Sanremo, Filippo Oldani ammette di avere ucciso la madre


Il verbale del 10 luglio ha risolto una questione: Oldani si attribuisce l’uccisione. Le altre domande riguardano l’intenzione e la successione delle condotte compiute dopo la morte.

Posizione processuale: l’accusa e la misura cautelare appartengono alle indagini preliminari. La responsabilità penale definitiva richiede una sentenza irrevocabile.

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La confessione del 10 luglio modifica la versione iniziale

Davanti al gip del Tribunale di Imperia Filippo Oldani ha ammesso di avere provocato la morte della madre. Fino a quel momento aveva negato il proprio coinvolgimento. Il cambio di versione è avvenuto durante l’interrogatorio di garanzia seguito al fermo.


L’ammissione individua l’autore materiale nelle parole dello stesso indagato. L’intenzione maturata durante l’aggressione richiede gli accertamenti già avviati. ANSA e RaiNews registrano la medesima successione tra confessione davanti al giudice e decisione sulla libertà personale.

Nel verbale la lite precede lo strangolamento

Oldani ha collocato l’uccisione al culmine di una discussione. Ha descritto una furia che avrebbe sopraffatto la capacità di controllo e ha ricondotto la morte allo strangolamento. Si tratta della versione resa dall’indagato sul momento in cui agì.

Il contenuto reso pubblico non indica l’argomento della lite. Mancano anche una durata certa e parole capaci di spiegare l’origine dello scontro. Il verbale attribuisce l’azione a Oldani e riporta il suo resoconto dello stato interiore. Il movente rimane separato da entrambe le ammissioni.

La parola «raptus» non stabilisce l’intenzione

Raptus è un termine colloquiale. Nel diritto penale non opera come categoria autonoma capace di stabilire il dolo o di escludere la responsabilità. La Procura esamina la frase sulla furia accanto alle attività svolte dopo la morte.

La valutazione investe la condotta nel suo sviluppo. Un’azione improvvisa e una successiva capacità di organizzarsi appartengono a momenti diversi. L’ufficio inquirente ritiene difficile estendere la perdita di controllo al periodo trascorso fuori dall’abitazione e alla rappresentazione consegnata ai soccorritori.


La furia riferita non equivale a un vizio di mente. L’incapacità di intendere o di volere richiede un accertamento medico-legale sullo stato psichico durante il fatto. Nessun atto divulgato colloca una questione di questo tipo nel caso.

La porta chiusa dall’interno e l’accesso dei soccorritori

I Vigili del fuoco chiamati dopo il 112 non riuscirono a usare l’accesso principale. Entrarono nell’appartamento da un’apertura esterna. La porta risultava chiusa dall’interno quando le squadre raggiunsero Lorella Capano.

Da quella condizione materiale nasce l’ipotesi secondo cui Oldani avrebbe lasciato la casa da un’apertura esterna. L’uscita avrebbe consentito di mantenere chiusa la porta e di presentarsi al rientro come una persona rimasta fuori. Quel tragitto non compare nella confessione. Appartiene alla tesi investigativa sulle ore successive all’uccisione.

La cena occupa l’intervallo fra la morte e il 112

Dopo avere lasciato via Hope Oldani prenotò un tavolo in un ristorante del centro di Sanremo e cenò da solo. Il pasto si colloca tra l’uscita dall’abitazione e il rientro avvenuto intorno alle 22.

La telefonata al ristoratore e la presenza nel locale fissano due riferimenti esterni all’appartamento. Collocano Oldani in città dopo l’uccisione secondo la scansione della Procura. Non stabiliscono il minuto esatto della morte.


La prenotazione documenta una scelta compiuta quando la madre era già morta secondo la scansione seguita dagli inquirenti. Il pasto acquista rilievo nel confronto con la porta chiusa e con la telefonata successiva. Il Secolo XIX e Il Giorno collocano la cena nello stesso intervallo esaminato dalla Procura.

La telefonata delle 22 fissa la prima versione data ai soccorsi

Al rientro Oldani chiamò il 112. Disse di non riuscire a entrare e riferì che la madre non rispondeva al telefono né al citofono. Aggiunse che la donna avrebbe dovuto aprirgli al ritorno. La richiesta fece arrivare in via Hope i Vigili del fuoco e il personale sanitario.

La chiamata consegna agli investigatori un orario registrato e una narrazione pronunciata prima della scoperta del corpo. Dopo la confessione quelle parole assumono un peso diverso. La Procura le esamina per stabilire se la richiesta di soccorso servisse a sostenere un’apparente estraneità alla morte.

Il tono mostrato durante l’intervento non decide la credibilità del chiamante. Le parti controllabili sono le parole usate e la loro collocazione temporale. Il confronto riguarda anche ciò che Oldani sapeva quando descrisse la madre come irraggiungibile.

L’ingresso in via Hope apre l’indagine per omicidio

Una volta dentro l’abitazione i soccorritori trovarono Lorella Capano priva di vita. I Carabinieri intervennero sul posto e avviarono i rilievi.


Sul collo e sul viso erano presenti segni compatibili con una colluttazione violenta. Altre lesioni comparivano sulle braccia. La Procura dispose l’esame autoptico. I primi riscontri coincidono con il comunicato della Procura ripreso da Adnkronos e SanremoNews.

Telecamere e testimone hanno preceduto il fermo

Le immagini di videosorveglianza hanno consentito ai Carabinieri di seguire gli spostamenti compiuti fuori dall’edificio. Una persona sentita durante le prime ore ha riferito di avere udito un’accesa lite tra madre e figlio.

Le telecamere documentano movimenti esterni e orari. L’aggressione non compare nelle immagini rese note. Il testimone colloca la discussione ma non ne conosce il contenuto né ciò che accadde dentro la casa.

Sul corpo di Oldani vennero osservati graffi e altri segni ritenuti compatibili con uno scontro fisico. Le sue prime dichiarazioni contenevano contraddizioni se confrontate con le acquisizioni investigative. Il fermo è maturato nelle ore successive al ritrovamento. La confessione è arrivata durante l’udienza del 10 luglio.

Le dichiarazioni precedenti restano nel fascicolo

La confessione non cancella quanto Oldani aveva dichiarato nelle ore iniziali. Ogni versione conserva il proprio momento e il proprio contenuto. Gli investigatori possono confrontare le negazioni con la successiva ammissione e con gli orari ricavati dagli spostamenti.


Il confronto serve a misurare la solidità delle singole parti del racconto. Un indagato può dire il vero sull’autore dell’azione e offrire un racconto incompleto sul motivo o sull’intenzione. La Procura esamina proprio questa possibile frattura interna.

L’ipotesi dell’alibi richiede una sequenza intenzionale

La tesi della messinscena non deriva dal solo fatto di avere cenato fuori. Prende forma dal rapporto tra le attività compiute dopo la morte e la versione consegnata al 112. La porta chiusa dall’interno aggiunge un dato fisico a quella successione.

Nel significato giuridico più stretto un alibi colloca l’indagato altrove durante il reato. La cena cade dopo l’ora in cui la Procura colloca la morte. Il ristorante documenta un periodo posteriore e non l’assenza dall’appartamento durante l’aggressione.

Per attribuire a tali condotte la finalità di costruire un alibi occorre ricostruire ciò che Oldani sapeva in ciascun momento. La Procura sostiene che sapesse già della morte quando chiese l’intervento. La difesa conserva la facoltà di contestare tale interpretazione durante il processo.

Convalida del fermo e custodia in carcere sono decisioni diverse

Il gip ha convalidato il fermo e ha disposto la custodia cautelare in carcere. La convalida riguarda la legittimità del provvedimento già eseguito e il rispetto dei termini. L’ordinanza cautelare decide se la restrizione debba proseguire durante le indagini. Oldani è rimasto nel carcere di Sanremo dopo l’udienza.


L’articolo 391 del codice di procedura penale consultabile su Normattiva disciplina l’udienza di convalida. Gli articoli 273 e 274 regolano i gravi indizi e le esigenze richieste per una misura personale. Le ragioni scelte dal gip nel caso Oldani non sono state diffuse integralmente. Sky TG24 e la Repubblica confermano l’esito dell’udienza e la permanenza in carcere.

Senza il testo integrale dell’ordinanza non si può attribuire al gip una ragione cautelare determinata. La legge richiede che il giudice motivi la necessità della misura e la scelta del carcere. La confessione non sostituisce tale motivazione.

La contestazione comprende il rapporto tra madre e figlio

La Procura procede per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Il rapporto di filiazione incide sulla qualificazione giuridica contestata e non dipende dalle ragioni della lite.

L’imputazione appartiene alla fase delle indagini preliminari. Il giudice del merito esaminerà il materiale ammesso nel processo secondo le regole probatorie.

La confessione è sottoposta all’esame del giudice

Nel processo penale la confessione non produce un automatismo. L’articolo 192 del codice di procedura penale affida al giudice l’esame del materiale probatorio. Genuinità e solidità dell’ammissione entrano nella motivazione insieme agli altri atti utilizzabili.


Nel caso di via Hope esistono acquisizioni anteriori al verbale del 10 luglio. Le telecamere e il racconto del testimone avevano già orientato il fermo. Le tracce fisiche osservate sui corpi e le prime contraddizioni completano il materiale che verrà confrontato con l’ammissione.

L’autopsia deve stabilire il meccanismo della morte

L’esame autoptico era fissato per sabato 11 luglio. Al momento della pubblicazione non risultava pubblicato un referto ufficiale. I segni esterni orientano verso una morte violenta. La fissazione del meccanismo letale appartiene all’esame autoptico.

Il medico legale dovrà stabilire la compatibilità tra lo strangolamento confessato e le lesioni riscontrate. Un’ulteriore valutazione riguarda la collocazione temporale della morte in rapporto all’uscita di Oldani e alla cena. Tale intervallo incide sul confronto tra la sequenza investigativa e le dichiarazioni rese.

La formula «segni compatibili con una colluttazione» non classifica ancora ogni lesione come difensiva. Fino alla divulgazione del referto lo strangolamento appartiene alla confessione e all’ipotesi medico-legale iniziale. Non è ancora un esito autoptico pubblico.

Il movente non emerge dagli atti resi pubblici

La discussione riferita nel verbale indica l’episodio immediatamente precedente all’aggressione. Le ragioni che l’hanno provocata non risultano pubbliche. Nessun atto divulgato autorizza ipotesi sulle ragioni private del conflitto.


Il movente riguarda la ragione dell’azione. La lite descrive l’episodio che l’ha preceduta. Confondere i due livelli porterebbe ad attribuire alla discussione un contenuto che il verbale pubblico non offre.

Un movente ignoto non impedisce l’accertamento del reato. La prova deve riguardare la condotta e il nesso con la morte. Deve riguardare anche l’intenzione richiesta dalla contestazione. Il movente aiuta a spiegare una scelta umana ma non colma eventuali lacune su tali aspetti.


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 Junior Cristarella

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