Una guida pratica sul calcolo del ticket di licenziamento per il lavoro a chiamata: scopri come contare i giorni e quali periodi escludere dal computo.
Gestire la cessazione di un rapporto lavorativo nel settore del lavoro a chiamata richiede una conoscenza specifica delle regole previdenziali, poiché il calcolo delle somme dovute differisce notevolmente rispetto ai contratti standard a tempo indeterminato. Molti datori di lavoro si chiedono spesso come si calcola il contributo NASpI per i lavoratori intermittenti per evitare errori nei versamenti all’Inps e prevenire potenziali contenziosi.
La particolarità di questo contratto risiede nella discontinuità della prestazione, un elemento che impatta direttamente sulla determinazione dell’anzianità aziendale, parametro base per quantificare il cosiddetto ticket di licenziamento.
In questo articolo esploreremo le indicazioni fornite dall’istituto previdenziale e confermate dalla giurisprudenza, analizzando come trasformare i giorni di lavoro effettivo in mesi di anzianità. Comprendere questi meccanismi è un passaggio fondamentale per gestire correttamente la chiusura dei rapporti di lavoro intermittente, garantendo il rispetto della legge e la corretta quantificazione degli oneri previdenziali a carico dell’azienda, senza incorrere in sanzioni o richieste di arretrati da parte degli enti di controllo.
Qual è la regola generale per l’anzianità nel lavoro intermittente?
Quando un datore di lavoro decide di interrompere un rapporto di lavoro, è tenuto al versamento di un contributo d’ingresso alla NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego), comunemente chiamato ticket di licenziamento. Questo importo serve a finanziare l’indennità di disoccupazione del lavoratore.
Per i contratti standard, il calcolo è semplice e si basa sui mesi di durata del rapporto. Tuttavia, per i lavoratori intermittenti, la situazione è più complessa. Il principio cardine stabilito dall’Inps è che l’anzianità aziendale si determina considerando esclusivamente i periodi di effettiva prestazione lavorativa (circ. 40/2020).
Questo significa che, a differenza di un dipendente a tempo pieno, per il lavoratore a chiamata non conta quanto tempo è passato dalla firma del contratto alla sua chiusura, ma quanto tempo il dipendente ha effettivamente trascorso lavorando. I periodi di pausa tra una chiamata e l’altra, definiti di “non lavoro”, devono essere neutralizzati. Anche se il contratto è rimasto in vigore per tre anni, se le chiamate effettive coprono solo pochi mesi, il contributo sarà calcolato solo su quei mesi.
Questo approccio è stato confermato da diverse sentenze, che hanno ribadito come i periodi non lavorati non concorrano nel computo dell’anzianità utile per il ticket (Messaggio INPS 10358/2013). Il datore di lavoro deve quindi essere molto preciso nel monitorare le giornate di presenza registrate nei flussi Uniemens, identificando correttamente i codici di contribuzione come H0 o H1.
Come si contano i giorni di lavoro effettivo per il calcolo del mese?
Una volta chiarito che contano solo i giorni di lavoro, sorge il problema di come trasformare queste giornate in “mesi” di anzianità, che è l’unità di misura usata per il calcolo del contributo. Per risolvere questo quesito, l’Inps applica un criterio di riproporzionamento generale (circ. 44/2013). La regola stabilisce che si considera come un mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si è protratta per almeno 15 giorni di calendario.
Per procedere al calcolo corretto, il datore di lavoro deve seguire questi passaggi:
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sommare tutti i giorni di lavoro effettivo prestati durante l’intero rapporto;
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dividere il totale dei giorni per blocchi di trenta o verificare mese per mese la presenza di almeno quindici giornate;
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arrotondare alla cifra superiore i periodi che raggiungono o superano la soglia dei quindici giorni;
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escludere dal totale i mesi o le frazioni di mese che non raggiungono questo requisito minimo.
Per fare un esempio pratico, se un lavoratore a chiamata ha prestato servizio per 10 giorni a gennaio, 20 giorni a febbraio e 5 giorni a marzo, l’anzianità aziendale utile per il contributo NASpI sarà di un solo mese (quello di febbraio). I giorni di gennaio e marzo, non raggiungendo individualmente o cumulativamente la soglia minima richiesta nei rispettivi periodi di riferimento secondo le logiche di computo Inps, non vengono conteggiati come mesi interi.
Questo metodo di calcolo permette di determinare con esattezza l’onere economico per l’azienda, evitando di pagare contributi per periodi in cui il lavoratore non è stato realmente attivo.
L’indennità di disponibilità influenza l’importo del contributo?
Un aspetto che genera spesso confusione riguarda l’indennità di disponibilità. Molti lavoratori intermittenti hanno l’obbligo di rispondere alla chiamata dell’azienda e, per questo vincolo, ricevono una somma mensile anche quando non lavorano. Ci si potrebbe chiedere se questo periodo di attesa, essendo retribuito e soggetto a contributi, debba essere contato nell’anzianità per il ticket di licenziamento. La risposta è negativa. La legge stabilisce chiaramente che l’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contratto collettivo (art. 16, comma 2, dlgs 81/2015).
Sebbene l’Inps incassi i contributi su questa indennità, ai fini del calcolo del contributo NASpI il periodo di disponibilità non equivale a servizio effettivo. La giurisprudenza di merito ha confermato questa linea, sottolineando che l’anzianità utile per il ticket si determina considerando solo i giorni lavorati, indipendentemente dal fatto che il dipendente abbia percepito l’indennità durante le pause (Tribunale Bolzano sent. n. 17/2024).
Questa distinzione è fondamentale:
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il lavoratore riceve l’indennità per il suo impegno a restare reperibile;
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l’azienda paga i contributi ordinari su quella somma;
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ai fini del licenziamento, però, quel tempo viene considerato “vuoto”;
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il calcolo del ticket resta ancorato alla prestazione materiale del lavoro.
Questa interpretazione serve a non sovraccaricare le aziende che utilizzano il lavoro intermittente, riconoscendo la natura peculiare di questo contratto dove la disponibilità non è sovrapponibile alla prestazione lavorativa vera e propria.
Qual è la differenza tra costo aziendale e diritto alla NASpI?
Bisogna fare molta attenzione a non confondere il calcolo del contributo dovuto dall’azienda con i requisiti che il lavoratore deve possedere per ricevere l’assegno di disoccupazione. Si tratta di due binari paralleli che seguono regole differenti. Mentre il datore di lavoro paga il ticket solo sui giorni lavorati, il lavoratore, per accedere alla NASpI, deve dimostrare di avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti. In questo caso, le settimane di “non lavoro”, anche se coperte da indennità di disponibilità, non sono utili per raggiungere la soglia delle 13 settimane (Tribunale Bolzano sent. n. 164/2023).
Tuttavia, una volta che il lavoratore ha ottenuto il diritto alla prestazione grazie alle settimane di lavoro effettivo, l’indennità di disponibilità torna a essere importante. I contributi versati su tale indennità sono infatti validi per calcolare quanto sarà alto l’assegno di disoccupazione e quanto durerà (art. 5, dlgs 22/2015).
In sintesi:
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per il ticket di licenziamento (costo a carico dell’impresa), contano solo i giorni di lavoro;
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per il diritto alla NASpI (beneficio per il lavoratore), servono le settimane di lavoro;
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per l’importo della NASpI, contano tutti i contributi versati, inclusi quelli sulla disponibilità.
Questo meccanismo garantisce che il lavoratore non venga penalizzato nel valore dell’assegno, ma allo stesso tempo evita che l’azienda debba pagare un contributo di licenziamento calcolato su periodi di inattività che non generano anzianità di servizio reale.
Cosa dice la giurisprudenza sui periodi di attesa della chiamata?
Nonostante la prassi dell’Inps sia consolidata, esiste un dibattito giuridico sulla natura dei periodi di disponibilità. La Corte di Cassazione ha espresso pareri che evidenziano una certa tensione interpretativa (Cass. 6870/2019). Secondo gli Ermellini, l’indennità di disponibilità ha una natura retributiva a tutti gli effetti. Questo significa che, teoricamente, le giornate trascorse in attesa della chiamata fungono da base per determinare molti trattamenti previdenziali, come la malattia, la maternità o l’infortunio.
Tuttavia, quando si scende nel dettaglio del contributo per il licenziamento, la giurisprudenza di merito tende a seguire le circolari Inps, privilegiando la norma speciale che esclude la disponibilità dal computo degli istituti di legge (art. 16, comma 2, dlgs 81/2015).
Per un datore di lavoro, è essenziale attenersi a questa interpretazione prudenziale:
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verificare sempre i giorni di lavoro effettivo riportati nel libro unico del lavoro;
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calcolare i mesi di anzianità applicando il criterio dei 15 giorni;
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ignorare, ai fini del ticket, le somme versate come indennità di disponibilità;
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conservare la documentazione dei turni e delle chiamate effettuate.
Seguire questa procedura permette di gestire i licenziamenti dei lavoratori intermittenti con serenità, sapendo che il contributo versato è coerente con le istruzioni ministeriali e con l’orientamento prevalente dei tribunali. L’autonomia del contratto intermittente viene così preservata, permettendo alle aziende di utilizzare questo strumento di flessibilità senza il timore di calcoli errati che potrebbero pesare sul bilancio in fase di chiusura del rapporto.
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Angelo Greco
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