La responsabilità genitoriale è un dovere non rinunciabile. Il genitore che abbandona le funzioni rischia la decadenza e conseguenze penali. L’unica via è chiedere l’affidamento esclusivo all’altro. Ecco le regole.
Un padre, dopo la separazione, smette di vedere i figli. Non si presenta agli incontri, non risponde alle chiamate, non partecipa alle decisioni sull’istruzione o sulla salute. A un certo punto dichiara di voler “rinunciare all’affidamento”. Può farlo? E se lo fa, cosa gli succede?
La risposta del diritto italiano è sostanzialmente negativa, ma richiede una distinzione fondamentale: la responsabilità genitoriale ha due facce — un diritto e un dovere — e le regole sono diverse per ciascuna.
La domanda su se un genitore possa rinunciare all’affidamento dei figli tocca uno dei principi più consolidati del diritto di famiglia italiano: la genitorialità non è una posizione soggettiva disponibile che si può dismettere unilateralmente. È un munus — una funzione — che l’ordinamento attribuisce nell’interesse del figlio, non dei genitori.
Diritto e dovere: la distinzione fondamentale
La Cassazione, con la sentenza n. 6471/2020, ha chiarito che la posizione del genitore si articola in due componenti distinte con regole diverse.
Come diritto, la responsabilità genitoriale è tutelabile nei confronti dell’altro genitore che la ostacoli, ed è rinunciabile(abdicabile) dal titolare. Il genitore può scegliere di non esercitare il proprio diritto di visita: nessuno può costringerlo fisicamente a presentarsi agli incontri con i figli. Questo aspetto non è coercibile.
Come dovere, invece, la responsabilità genitoriale non è derogabile unilateralmente e non può essere imposta all’altro genitore in via coattiva. Il genitore non può semplicemente decidere di non essere più genitore. Il Tribunale di Nola (n. 665/2020) ha affermato con chiarezza che “i genitori non possono abdicare in merito, ma devono impegnarsi a esercitare la potestà nel migliore dei modi, tenuto conto che si tratta di prendere decisioni che coinvolgono la vita dei figli, in ogni momento e in ogni suo aspetto”.
La sintesi pratica è questa: il diritto di visita non è coercibile nella sua componente attiva, ma il dovere genitoriale non può essere abbandonato senza conseguenze.
La responsabilità genitoriale condivisa: la regola di sistema
Il sistema normativo vigente — fondato sugli artt. 337-ter e 337-quater cod. civ. — è costruito sul principio di responsabilità genitoriale condivisa come regola, e sull’affidamento esclusivo come eccezione motivata dal giudice. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, indipendentemente da dove il figlio vive prevalentemente.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli — istruzione, educazione, salute, residenza — sono assunte di comune accordo tra i genitori. Questo sistema risponde all’interesse del minore, non alla volontà dei genitori: non è disponibile unilateralmente da nessuno dei due.
Le conseguenze del mancato esercizio: cosa rischia il genitore assente?
La Cassazione n. 6471/2020 è esplicita: il mancato esercizio del diritto di visita non è privo di conseguenze giuridiche. La dismissione delle funzioni genitoriali espone il genitore a una serie di rischi concreti.
Sul piano civile, le conseguenze possono essere: l’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore ai sensi dell’art. 337-quater cod. civ.; la decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 cod. civ., quando la condotta del genitore è pregiudizievole per il figlio; l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 333 cod. civ.
Sul piano penale, il genitore che abbandona le proprie funzioni genitoriali rischia di rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 cod. pen., quando le condotte si traducono in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali tale da porre seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
L’unica strada formalmente corretta: chiedere l’affidamento esclusivo
Se un genitore non intende o non riesce a esercitare attivamente le proprie funzioni genitoriali, l’unica via giuridicamente corretta non è la rinuncia unilaterale ma la richiesta al giudice dell’affidamento esclusivo in favore dell’altro genitore, ai sensi dell’art. 337-quater cod. civ.
Ciascun genitore può chiedere in qualsiasi momento l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni previste dalla legge. Il giudice valuta la domanda nell’interesse del minore e, se la accoglie, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante.
Tuttavia, anche in questo caso non si tratta di una vera rinuncia alla genitorialità. Il genitore non affidatario mantiene il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli, e può ricorrere al giudice se ritiene che l’altro genitore stia prendendo decisioni pregiudizievoli per il loro interesse. Si tratta di una redistribuzione delle funzioni operative di cura quotidiana, non di un’uscita definitiva dalla genitorialità.
L’obbligo di mantenimento non cessa mai
Un punto fondamentale che nessuna forma di “rinuncia” o disimpegno può eliminare: l’obbligo di mantenimento dei figli.
L’art. 337-ter cod. civ. stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, indipendentemente dalla modalità di affidamento. La giurisprudenza di merito ha costantemente confermato che la dismissione del ruolo genitoriale attivo — anche totale — non esonera dal contributo economico verso la prole. Chi smette di vedere i figli continua a dover pagare il mantenimento. Chi non lo fa commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 cod. pen.
Un esempio pratico per chiarire il quadro
Un padre separato decide di trasferirsi all’estero per lavoro e comunica all’ex moglie di non voler più avere rapporti con i figli. Non si presenta agli incontri, non paga il mantenimento, non partecipa alle decisioni scolastiche.
Dal punto di vista giuridico, questa condotta espone il padre a conseguenze precise: l’ex moglie può chiedere al giudice l’affidamento esclusivo, che verrà probabilmente accordato. Il giudice può limitare o revocare la responsabilità genitoriale del padre ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ. L’omesso mantenimento configura il reato di cui all’art. 570 cod. pen. La dismissione totale delle funzioni genitoriali — a seconda della gravità e delle conseguenze per i figli — può configurare ulteriori profili di responsabilità penale.
Il padre, in sostanza, non può legalmente “uscire” dalla genitorialità: può scegliere di non esercitarla, ma l’ordinamento gli attribuisce comunque obblighi e responsabilità che restano in capo a lui finché non interviene un provvedimento giudiziale che li ridistribuisca.
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Angelo Greco
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