CGA Regione Siciliana, sentenza 3 giugno 2026, n. 369



Presidente: Giovagnoli – Estensore: Cogliani

FATTO

Con l’appello indicato in epigrafe, l’appellante espone che con d.d. a contrarre n. 1990 del 23 dicembre 2024 (all. 3 fasc. I grado) il Settore III – Territorio Pianificazione Ambiente Lavori Pubblici SIII.09 – Edilizia Scolastica, sociale e sportiva del Libero Consorzio di Enna, determinava di avviare la procedura aperta con bando di gara ex art. 70 e 71 del d.lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. d), per l’affidamento dei lavori sopra specificati, avvalendosi della piattaforma digitale in uso dal Libero Consorzio Comunale di Enna, DigitalPa. All’esito delle operazioni di gara, con verbale n. 4 del 17 marzo 2025 (all. 8 fasc. I grado), era individuato quale primo in graduatoria l’operatore economico AN.SA. s.r.l., mentre l’odierno appellante si classificava secondo. Conseguentemente con provvedimento del 20 maggio 2025 (all. 1 fasc. I grado), la stazione appaltante ha aggiudicato i lavori alla controinteressata.


Tuttavia, in seguito alla visione degli atti d gara, l’odierno appellante rilevava che l’aggiudicataria non aveva – asseritamente – indicato con precisione il CCNL da applicarsi ai propri lavoratori, non allegando le apposite tabelle del CCNL, ed indicando un costo di manodopera in aumento del 235,47% rispetto ai costi di manodopera già indicati dalla stazione appaltante. Deduceva, pertanto, che l’offerta doveva essere ritenuta manifestamente illogica e palesemente anomala e dunque da escludere.

Il T.A.R., con la sentenza oggi impugnata ha respinto il ricorso sostenendo che non sussisteva l’omessa indicazione del CCNL, dato che «l’operatore economico aggiudicatario non ha omesso di indicare il CCNL… ove risulta la seguente indicazione: ‘Edilizia Artigianato”» e che inoltre, l’offerta non era dimostrata anomala, poiché la ricorrente “non ha accompagnato l’argomentazione (…) con elementi concreti e conteggi analitici” e “non sono stati introdotti… adeguati elementi a sostegno della tesi dell’anomalia”.

Avverso la sentenza appellata, dunque, l’istante propone i seguenti motivi di censura:

I) error in iudicando per violazione degli artt. 11, 41, comma 13, 57, 101, 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 nonché dell’art. 15 del disciplinare di gara, difetto di istruttoria, eccesso di potere, omessa indicazione del CCNL di riferimento e delle tabelle;

II) error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 110 del d.lgs. cit. e degli artt. 1 e 18 del disciplinare, difetto di istruttoria, omessa verifica dell’anomalia, anomalia dei costi di mano d’opera, violazione della par condicio; l’operatore con la propria offerta avrebbe completamente stravolto il costo di manodopera rispetto ai costi di manodopera già indicati dalla stazione appaltante, pari ad euro 33.905,63, aumentandoli del 235,47%; il risultato economico che ne deriverebbe sarebbe insostenibile; inoltre, la sentenza ignorerebbe che la stazione appaltante, nella relazione depositata a seguito dell’ordinanza cautelare del T.A.R., ha dichiarato di aver ritenuto che il costo della manodopera dovesse essere assoggettato al ribasso, riducendo autonomamente i euro 113.750,56 dichiarati dall’aggiudicataria a euro 77.471,99, in violazione dell’art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023.


Con memoria di costituzione, la controinteressata nel resistere ha riproposto le censure del ricorso incidentale assorbito in primo grado: violazione dell’art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, nonché dei punti 1, 4 e 15 del disciplinare di gara, eccesso di potere per carenza istruttoria e violazione dell’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.

All’udienza di discussione del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. L’appello è infondato.

II. Quanto al primo motivo, come già evidenziato in sede cautelare, le censure sono smentite per tabulas.


AN.SA. s.r.l. ha espressamente indicato, tanto nella propria dichiarazione del costo della manodopera (che la stessa ricorrente ha prodotto in I grado, doc. sub 11), quanto nella domanda di partecipazione alla gara, il CCNL applicato ai lavoratori che sarebbero stati impegnati nell’appalto.

Nella “DICHIARAZIONE COSTI DELLA MANODOPERA”, seconda colonna, contenente i campi per l’indicazione del “CCNL applicato e livello di Inquadramento Contrattuale”, risulta indicato il contratto della “Edilizia” (corrispondente a quello previsto al punto 1 del disciplinare di gara, cfr. all. 2 del fascicolo T.A.R. della ricorrente), con la corrispondente specificazione dei livelli di inquadramento di ciascuna unità di personale il cui impiego è previsto nell’esecuzione dei lavori.

Nella domanda di partecipazione alla gara la AN.SA. s.r.l. ha testualmente indicato “… il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato Edilizia Artigianato” (cfr. pag. 10 della domanda di partecipazione, all. 2 fascicolo T.A.R. AN.SA. s.r.l.).

Per quanto attiene, invece, alla mancata allegazione della tabella retributiva del CCNL di riferimento di cui si duole l’appellante, vale notare che, come oltretutto precisato dalla stessa stazione appaltante nella relazione trasmessa in esito all’ordinanza interlocutoria del T.A.R. e come peraltro era già stato evidenziato in sede di discussione orale della domanda cautelare, tale adempimento non risulta previsto nel disciplinare di gara a pena di esclusione. Peraltro, il costo orario del personale indicato dalla AN.SA. s.r.l. risulta coincidente con quello delle tabelle ministeriali cui fanno riferimento gli artt. 41, comma 13, e 110 del d.lgs. n. 36/2023.

III. Con riguardo al secondo motivo di appello, anche questo non può essere condiviso.


La circostanza che il costo stimato dalla aggiudicataria sia superiore a quello che era stato indicato nel disciplinare di gara, chiaramente al fine garantire la tutela dei lavoratori, non può essere considerato sintomo di irragionevolezza, né può costituire di per sé indice di contraddittorietà o di anomalia dell’offerta ma trova giustificazione proprio nella formulazione dell’offerta (monte ore e personale impiegato) in ragione del CCNL utilizzato (Edilcassa Sicilia), corrispondendo al Piano di sicurezza e coordinamento (cfr. all. 3, pag. 7 del fascicolo T.A.R. della AN.SA. s.r.l.).

IV. Né possono trovare ingresso nella presente fase di appello ulteriori censure circa l’asserito ribasso operato. Tuttavia, per completezza, sul punto, l’Amministrazione in primo grado ha richiamato l’art. 41, comma 14, del codice dei contratti, che prevede “la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” (cfr. C.d.S., Sez. V, sentt. nn. 9254 e 9255 del 19 novembre 2024).

Sul punto, vale richiamare anche la delibera ANAC, n. 528 del 15 novembre 2023, nell’ambito di un parere di precontenzioso, laddove ha affermato che: “La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo”. Tale interpretazione del dettato normativo, secondo l’Anac, “consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera – che costituisce la ratio della previsione dello scorporo dei costi della manodopera, evincibile dal criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, comma 1, della legge delega (l. n. 78/2022) – con la libertà di iniziativa economica e d’impresa, costituzionalmente garantita, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante negli atti di gara. Tra l’altro, solo seguendo tale impostazione, si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023)…”.

V. Ne deriva che l’appello principale deve essere respinto, dovendo essere assorbite le censure del ricorso incidentale riproposte in appello.

VI. Le spese del presente grado, come determinate in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento in favore della controinteressata costituita delle spese del presente grado di giudizio, che sono determinate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


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