  • il figlio ha una maturità tale da gestire la somma autonomamente;
  • il figlio non convive più stabilmente con il genitore collocatario o ha esigenze diverse;
  • esiste un accordo tra le parti che il giudice decide di ratificare.

Senza questo passaggio in tribunale, qualsiasi iniziativa privata è nulla. Se un padre vuole bene al proprio figlio e desidera dargli più autonomia, il consiglio pratico è quello di continuare a versare l’assegno alla madre come stabilito e, se possibile, dare una somma extra direttamente al figlio. Mai sostituire il pagamento ufficiale con quello diretto, perché per la legge italiana quello non è mantenimento, ma una donazione volontaria che non riduce il debito principale. La chiarezza nelle transazioni economiche è il modo migliore per proteggere se stessi e i propri figli da lunghe e dolorose battaglie legali.




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 Angelo Greco

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