cosa può fare il lavoratore?


Il datore di lavoro ha obblighi precisi di denuncia all’INAIL entro termini stringenti. Se non li rispetta, rischia sanzioni amministrative fino a 7.745 euro. Il lavoratore, però, non rimane senza tutela: può segnalare direttamente all’INAIL, all’Ispettorato del lavoro e valutare azioni risarcitorie. L’omessa denuncia del datore non fa perdere al lavoratore il diritto alle prestazioni INAIL se l’infortunio è reale e documentato.

Un lavoratore cade in cantiere, si frattura un polso, sta a casa tre settimane. Quando riprende, scopre che il capo non ha mai comunicato nulla all’INAIL. Cosa succede adesso? Ha perso le indennità? Può fare qualcosa?

La risposta alla domanda su cosa possa fare il lavoratore quando l’infortunio sul lavoro non è stato denunciato dal datore è che ha diversi strumenti a disposizione — e l’omissione del datore non lo priva automaticamente delle tutele previste dalla legge, purché si attivi tempestivamente. Il quadro degli obblighi del datore, delle sanzioni per le violazioni e degli strumenti del lavoratore è preciso e articolato.

Gli obblighi del datore di lavoro: cosa deve fare e in quanto tempo

La disciplina è contenuta principalmente nel DPR n. 1124/1965 e nel D.Lgs. n. 81/2008, con modifiche recenti che hanno digitalizzato l’intero sistema.


Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, il datore deve presentare all’INAIL una denuncia telematica entro due giorni da quello successivo alla ricezione del certificato medico — o entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte. La denuncia contiene i riferimenti del certificato medico, che viene trasmesso all’INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria. Dal 12 gennaio 2026 la denuncia deve includere anche il codice alfanumerico CNEL del contratto collettivo applicato in azienda.

Per gli infortuni con assenza da uno a tre giorni (escluso il giorno dell’evento), il datore deve effettuare una comunicazione telematica all’INAIL a fini statistici e informativi, tramite il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione — SINP. Il termine è di 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Se la prognosi si prolunga oltre i tre giorni, la comunicazione deve essere convertita in vera denuncia assicurativa.

Per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni, esiste anche un obbligo verso l’autorità di pubblica sicurezza — oggi assolto automaticamente tramite il flusso di dati che l’INAIL trasmette direttamente alla PS dopo la denuncia telematica.

Le sanzioni per il datore che non denuncia

L’omessa o tardiva denuncia all’INAIL degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni è sanzionata con una sanzione amministrativa da 1.290 a 7.745 euro, ai sensi dell’art. 53, comma 11, del DPR n. 1124/1965 e della L. n. 561/1993. Le violazioni in materia di denuncia degli infortuni sono state trasformate da reati minori in illeciti amministrativi.

L’omessa comunicazione degli infortuni da uno a tre giorni al SINP è punita con sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro. Per gli infortuni con assenza superiore a tre giorni, l’omessa comunicazione al SINP è punita con sanzione da 1.423,83 a 6.407,28 euro. Quando si applica la sanzione per violazione dell’art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. n. 81/2008, non si cumula la sanzione per la violazione del DPR 1124/65 — vale il principio di specialità.


Oltre alle sanzioni specifiche, l’omissione può emergere in sede ispettiva con ulteriori accertamenti su premi assicurativi, corrette denunce dei lavoratori e retribuzioni dichiarate. Sul piano civilistico, la mancata denuncia può essere usata come indice di negligenza del datore in eventuali azioni risarcitorie.

Gli obblighi del lavoratore: cosa deve fare lui

Prima di parlare degli strumenti del lavoratore, è importante chiarire cosa il lavoratore stesso deve fare — perché alcune omissioni da parte sua possono avere conseguenze sulle sue tutele.

Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di qualsiasi infortunio, anche lieve, e fornirgli il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi. Se non lo fa, e il datore non presenta la denuncia nei termini perché non è stato informato dell’evento, il lavoratore perde il diritto alle indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ne ha avuto notizia.

Il lavoratore deve anche sottoporsi alle cure prescritte dall’INAIL e rendersi reperibile nelle fasce orarie previste per i controlli medici — analogamente a quanto avviene per le assenze per malattia.

Cosa fare se il datore non ha denunciato: i passi concreti

Primo passo: verifiche interne. Controllare se il medico o la struttura sanitaria ha trasmesso telematicamente il certificato all’INAIL — oggi questo avviene automaticamente. Chiedere formalmente al datore, meglio per iscritto tramite email o PEC, se ha provveduto alla denuncia, indicando data dell’evento, prognosi e numero del certificato.


Secondo passo: segnalazione diretta all’INAIL. Se il datore non risponde o conferma di non aver denunciato, il lavoratore può presentare personalmente all’INAIL una segnalazione, allegando certificati medici, eventuali referti, documentazione del rapporto di lavoro e una descrizione dettagliata delle modalità dell’infortunio. L’INAIL può avviare l’istruttoria autonomamente, sollecitare il datore o procedere con accertamenti interni.

Terzo passo: segnalazione all’Ispettorato del lavoro. Il lavoratore può presentare una segnalazione all’Ispettorato territoriale del lavoro — INL — esponendo l’accaduto e documentando l’omissione del datore. Gli ispettori hanno il potere di accedere ai luoghi di lavoro, verificare gli adempimenti assicurativi e irrogare le sanzioni previste. In caso di infortuni gravi o mortali, è opportuno segnalare anche all’autorità di pubblica sicurezza o alla Procura della Repubblica, specie se si sospettano violazioni gravi delle norme di sicurezza.

Quarto passo: assistenza sindacale e legale. Il lavoratore può rivolgersi a un patronato, a un sindacato o a un avvocato per essere assistito nella gestione del rapporto con l’INAIL, nella raccolta della documentazione e nell’eventuale azione risarcitoria. Se l’infortunio è dipeso da violazioni delle misure di prevenzione — mancata formazione, dispositivi di protezione individuale inadeguati, assenza di misure tecniche — il datore può essere chiamato a rispondere civilmente per il danno differenziale, cioè i danni che l’INAIL non copre.

L’omessa denuncia non fa perdere le prestazioni INAIL

Un punto fondamentale da chiarire: la mancata o tardiva denuncia del datore non elimina definitivamente il diritto del lavoratore alle prestazioni INAIL se l’infortunio è realmente avvenuto e sussistono i requisiti per l’indennizzabilità. L’INAIL può aprire una pratica anche su iniziativa del lavoratore stesso, indipendentemente dal comportamento del datore.

L’omissione può però causare ritardi nell’istruttoria e nell’erogazione delle indennità, con scoperture temporanee che il lavoratore dovrà gestire. Attivarsi tempestivamente — senza aspettare che il datore provveda — è la scelta più efficace per non pregiudicare i propri diritti.


Luca lavora in un’impresa edile e cade da un ponteggio, riportando una frattura che lo tiene fermo quattro settimane. Informa subito il capo cantiere e porta il certificato medico il giorno dopo. Due settimane dopo si accorge che l’INAIL non sa nulla del suo infortunio — il datore non ha denunciato. Luca si presenta alla sede INAIL con tutti i documenti, descrive l’accaduto, allega il certificato medico e segnala l’omissione. L’INAIL apre la pratica. Luca presenta anche una segnalazione all’Ispettorato del lavoro. Il datore viene sanzionato e l’istruttoria per le indennità procede — con qualche settimana di ritardo rispetto al normale, ma senza perdita definitiva del diritto.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Paolo Florio

Source link

Di