Assistenti all’autonomia nelle Commissioni della Camera si procede per approvare il testo che avalla l’assunzione nello Stato di 40 mila lavoratori precari oggi gestiti dalle Cooperative: il punto dell’Anief
È ripreso l’esame nelle Commissioni della Camera su testo base C 2771, relativo al disegno di legge n. 236 per la stabilizzazione degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione già approvato dal Senato. Il sindacato Anief – che ha depositato una memoria specifica sul testo – chiede ora una rapida approvazione e l’assunzione nello Stato di tutto il personale in servizio presso le cooperative con riconoscimento del servizio pregresso e indennizzo per abuso dei contratti. Mercoledì scorso, la VII e l’XI Commissione della Camera dei Deputati hanno sono infatti confluiti su una serie di punti, sempre durante l’esame delle proposte di legge presentate da diversi deputati sulla “Istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità” (C. 1271 Ghirra, C. 1349 Amato, C. 1549 Manzi, C. 2716 Iacono), e abbinate alla C. 2771, trasmessa in un testo unificato dal Senato.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “inizialmente la proposta deposita in Senato prevedeva la stabilizzazione di questi preziosi dipendenti delle cooperative direttamente nella scuola, da equiparare al personale Ata: soltanto dopo un braccio di ferro coi rappresentati degli enti locali, fin ad oggi destinatari delle risorse statali, la stessa è stata emendata con la previsione della stabilizzazione presso il comparto delle Funzioni locali, con concorsi autorizzati solo per i comuni virtuosi, in grado di sopportarne i costi”.
“Ed è proprio questo il tasto dolente – sottolinea Pacifico -, il rospo da ingoiare per poter fare riconoscere dallo Stato, dopo 32 anni, il profilo professionale di una risorsa professionale essenziale per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Perché il diritto non potrà essere calpestato da ragioni di bilancio. Noi, diciamo basta a vecchie e nuove discriminazioni”.
Per questi motivi, il sindacato Anief ha deciso di aprire un dipartimento che rappresenti gli ex ASACOM dentro il sindacato, perché possa in questo modo garantire il ruolo ogni amministrazione comunale a tutti gli attuali 40 mila lavoratori in servizio, i giusti risarcimenti per l’abuso dei contratti e il riconoscimento del servizio pre-ruolo nelle ricostruzioni di carriera. Con il dipartimento in fieri che opererà dentro il comparto delle Funzioni locali.
Chi potrà essere assunto
La norma ammette all’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione i soggetti in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico senza richiedere l’iscrizione all’albo professionale.
La legge riconosce il titolo anche a chi possiede un diploma di scuola secondaria di secondo grado con attestato di superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e province autonome.
Il testo prevede inoltre l’accesso per chi ha svolto almeno dodici mesi di funzioni di assistenza presso le istituzioni scolastiche con diploma di secondo grado o per chi ha conseguito il titolo specifico attraverso un percorso formativo di almeno 830 ore con 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana.
La normativa stabilisce il riconoscimento anche per chi ha maturato un’esperienza minima di trentasei mesi nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione.
Un accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali dovrà definire entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge l’ambito di attività e le funzioni della figura professionale con il relativo ordinamento didattico.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali determinerà le caratteristiche del profilo comprensive delle specifiche professionali, del trattamento economico e di ogni istituto contrattuale.
Le procedure di assunzione
Gli enti locali possono fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione anche mediante appalti o subappalti di servizi con l’obbligo di riconoscere ai lavoratori l’inquadramento e il trattamento economico previsto dal contratto del comparto Funzioni locali. I contratti di affidamento del servizio in corso alla data di entrata in vigore della legge restano validi fino alla naturale scadenza.
Il provvedimento prevede in fase di prima applicazione la possibilità per regioni ed enti locali di indire una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami riservata a chi ha svolto per almeno trentasei mesi funzioni di assistenza presso gli enti territoriali o i soggetti affidatari.
La norma stabilisce una priorità nelle assunzioni per il personale con contratto di lavoro in corso al momento dell’entrata in vigore con l’ente territoriale o il soggetto affidatario del servizio. Il testo fa salve le disposizioni che consentono nei bandi concorsuali una riserva di posti per titolari di rapporto a tempo determinato nel limite massimo del 40 per cento dei posti banditi e del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali orientate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nei contratti cessati nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea. Gli enti territoriali garantiscono il coordinamento con il progetto di vita eventualmente predisposto dall’unità di valutazione multidimensionale in favore della persona con disabilità.
Il testo approvato
Il testo ha iniziato l’esame un anno fa, il 15 gennaio 2025, dopo la presentazione di tre proposte di legge; a seguire, il 4 febbraio, ci sono state le audizioni tra cui quella dell’Anief; lo scorso 28 ottobre sono stati presentati una serie di emendamenti e approvati, andando così a modificare il testo iniziale, che ora potrà essere licenziato dalle commissioni di competenza salvo ulteriori modifiche apportate eventualmente dal governo, dei relatori o dell’Aula prima dell’esame definitivo dell’altro ramo del Parlamento.
Chi è l’assistente per l’autonomia e la comunicazione
Come indicato nei disegni di legge all’esame di Palazzo Madama, l’assistente per l’autonomia e la comunicazione “è un operatore socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all’acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità, facilitando anche il diritto all’educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare”.
Si tratta di lavoratori precari il cui destino occupazionale è legato ai fondi assegnati periodicamente alle cooperative che li gestiscono: la prossima settimana, da mercoledì 14 gennaio, riprenderà quindi nelle commissioni del Senato l’esame delle proposte di legge sui cosiddetti “Asacom” dopo una prima approvazione degli emendamenti suggeriti anche dal sindacato Anief.
Titoli e requisiti per accedere alla stabilizzazione
In base ai disegni di legge all’esame del Senato, la professione di assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19”. Inoltre, l’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che:
a) ai sensi dell’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell’articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;
a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, funzionale all’acquisizione delle competenze della figura di cui al comma 4;
b) alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
b-bis) sono in possesso del titolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana, ovvero che abbiano svolto un’esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l’autonomia e la comunicazione.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
redazione
Source link


