Come cambia il calcolo della pensione con la riforma Fornero?


Guida al doppio calcolo Inps, al massimale contributivo e ai vantaggi di cumulo e totalizzazione per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996.

Orientarsi nel labirinto delle leggi previdenziali italiane richiede pazienza e attenzione, specialmente dopo i numerosi interventi che hanno riscritto le regole del gioco negli ultimi quindici anni. Il passaggio dal vecchio sistema basato sugli stipendi a quello fondato sui contributi versati ha creato una serie di sottogruppi di lavoratori, ognuno con diritti e calcoli differenti. La data del 31 dicembre 1995 resta il confine invalicabile che separa due epoche, ma le riforme successive, come la nota legge Fornero, hanno introdotto correttivi che pesano ancora oggi sulle scelte dei cittadini prossimi al riposo. Molti lavoratori si chiedono, infatti, come cambia il calcolo della pensione con la riforma Fornero e se le norme introdotte per limitare la spesa pubblica rappresentino una reale minaccia per l’importo del loro futuro assegno. Comprendere meccanismi come il doppio calcolo o lo sblocco del massimale contributivo non è un esercizio teorico, ma un passo necessario per pianificare con consapevolezza il proprio domani economico, evitando sorprese amare al momento della liquidazione del trattamento da parte dell’Inps.

Che cos’è il doppio calcolo previsto dal comma 707?

Per i lavoratori che vantano una lunga carriera, iniziata molto prima delle grandi riforme degli anni Novanta, il calcolo della pensione segue logiche particolari. In particolare, chi al 31 dicembre 1995 aveva già accumulato almeno 18 anni di contributi pensava di essere al riparo dal sistema contributivo. Tuttavia, la riforma Monti-Fornero ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2012, anche per questi soggetti la quota di pensione maturata da quel momento in poi debba essere calcolata con il metodo contributivo. Questa scelta ha creato una situazione di vantaggio per alcuni, poiché il sistema retributivo puro smetteva di dare rendimenti aggiuntivi dopo i 40 anni di contributi, mentre il contributivo continua a crescere finché si lavora.

Per evitare che l’assegno finale risultasse troppo elevato rispetto a quanto previsto dal vecchio sistema, il legislatore ha introdotto il cosiddetto “doppio calcolo” (art. 1, c. 707, l. 190/2014). In pratica, l’Inps effettua due simulazioni distinte:

  • la prima segue le regole della riforma Fornero, applicando il retributivo fino al 2011 e il contributivo dal 2012 in poi;

  • la seconda applica il metodo retributivo all’intera carriera lavorativa, anche per gli anni successivi al 2011 e oltre il limite dei 40 anni di versamenti;

  • al termine del confronto, l’istituto metterà in pagamento l’importo più basso tra i due risultati ottenuti (l. 190/2014).

Questo meccanismo può tradursi in una penalizzazione per chi ha investito somme importanti nel riscatto degli anni di studio o di altri periodi, sperando di massimizzare la quota retributiva. Spesso, il risultato è che l’investimento fatto non produce l’aumento sperato perché il “tetto” del doppio calcolo livella l’assegno verso il basso.


Quando conviene utilizzare la totalizzazione dei contributi?

Molti lavoratori accumulano durante la vita professionale periodi di assicurazione in casse diverse, come il fondo dipendenti Inps, la gestione separata o le casse dei professionisti. La totalizzazione è uno strumento gratuito che permette di unire questi spezzoni per raggiungere il diritto a un’unica pensione. Ogni ente coinvolto pagherà una quota proporzionale ai contributi ricevuti, ma esistono condizioni precise per richiederla. È necessario non essere già titolari di una pensione in nessuna delle gestioni coinvolte e aver compiuto almeno 66 anni di età con 20 anni di contributi, oppure possedere 41 anni di versamenti indipendentemente dall’età anagrafica (d.lgs. 42/2006).

Bisogna però prestare molta attenzione all’aspetto economico. Se un lavoratore decide di ricorrere alla totalizzazione senza aver maturato i requisiti per la pensione autonoma in almeno una delle casse (ad esempio, se ha 32 anni nei dipendenti e 9 in una cassa professionale, senza arrivare ai 42 anni e 10 mesi richiesti per la pensione anticipata Inps), l’intero trattamento verrà ricalcolato con il metodo contributivo. Questo significa perdere per sempre la quota retributiva legata agli anni precedenti al 1996. Inoltre, la totalizzazione prevede l’attesa di una “finestra mobile”:

Come funziona il massimale contributivo e come si sblocca?

Un aspetto poco noto del sistema previdenziale riguarda il tetto massimo ai contributi, che si applica solo a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 o a chi ha optato per il sistema contributivo puro. Per l’anno 2026, la soglia del massimale contributivo è fissata a circa 122.295 euro annui (l. 335/95). Chi percepisce uno stipendio superiore a questa cifra non versa contributi sulla parte eccedente. Di conseguenza, quella fetta di reddito non produrrà alcun aumento della pensione futura, restando utile solo per le coperture minori come la malattia o la maternità.

Esiste però una via d’uscita per chi desidera “sbloccare” questo limite e far pesare interamente il proprio stipendio ai fini pensionistici. Se il lavoratore decide di riscattare anche un solo breve periodo collocato prima del 1° gennaio 1996 (ad esempio una settimana di studio o di servizio militare), la sua posizione previdenziale muta. Avendo ora un’anzianità contributiva precedente al 1996, il soggetto non è più considerato un “nuovo iscritto” e il massimale cessa di applicarsi. Questo cambiamento decorre dal mese successivo a quello della domanda di riscatto.

Esempio pratico:


  • un dirigente guadagna 160.000 euro ed è soggetto al massimale di 122.295 euro;

  • presenta domanda per riscattare un periodo universitario del 1994;

  • dal mese successivo, i contributi verranno versati su tutti i 160.000 euro;

  • l’assegno pensionistico finale sarà sensibilmente più alto rispetto a quello calcolato sul solo massimale (l. 335/95).

Quali sono i vantaggi del cumulo rispetto alla totalizzazione?

Il cumulo contributivo è un’alternativa alla totalizzazione, introdotta in modo esteso a partire dal 2017. Permette di unire i periodi assicurativi maturati in gestioni diverse, comprese le casse professionali, senza dover pagare oneri di ricongiunzione. A differenza della totalizzazione, il cumulo ha il grande vantaggio di mantenere, di norma, il sistema di calcolo naturale di ciascuna gestione. Questo significa che se nel fondo dipendenti Inps avete diritto a una quota retributiva, questa non verrà trasformata in contributiva (l. 228/2012).

Il calcolo dell’anzianità complessiva per stabilire se si ha diritto al metodo retributivo (i famosi 18 anni al 1995) si effettua sommando tutti i periodi non sovrapposti temporalmente tra le varie casse. Tuttavia, è bene sapere che:

  • per la verifica della soglia dei 18 anni al 1995 si considerano solo le gestioni facenti capo all’Inps;

  • alcune casse professionali, se non si raggiunge il requisito interno per la pensione, potrebbero comunque applicare un ricalcolo contributivo sulla loro quota (l. 232/2016);

  • il pagamento della pensione in cumulo avviene con un’unica soluzione, ma la somma è la risultante dei singoli pro-quota calcolati da ogni ente.

Il cumulo rappresenta oggi la via più sicura per chi ha carriere frammentate ma vuole preservare il valore delle quote legate agli stipendi dell’inizio della vita lavorativa.

Perché il riscatto degli studi può cambiare il sistema di calcolo?

Il riscatto degli anni di università è una scelta che molti lavoratori valutano per anticipare l’uscita o aumentare l’assegno. Nel sistema attuale, questa operazione può avere un impatto sistemico sulla pensione. Se gli anni di studio si collocano prima del 1996, il riscatto “sposta” il lavoratore dal sistema contributivo puro a quello misto. Come abbiamo visto, questo passaggio elimina l’applicazione del massimale contributivo per i redditi alti, ma permette anche di accedere a calcoli più favorevoli per una parte della carriera.

Bisogna però valutare bene il costo dell’operazione, che può essere effettuata con il metodo ordinario o con quello agevolato. Se l’obiettivo è rompere il tetto del massimale, è necessario utilizzare il metodo ordinario per i periodi precedenti al 1996. Questo investimento, sebbene oneroso, garantisce che ogni euro guadagnato nella fase matura della carriera contribuisca a gonfiare il montante della pensione, evitando che una parte consistente della retribuzione vada “perduta” ai fini previdenziali.


Come influiscono le finestre mobili sulla decorrenza della pensione?

Un elemento che spesso sfugge ai calcoli dei futuri pensionati è la finestra mobile, ovvero il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti e l’effettivo incasso del primo assegno. Nel caso della totalizzazione, queste finestre sono particolarmente lunghe e possono pesare sulla decisione finale. Aspettare 18 o 21 mesi senza stipendio e senza pensione è un sacrificio economico che va messo a bilancio quando si confrontano le varie opzioni di unificazione dei contributi.

Nel sistema del cumulo o della pensione anticipata ordinaria, le finestre sono generalmente più brevi, ma restano un fattore da monitorare con attenzione (d.l. 4/2019). Pianificare l’uscita significa quindi non solo guardare ai contributi e all’età, ma anche conoscere l’esatto momento in cui l’Inps inizierà a erogare il trattamento, per evitare di trovarsi in una terra di mezzo priva di reddito. La consulenza di un esperto o l’uso dei simulatori ufficiali è caldamente consigliata per evitare errori di valutazione su tempi che possono superare l’anno solare.

Ogni scelta previdenziale oggi ha un impatto che si ripercuoterà per decenni sulla qualità della vita. Che si tratti di decidere tra cumulo e totalizzazione, o di valutare il riscatto della laurea per sbloccare il massimale, la parola d’ordine deve essere la personalizzazione del calcolo. Non esiste una regola valida per tutti: solo l’analisi della propria storia contributiva specifica può rivelare se il metodo retributivo “puro” sia ancora un vantaggio o se, per colpa del comma 707, non convenga accettare le regole del sistema misto.




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 Paolo Florio

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