La Legge 104 dà agli insegnanti che assistono un familiare con disabilità grave la precedenza nei trasferimenti interprovinciali? Requisiti, documenti e limiti. Quanto contano i posti disponibili e l’ordine della mobilità dopo la Cassazione 23386/2026.
Molti docenti caregiver, che assistono un familiare con disabilità grave e riconosciuta ai sensi della Legge 104, vogliono sapere esattamente come funziona la precedenza nei trasferimenti, ad esempio quelli interprovinciali.
Diciamo subito che la normativa attuale non offre un diritto assoluto alla sede richiesta dall’insegnante che si trova in tali condizioni. Anche se la Legge 104 consente al docente che assiste un familiare con disabilità grave di chiedere il trasferimento nella sede scolastica più vicina alla persona assistita, il riconoscimento della precedenza dipende da vari fattori concreti, e precisamente dal contratto sulla mobilità, dalla corretta presentazione della domanda, dalla disponibilità dei posti e dall’ordine delle operazioni.
Dunque la precedenza del docente caregiver opera secondo le regole della mobilità e non garantisce automaticamente la sede richiesta. È questo il principio ribadito anche dalla giurisprudenza, e recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23386 del 17 luglio 2026.
La pronuncia, tuttavia, non elimina la precedenza oggi prevista per i trasferimenti interprovinciali dei figli che assistono un genitore disabile. Il punto è un altro: tale precedenza deriva dalle regole della contrattazione collettiva sulla mobilità scolastica e non costituisce un diritto assoluto capace di superare la disponibilità dei posti, l’ordine delle operazioni e le precedenze riconosciute agli altri docenti anche per titoli diversi.
Dopo questa sintetica premessa, vediamo in dettaglio quando spetta la precedenza nel trasferimento dei docenti caregiver con Legge 104.
Cosa prevede la Legge 104 sulla scelta della sede
La norma di riferimento è l’articolo 33, comma 5, della Legge n. 104/1992. Essa stabilisce che il lavoratore che assiste una persona con disabilità grave ha diritto a scegliere, «ove possibile», la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
L’espressione “ove possibile” è decisiva. Significa che il diritto al ravvicinamento non è illimitato, ma deve essere conciliato con:
- la presenza di posti effettivamente vacanti e disponibili;
- la corretta copertura degli organici;
- l’ordine delle diverse fasi della mobilità;
- le precedenze spettanti agli altri lavoratori;
- le esigenze di continuità e funzionamento del servizio scolastico.
La Legge 104, quindi, tutela il caregiver, ma non gli consente di scegliere liberamente qualsiasi scuola o provincia indipendentemente dalle regole della mobilità.
Il caso deciso dalla Cassazione
La vicenda riguardava un docente che assisteva il padre con disabilità grave e aveva partecipato alla mobilità per l’anno scolastico 2016/2017.
Il contratto collettivo allora vigente riconosceva al figlio caregiver alcune tutele, tra cui la precedenza nei trasferimenti all’interno della provincia e nelle assegnazioni provvisorie, ma non gli attribuiva una precedenza assoluta nei trasferimenti definitivi tra province diverse.
Il docente aveva chiesto la disapplicazione di questa regola, sostenendo che la precedenza interprovinciale derivasse direttamente dall’articolo 33 della Legge 104. Dopo avere ottenuto ragione nei primi due gradi di giudizio, ha visto respinta definitivamente la propria domanda dalla Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, la contrattazione collettiva può legittimamente graduare le tutele, distinguendo tra trasferimenti provinciali, interprovinciali, definitivi e temporanei e considerando anche il rapporto del lavoratore con la persona assistita.
Perché la precedenza non è assoluta
Nelle procedure di mobilità partecipano numerosi lavoratori, alcuni dei quali sono a loro volta titolari di benefici o precedenze. L’amministrazione deve perciò utilizzare criteri preventivi, trasparenti e uguali per tutti, senza trasformare una singola tutela in una prevalenza generalizzata.
La Cassazione ha chiarito che la giusta protezione del caregiver non può determinare uno “stravolgimento” delle operazioni di trasferimento.
La contrattazione collettiva può quindi stabilire:
- in quali fasi opera la precedenza;
- quali familiari sono tutelati prioritariamente;
- quali condizioni devono essere documentate;
- l’ordine nel quale vengono esaminate le diverse categorie;
- le sedi e le preferenze sulle quali il beneficio può essere esercitato.
La precedenza, in altri termini, permette alla domanda del caregiver di essere esaminata prima di quelle ordinarie collocate nella stessa fase, ma non crea un posto inesistente e non consente di scavalcare tutte le altre operazioni.
Cosa prevede oggi il contratto sulla mobilità 2025-2028
La sentenza esamina direttamente le regole del 2016, ma dedica un passaggio importante al nuovo Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità valido per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.
Il contratto attualmente vigente ha ampliato la tutela: l’articolo 13, punto IV, riconosce la precedenza anche ai figli che assistono un genitore con disabilità grave sia nei trasferimenti provinciali sia in quelli interprovinciali. La precedenza opera nella prima fase limitatamente ai movimenti tra distretti dello stesso Comune e nelle successive fasi provinciali e interprovinciali.
La sequenza delle operazioni contempla espressamente, nella terza fase, i trasferimenti interprovinciali dei docenti che assistono un genitore disabile, collocandoli prima dei trasferimenti interprovinciali dei docenti privi di precedenza.
In altre parole, la Cassazione non afferma che oggi il figlio caregiver sia privo di tutela nei trasferimenti interprovinciali. Riconosce espressamente che il nuovo contratto ha esteso il beneficio.
Precisa però che si tratta di una precedenza contrattualmente disciplinata, non di un diritto incondizionato all’assegnazione della sede richiesta. Il docente caregiver non diventa una categoria sovraordinata a tutte le altre e resta inserito nell’ordine complessivo delle operazioni di mobilità.
La novità introdotta dal CCNI 2025-2028 non ha inoltre effetto retroattivo: non rende illegittime le regole più restrittive applicate alle procedure svolte negli anni precedenti.
Quando spetta la precedenza al docente che assiste un genitore
In base alle regole attuali, il figlio che assiste il genitore può utilizzare la precedenza se ricorrono alcune condizioni.
| Requisito | Cosa occorre |
|---|---|
| Disabilità grave | Il genitore deve essere riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104 |
| Assistenza effettiva | Il docente deve dichiarare di prestare concretamente assistenza al genitore |
| Permessi o congedo | Deve risultare il diritto, nell’anno scolastico della domanda, ai permessi dell’articolo 33, comma 3, oppure al congedo straordinario dell’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 |
| Domicilio dell’assistito | Deve essere dichiarato il Comune nel quale è domiciliato il genitore |
| Ricovero | Il genitore non deve essere ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato, salvo le eccezioni previste dalla normativa |
| Permanenza della condizione | Per l’assistenza al genitore, la condizione che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente |
| Presentazione dei documenti | Certificazioni e dichiarazioni devono essere allegate entro i termini della domanda |
Il CCNI vigente non utilizza più la precedente formula del figlio “referente unico” e non richiede, per il figlio che assiste il genitore, di documentare l’impossibilità del coniuge o di tutti gli altri figli a prestare assistenza. Richiede invece la prova dell’assistenza effettiva e del diritto ai permessi mensili o al congedo straordinario.
Quali documenti bisogna allegare
La documentazione sanitaria deve attestare la situazione di disabilità grave e la necessità di un’assistenza globale e permanente.
Il docente deve inoltre produrre le dichiarazioni e i documenti richiesti dall’ordinanza annuale sulla mobilità. In particolare, per l’assistenza a un genitore occorrono:
- la certificazione relativa alla disabilità grave;
- una dichiarazione sostitutiva sul rapporto di parentela;
- una dichiarazione sull’attività di assistenza;
- la richiesta dei permessi della Legge 104 o del congedo straordinario;
- la dichiarazione relativa al domicilio del genitore;
- la dichiarazione che la persona assistita non è ricoverata a tempo pieno.
Per la mobilità 2026/2027, l’ordinanza ministeriale ha precisato che l’attività assistenziale deve esistere alla scadenza della domanda e permanere fino a dieci giorni prima del termine per la comunicazione delle domande al sistema informativo. L’eventuale cessazione dell’assistenza deve essere tempestivamente comunicata, perché comporta la perdita della precedenza.
Come devono essere indicate le preferenze
La corretta compilazione della domanda è essenziale. Il docente beneficia della precedenza per la provincia nella quale è situato il Comune di domicilio del genitore assistito.
Deve indicare come prima preferenza:
- il Comune di domicilio del genitore;
- oppure il relativo distretto subcomunale, nei Comuni suddivisi in più distretti;
- oppure una o più scuole comprese in quel Comune, purché successivamente venga inserita anche la preferenza sintetica per l’intero Comune o distretto.
La preferenza sintetica per il Comune o per il distretto dell’assistito è obbligatoria prima di indicare sedi situate in altri Comuni.
La sua omissione non annulla l’intera domanda, ma impedisce di riconoscere la precedenza: le sedi indicate vengono quindi valutate come normali preferenze volontarie.
Quando nel Comune dell’assistito non esistono scuole o posti richiedibili, deve essere indicato il Comune viciniore con posti disponibili oppure una scuola con sede amministrativa in un altro Comune che abbia un plesso nel Comune di domicilio del genitore.
La precedenza vale anche per il passaggio di cattedra o di ruolo?
No. La tutela del docente caregiver prevista dal punto IV dell’articolo 13 riguarda la mobilità territoriale, cioè il trasferimento della sede di titolarità.
Non opera invece nei passaggi di cattedra e nei passaggi di ruolo, che costituiscono mobilità professionale. Il contratto precisa infatti che, salvo una limitata eccezione relativa alle categorie collocate al primo livello delle precedenze, il sistema si applica alle sole operazioni di mobilità territoriale.
Che cosa succede se non c’è un posto disponibile
Anche quando tutti i requisiti sono soddisfatti, il trasferimento può non essere concesso se:
- non esistono posti vacanti e disponibili;
- il posto viene utilizzato in una fase precedente della mobilità;
- vi sono aspiranti appartenenti a categorie collocate prima nell’ordine contrattuale;
- il docente non ha indicato correttamente il Comune dell’assistito;
- manca la documentazione richiesta;
- la domanda riguarda un passaggio di cattedra o di ruolo anziché un trasferimento;
- viene meno l’effettiva attività di assistenza.
La precedenza stabilisce dunque chi viene esaminato prima, ma non garantisce che la procedura si concluda necessariamente con l’avvicinamento.
Caregiver, discriminazione e accomodamenti ragionevoli
La Cassazione ha affrontato anche il rapporto tra mobilità scolastica e diritto europeo (tra cui le cause C-38/24 e C-597/24 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
Il lavoratore che assiste una persona con disabilità può beneficiare della protezione contro la discriminazione associata alla disabilità. Il datore di lavoro può inoltre essere tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli, purché non gli impongano un onere sproporzionato.
L’accomodamento ragionevole deve essere richiesto e valutato sulla base delle specifiche modalità dell’assistenza, degli ostacoli incontrati dal lavoratore e delle soluzioni concretamente praticabili. Nel caso esaminato, il docente aveva contestato soltanto la validità del contratto collettivo, senza allegare elementi specifici sulla propria situazione che imponessero una soluzione organizzativa individuale.
Esempio pratico
Un docente titolare in Lombardia assiste il padre, riconosciuto disabile grave, domiciliato in un Comune della provincia di Bari.
Il docente può presentare domanda di trasferimento interprovinciale e beneficiare della precedenza prevista dal CCNI 2025-2028, a condizione che:
- documenti l’assistenza e il diritto ai permessi o al congedo;
- alleghi la certificazione sanitaria e le dichiarazioni richieste;
- indichi correttamente il Comune di domicilio del padre;
- inserisca la relativa preferenza sintetica prima dei Comuni diversi;
- vi siano posti disponibili nella fase in cui viene esaminata la sua domanda.
Non può però pretendere una specifica scuola se in quella sede non vi sono posti oppure se il posto deve essere assegnato, secondo l’ordine contrattuale, a un aspirante titolare di una precedenza anteriore.
In conclusione
Il docente che assiste un genitore con disabilità grave può oggi beneficiare della precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali, grazie alle regole introdotte dal CCNI sulla mobilità 2025-2028. La sentenza n. 23386/2026 chiarisce, però, che la Legge 104 non attribuisce da sola una precedenza assoluta e che il contratto collettivo può stabilire condizioni, limiti e ordine di applicazione.
La regola pratica può essere così sintetizzata: il caregiver ha diritto a essere trattato con priorità secondo le regole contrattuali, ma non ha la certezza di ottenere la provincia o la scuola richiesta.
Pertanto, il docente che assiste un genitore con disabilità grave ha diritto a forme di tutela avanzate, ma la precedenza nei trasferimenti tra province non è una concessione automatica. Il legislatore e la giurisprudenza richiedono un continuo equilibrio tra il diritto all’assistenza del familiare e il diritto dell’amministrazione scolastica a garantire un servizio equo, trasparente e ben organizzato per tutta la comunità scolastica.
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Paolo Remer
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