Fondo di garanzia e insinuazione al passivo fallimentare


La Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 13 luglio 2026, n. 25083 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo) si è pronunciata relativamente alle modalità di insinuazione al passivo del fallimento del credito vantato dal Fondo di garanzia per le somme corrisposte alla banca finanziatrice.

In particolare in tale occasione la Corte ha espresso i seguenti principi di diritto:

Il Fondo di garanzia, una volta escusso, ha l’onere di insinuare al passivo del fallimento del debitore inadempiente, in collocazione privilegiata, il credito al recupero delle somme versate alla banca finanziatrice ove quest’ultima non si sia già insinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento, fermo restando l’autonomo diritto della banca finanziatrice di insinuare al passivo dello stesso fallimento il credito al recupero della parte del finanziamento che non sia stata soddisfatta con l’escussione della garanzia pubblica

Il Fondo di garanzia, nel caso in cui la banca finanziatrice si è già insinuata al passivo del fallimento del debitore inadempiente per il credito al rimborso del finanziamento, ha, invece, l’onere, una volta escusso, di avvalersi della procedura prevista dall’art. 115, comma 2°, l.fall. per sostituirsi nello stato passivo, nei limiti della somma erogata ed in collocazione privilegiata, alla banca finanziatrice che per tale parte è stata soddisfatta

Nel caso sub a), il Fondo di garanzia, il curatore del fallimento, gli altri creditori e la banca finanziatrice possono avvalersi, a seconda dei casi, delle eccezioni e dei rimedi previsti dagli artt. 95, 98 e 99 l.fall.; nel caso sub b), invece, l’atto di rettifica operato dal curatore, al pari della sua omissione, è impugnabile, a norma dell’art. 36, commi 1° e 2°, l.fall., da chiunque ne abbia l’interesse con reclamo al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato che è, a sua volta, assoggettato al reclamo al tribunale, la cui decisione è, infine, ricorribile per cassazione”.

La Corte ha dapprima evidenziato come il credito del Fondo di garanzia abbia natura privilegiata poiché tale istituto trova applicazione con riguardo a tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive ed ha quindi una finalità pubblicistica.

La Corte sottolinea, poi, come il Fondo garantisca la banca finanziatrice e non il debitore, non assumendo, quindi la posizione di coobbligato solidale. Lo scopo di tale istituto non è, infatti, quello di garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Di conseguenza non trovano applicazione i limiti all’esercizio della surrogazione legale di cui all’art. 61 co 2 L. Fall. secondo cui il creditore, una volta ricevuto il pagamento dal coobbligato, non può concorrere nel passivo del debitore principale per eventuali importi residui.

In aggiunta, il diritto di credito del Fondo, una volta versate le somme alla banca, è del tutto autonomo e distinto da quello del creditore originario.

Non trovano, inoltre, applicazione gli artt. 61 e 62 L. Fall. con la conseguenza che, in caso di fallimento del beneficiario, il Fondo può insinuarsi nel passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l’apertura della procedura concorsuale, non sia risultato interamente satisfattorio per l’istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto l’ammissione al passivo.

Il diritto di credito del Fondo sorge, infatti, sul piano giuridico alla luce del mancato rispetto dei requisiti necessari per l’erogazione della garanzia da parte del beneficiario.

La dichiarazione di fallimento si qualifica, quindi, come una forma di alienazione o distrazione del contributo, in quanto la società non sarà più in grado di conseguire gli obiettivi per i quali il sostegno è stato erogato, con conseguente venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio: pertanto, il diritto di credito del Fondo è una fattispecie a formazione progressiva, costituita, prima, dalla concessione della garanzia e, poi, della sentenza che dichiara il fallimento del debitore finanziato, condizionato dall’escussione della garanzia stessa da parte della banca finanziatrice rimasta insoddisfatta nonché dall’esecuzione effettiva del relativo pagamento.

La Corte, conseguentemente a quanto premesso, si è quindi pronunciata anche con riguardo alla necessarietà o meno di proporre domanda di ammissione al passivo del fallimento da parte del Fondo di garanzia ovvero alla possibilità di avvalersi dell’istanza di surrogazione di cui all’art. 115 co. 2 L. Fall. in sostituzione delle banche finanziatrici, in precedenza ammesse.

Si ha subingresso nel credito a titolo particolare, con conseguente domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore, solo se la pretesa non è stata già ammessa. Al contrario, nell’ipotesi in cui il credito, cui il Fondo subentra, sia già stato ammesso al passivo, il nuovo creditore procede ex art. 115 co. 2° L. Fall., dando comunicazione dell’atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento.

In particolare, nelle procedure fallimentari ante riforma di cui al D. Lgs. 5/2006 il subingresso ad un credito già ammesso richiedeva ugualmente al nuovo creditore l’onere di presentare domanda di insinuazione tardiva ex art. 101 L. Fall. Per quanto concerne, invece, le procedure successive alla riforma, la cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso tramite surrogazione, dev’essere comunicata dal nuovo creditore, nei modi di cui all’art. 115 co. 2 L. Fall.

L’obiettivo consiste nell’evitare artificiose e inammissibili duplicazioni delle poste passive.

Di conseguenza, il Fondo di garanzia ha l’onere di proporre la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore inadempiente, nel caso in cui la banca finanziatrice non si sia già insinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento. Nell’ipotesi opposta in cui, invece, la banca si sia già insinuata al passivo del fallimento, il fondo ha l’onere di avvalersi della procedura di cui all’art. 115 co. 2 L. Fall.

In tale occasione la Corte precisa, infine, che l’atto di rettifica con il quale il curatore annota il credito del Fondo di garanzia, con collocazione privilegiata, in luogo del credito chirografario della banca finanziatrice, è soggetto ad impugnazione entro otto giorni da parte di chiunque vi abbia interesse.


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