Sei pronunce del primo semestre 2026 definiscono i confini operativi della mediazione obbligatoria e dei tentavi di conciliazione: la domanda di mediazione non sospende il termine per opporsi al decreto ingiuntivo; la comunicazione al difensore costituito è sufficiente in corso di causa; la qualità di erede non è materia mediabile; la mediazione non si estende alle domande riconvenzionali; il termine di 90 giorni nella responsabilità sanitaria non produce improcedibilità; nelle forniture energetiche l’onere di attivare la conciliazione spetta al gestore-creditore opposto.
La mediazione civile e commerciale continua a generare contenzioso interpretativo su questioni operative che i tribunali sono chiamati a risolvere caso per caso. Il primo semestre 2026 ha prodotto sei pronunce che chiariscono altrettanti punti critici del sistema, dalla sorte dei termini processuali alla perimetrazione delle materie obbligatorie, dalla comunicazione alla controparte in corso di causa alle peculiarità della responsabilità sanitaria e delle forniture energetiche.
La domanda di mediazione non sospende il termine per opporsi al decreto ingiuntivo
Il primo principio — affermato dal Tribunale di Crotone, sentenza n. 113 del 5 marzo 2026 — riguarda uno degli errori più frequenti nella pratica: credere che avviare una procedura di mediazione sospenda o interrompa i termini processuali.
L’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 prevede che dal momento della comunicazione alle altre parti la domanda di mediazione produce effetti sulla decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza. Il Tribunale di Crotone chiarisce però che questa previsione è limitata alle decadenze di natura sostanziale — quelle che estinguono diritti soggettivi — e non si estende ai termini processuali endoprocessuali.
Il termine di quaranta giorni per proporre opposizione a decreto ingiuntivo — previsto dall’art. 641 cod. proc. civ. — è un termine processuale perentorio, non una decadenza sostanziale. La comunicazione della domanda di mediazione non lo sospende né lo interrompe. Chi riceve un decreto ingiuntivo e decide di avviare una mediazione con la controparte deve comunque proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, indipendentemente dall’esito o dalla pendenza della procedura conciliativa.
Nel caso concreto, tra la notifica del decreto ingiuntivo e la notifica dell’opposizione erano decorsi oltre quaranta giorni. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile come tardiva, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutività del decreto. La mediazione, conclusa con verbale di esito negativo, non aveva prodotto alcun effetto conservativo del diritto all’impugnazione.
In corso di causa la comunicazione al difensore costituito è sufficiente
Il Tribunale di Bari, sentenza n. 3070 del 20 maggio 2026 affronta una questione procedurale frequente quando la mediazione viene disposta dal giudice in pendenza di giudizio: a chi deve essere inviata la comunicazione della domanda di mediazione?
In una controversia condominiale, l’attore aveva inviato la convocazione al difensore costituito in giudizio per il convenuto, presso il quale questi aveva eletto domicilio. Il convenuto aveva eccepito l’improcedibilità sostenendo che la comunicazione avrebbe dovuto essere inviata direttamente a lui, non al suo avvocato.
Il Tribunale di Bari rigetta l’eccezione con un argomento fondato sul principio di effettività: le garanzie di conoscibilità poste in favore del destinatario della chiamata in mediazione devono essere ispirate all’effettività della conoscenza, non al formalismo della destinazione. Quando la mediazione è promossa in pendenza di giudizio, la parte ha già un difensore costituito presso il quale ha eletto domicilio. La comunicazione inviata a quel difensore è pienamente idonea a consentire alla parte la conoscibilità della convocazione, essendo il difensore tenuto a informarla.
Una diversa lettura — che imponesse la comunicazione diretta alla parte personalmente anche in corso di causa — sarebbe caratterizzata da un eccessivo formalismo incompatibile con la natura informale della mediazione e con le sue finalità deflattive.
L’accertamento della qualità di erede non è materia di mediazione obbligatoria
Il Tribunale di Pavia, sentenza n. 613 del 24 giugno 2026 affronta una questione di perimetrazione delle materie soggette a mediazione obbligatoria nel campo successorio.
Una società cessionaria di un credito da mutuo bancario aveva citato il presunto erede del debitore defunto chiedendo la declaratoria della sua qualità di erede per intervenuta accettazione tacita dell’eredità. Il convenuto aveva eccepito l’improcedibilità per omessa mediazione, ritenendo che la materia successoria fosse soggetta a mediazione obbligatoria.
Il Tribunale rigetta l’eccezione con un ragionamento sulla natura del diritto controverso. La mediazione obbligatoria presuppone che la materia del contendere riguardi diritti disponibili su cui le parti possano raggiungere un accordo. La qualità di erede non è un diritto disponibile in questo senso: è una condizione giuridica che, una volta assunta attraverso l’accettazione — espressa o tacita — è irrinunciabile e non negoziabile. Non ha senso mediare sulla qualità di erede perché le parti non possono transigere su di essa: o il convenuto è erede oppure non lo è, e questa condizione non dipende da un accordo tra le parti ma da fatti giuridici oggettivi.
La mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2508 del 24 giugno 2026 applica il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024 alla materia locatizia.
La questione riguarda se la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria si applichi anche alle domande riconvenzionali proposte dal convenuto nel corso del giudizio già instaurato. La risposta è no: la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità per il solo atto introduttivo del giudizio, non per le domande riconvenzionali.
La ratio è sistemica: la mediazione obbligatoria serve a consentire alle parti di raggiungere un accordo prima dell’instaurazione del processo, evitando il giudizio. Una volta che la mediazione è stata esperita senza esito positivo e il giudizio è pendente, il giudice ne resta investito per l’intera materia del contendere — incluse le domande riconvenzionali. Sarebbe inutile e contraddittorio imporre una nuova mediazione per le domande riconvenzionali quando il processo è già in corso.
Il caso concreto aggiunge però una precisazione importante: se la mediazione sull’atto introduttivo non è stata ritualmente esperita — e la domanda principale è quindi improcedibile — anche le domande riconvenzionali vengono travolte dall’improcedibilità, perché il giudice non può pronunciarsi su domande accessorie a una domanda principale improcedibile.
Il termine di 90 giorni nella responsabilità sanitaria non produce improcedibilità
Il Tribunale di Urbino, sentenza n. 324 del 24 giugno 2026 chiarisce le conseguenze dell’inosservanza del termine previsto dall’art. 8 della legge 24/2017 (la cosiddetta legge Gelli-Bianco sulla responsabilità sanitaria) per l’instaurazione del giudizio di merito dopo la procedura di accertamento tecnico preventivo.
La norma prevede che, dopo il deposito della relazione peritale nel procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ., il giudizio di merito debba essere instaurato entro novanta giorni. Il Tribunale di Urbino affronta la questione di cosa accada se questo termine non viene rispettato.
La risposta è che l’inosservanza del termine di novanta giorni non produce l’improcedibilità radicale della domanda di merito. La funzione del termine non è introdurre una decadenza sostanziale — che dovrebbe essere espressamente prevista in termini di improponibilità dell’azione — ma assicurare la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della prima domanda. Chi introduce il giudizio di merito oltre i novanta giorni perde questa conservazione degli effetti, ma può comunque agire in giudizio: il diritto al risarcimento non decade, ma eventuali effetti interruttivi della prescrizione o altri effetti processuali legati alla prima domanda non si conservano.
Nelle forniture energetiche l’onere della conciliazione spetta al gestore-creditore
La Cassazione, III sezione civile, sentenza n. 22276 del 29 giugno 2026 affronta un profilo procedurale rilevante nelle controversie tra gestori di servizi energetici e clienti finali: chi deve attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione quando è il gestore ad aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della fornitura e il cliente vi si oppone?
Il quadro di riferimento è la normativa ARERA — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità nelle controversie tra gestori e clienti finali nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico.
La Cassazione afferma che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano i principi ordinari che regolano la distribuzione degli oneri processuali in questa forma di giudizio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto — cioè il soggetto che aveva ottenuto il decreto — assume la posizione sostanziale di attore: è lui che deve provare il proprio credito e soddisfare le condizioni di procedibilità. L’onere di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione grava quindi sul gestore-creditore opposto, non sul cliente opponente. Se il gestore non ha attivato la conciliazione prima di richiedere il decreto ingiuntivo, la sua domanda è improcedibile.
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Angelo Greco
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