Nel condominio la maggioranza può abusare del proprio potere a danno della minoranza. Un vuoto normativo e costituzionale da sanare subito.
Vivere in condominio in Italia si è trasformato da tempo in una logorante guerra di trincea, dove il buon senso viene quotidianamente sacrificato sull’altare di normative farraginose e interpretazioni giurisprudenziali gelide. Ma dietro la noia delle assemblee serali e i battibecchi per le spese impreviste, si nasconde un mostro giuridico ben più spaventoso, che i tribunali faticano a domare e che il legislatore continua colpevolmente a ignorare. Esiste un buco nero nel nostro sistema normativo che permette a una maggioranza prepotente di distruggere letteralmente lo stabile, agendo in totale spregio dei diritti altrui. Non stiamo parlando di semplici dispetti tra vicini, ma di un vero e proprio abuso del dirittolegalizzato, un cortocircuito che calpesta l’articolo 3 della nostra Costituzione. Oggi accendiamo un faro su una stortura del Codice Civile che lascia i cittadini onesti in balia di veri e propri despoti di pianerottolo, privandoli di ogni difesa di fronte allo sfacelo del proprio patrimonio immobiliare.
Qual è il confine tra legalità e sopruso nelle decisioni del palazzo?
I tribunali civili della penisola sono letteralmente intasati da cause promosse da proprietari esasperati, convinti che un giudice possa annullare qualsiasi decisione palesemente ingiusta presa dai propri vicini di casa. L’amara realtà, però, è che il perimetro di operatività per contestare le delibere assembleariè tracciato in modo estremamente restrittivo dal nostro ordinamento.
Gli articoli 1137 e 1135 del Codice Civile parlano chiaro: chi non condivide una scelta dell’assemblea può ricorrere al magistrato unicamente per questioni di pura legittimità. Questo significa che l’impugnazione è ammissibile soltanto se la delibera viola apertamente una legge dello Stato o calpesta in modo palese le regole scritte nel regolamento condominiale.
Al magistrato, dunque, sono state volutamente legate le mani. Chi indossa la toga non ha alcun potere di sindacare il contenuto della decisione, né di valutare la sua reale opportunità pratica o la sua convenienza economica per le casse dei residenti. In estrema sintesi, la legge impone al giudice di agire come un mero notaio: deve limitarsi a certificare che le procedure di voto siano state formalmente rispettate, senza potersi mai addentrare nel merito. Se una decisione è procedimentalmente corretta, anche se folle o palesemente svantaggiosa, essa resta inattaccabile.
In quali casi ristretti la giustizia ammette l’eccesso di potere?
La fredda rigidità della norma generale conosce una microscopica deroga, un’eccezione che la giurisprudenza ha faticosamente disegnato nel corso dei decenni per tentare di arginare le derive più autoritarie. Stiamo parlando della possibilità di annullare le delibere assembleariinficiate da un palese eccesso di potere, ovvero quelle situazioni in cui la fazione vincente utilizza i propri voti non per amministrare, ma per compiere un vero e proprio sopruso.
Il fondamento di questa flebile speranza risiede nel combinato disposto degli articoli 1139, 1105 (secondo comma) e 1109 (primo comma, numero 1) del Codice Civile. Secondo queste disposizioni, un residente può trascinare in tribunale la maggioranza se e quando la decisione adottata risulta essere “gravemente pregiudizievole alla cosa comune”. Tuttavia, il legislatore ha inserito un paletto formidabile: questo genere di impugnazione è limitato esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione.
Per comprendere l’entità della trappola normativa, basti pensare alla gestione di un prato condominiale. Se la maggioranza decide di tagliare drasticamente le spese per lo sfalcio e la potatura, con il preciso e malizioso scopo di far vivere la minoranza in un ambiente degradato, questa delibera non può essere toccata. Un giardino meno curato, infatti, non costituisce un danno “grave” alla struttura. Al contrario, se l’assemblea decide di non pagare più la manutenzione periodica dell’ascensore, la minoranza può esultare in tribunale: la mancata revisione usura irrimediabilmente l’impianto comune, configurando un danno grave. Ma, come vedremo, questa distinzione nasconde un’insidia clamorosa.
Perché i vicini di casa non sono tenuti al rispetto della buona fede?
L’ordinamento italiano rifiuta categoricamente di equiparare la vita di un caseggiato alle dinamiche che regolano il mondo delle imprese o delle associazioni. Molti cittadini sono convinti che i diritti della minoranzadebbano essere sempre tutelati e che le decisioni assembleari non possano mai essere utilizzate per punire o danneggiare un gruppo di residenti a vantaggio di un altro.
A spazzare via questa illusione ci ha pensato la seconda sezione della Corte di Cassazione, con la dirompente sentenza numero 9571 depositata il 14 aprile 2026. Gli ermellini hanno scolpito nella pietra un principio tanto limpido quanto spietato: i condòmini non sono legati da alcun patto sociale o contratto societario. Di conseguenza, il loro comportamento in assemblea non è minimamente assoggettabile all’articolo 1375 del Codice Civile, ovvero alla regola aurea che impone di agire secondo correttezza e buona fede contrattuale.
La Suprema Corte ha sancito che il condominio è una comunione sui generis, priva di una reale “comunione di scopo”. Questo si traduce in una licenza di uccidere (giuridicamente parlando) per chi detiene più millesimi. Non essendoci il dovere di preservare gli interessi patrimoniali dell’altra parte, la fazione dominante ha il sacrosanto diritto di perseguire il proprio tornaconto anche a totale discapito della fazione soccombente, fermo restando il solo limite di non arrecare un danno strutturale e irrimediabile alle parti comuni dell’edificio. Nessun dovere di solidarietà, nessuna tutela del prossimo: solo la fredda dittatura dei numeri.
Qual è l’assurdo paradosso costituzionale che blocca i lavori urgenti?
Il vero e inaccettabile cortocircuito di questa architettura legale emerge in tutta la sua drammaticità quando si esce dal recinto della quotidianità e si affrontano i grandi problemi strutturali. Abbiamo visto che l’articolo 1109 del Codice Civile circoscrive l’abuso del dirittoesclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione. Ma per quale perversa logica giuridica un abuso perpetrato su interventi straordinari dovrebbe restare impunito?
Questo limite legislativo genera una mostruosità che calpesta apertamente l’articolo 3 della Costituzione e il suo inviolabile principio di uguaglianza, secondo cui situazioni analoghe devono godere del medesimo trattamento davanti alla legge. Immaginiamo che il tetto del palazzo, un bene comune per eccellenza, ceda sotto il peso degli anni, causando infiltrazioni devastanti negli appartamenti dell’ultimo piano. La maggioranza dei residenti, che abita ai piani inferiori e non subisce alcun disagio, decide cinicamente di bocciare il rifacimento e l’impermeabilizzazione della copertura per risparmiare migliaia di euro, condannando i vicini a vivere sotto la pioggia.
Questa delibera omissiva, pur essendo l’emblema della prepotenza, pur sfruttando la posizione di forza dei millesimi e pur arrecando un danno immenso e incalcolabile a una parte nevralgica dell’edificio (il tetto), tecnicamente non è impugnabile per eccesso di potere. Perché? Semplicemente perché il rifacimento di un tetto rientra nel campo della straordinaria amministrazione. L’unica colpa della minoranza allagata è che il danno riguarda un’opera grande anziché una manutenzione piccola. È tollerabile che una decisione rovinosa venga sanzionata se riguarda il freno di un ascensore e venga invece santificata se riguarda il crollo di un solaio? Questa disparità di trattamento non è solo un affronto al buon senso civile, ma rappresenta una ferita purulenta nel nostro tessuto costituzionale, un’anomalia che il legislatore deve cancellare prima che i tribunali vengano sommersi, oltre che dai fascicoli, anche dalle macerie.
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Angelo Greco
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