Contraffazione di un documento originale e creazione di un atto dal contenuto totalmente falso: cosa prevede la legge per la falsità di pubblici ufficiali e privati.
Nel complesso mondo del diritto penale, la tutela della veridicità dei documenti riveste un ruolo fondamentale per garantire la certezza dei rapporti giuridici. Quando si parla di alterazione della verità, spesso si genera confusione tra concetti che, seppur simili nel nome, presentano divergenze sostanziali sia nella condotta illecita che nelle conseguenze sanzionatorie. Comprendere qual è la differenza tra falsità materiale e ideologica è fondamentale non solo per gli addetti ai lavori ma per chiunque si trovi a gestire atti, contratti o certificazioni.
La legge italiana, infatti, distingue nettamente l’ipotesi in cui venga contraffatta la struttura fisica di un documento da quella in cui, pur essendo il documento genuino nella sua forma, esso contenga dichiarazioni non veritiere. Nelle righe che seguono analizzeremo nel dettaglio le due fattispecie, chiarendo qual è la differenza tra falsità materiale e ideologica, quando si configura il reato, quali sono le responsabilità del pubblico ufficiale rispetto al privato cittadino e come il legislatore ha deciso di intervenire depenalizzando alcune condotte specifiche.
Falso ideologico e materiale: differenza
Un documento può tradire questa fiducia in due modalità principali, che costituiscono lo spartiacque tra le due categorie giuridiche in esame.
Da un lato, si può verificare una discrepanza tra ciò che è scritto nell’atto e la realtà fattuale dei fatti: si pensi al caso di un pubblico ufficiale che attesti che una determinata operazione è avvenuta in sua presenza quando, in realtà, egli si trovava altrove.
In questo scenario, il documento è “vero” nella sua provenienza (l’autore è realmente chi appare essere), ma è “falso” nel contenuto narrativo. Si tratta pertanto di un falso ideologico.
Dall’altro lato, la falsità può riguardare la genuinità stessa del supporto o della sua paternità. Si verifica quando un documento nasce in un modo e viene successivamente manipolato oppure quando viene creato attribuendolo a un autore che non lo ha mai redatto. In questi casi si parla di falso materiale.
La distinzione, quindi, si gioca sul piano del contenuto contro quello della forma esteriore: se nel primo caso si mente “dentro” l’atto, nel secondo si manipola l’atto stesso o la sua attribuzione.
Questa bipartizione è essenziale perché le risposte dell’ordinamento variano sensibilmente a seconda che si tratti di un problema di contenuto (ideologico) o di struttura (materiale).
Falsità materiale: cos’è e come funziona?
La falsità materiale rappresenta forse la forma più intuitiva di falso, quella che nell’immaginario collettivo viene associata alla contraffazione fisica.
Questa fattispecie si concretizza quando si interviene sulla materialità del documento, alterandone le caratteristiche esteriori in modo da far apparire come genuino qualcosa che non lo è, oppure modificando un documento che in origine era vero.
Si possono individuare due macro-categorie di condotte che integrano il falso materiale:
- la prima è la contraffazione vera e propria, che si ha quando un soggetto forma un documento interamente falso (ad esempio, stampando una falsa licenza edilizia) o quando attribuisce la paternità di un atto a un soggetto diverso da quello reale (come nel caso di chi firma un contratto imitando la grafia di un’altra persona);
- la seconda condotta è l’alterazione: in questo caso, il documento esiste ed è originariamente vero, ma viene modificato successivamente alla sua stesura definitiva.
Si immagini l’ipotesi in cui, all’interno di un accordo scritto, venga aggiunta postuma una clausola non prevista, o venga “ritoccata” una cifra, magari trasformando un “100” in “1000” o cambiando una data.
In tutte queste ipotesi, ciò che rileva non è tanto se il contenuto sia vero o falso in astratto ma il fatto che il documento, nella sua fisicità, non rispecchi più la volontà originale dell’autore o provenga da chi non ne è affatto l’autore.
È importante notare che per la configurazione del falso materiale non è necessario che il contenuto sia falso: anche se si modifica un atto per inserire una circostanza vera, ma non presente nell’originale, si commette comunque un falso materiale perché si è alterata la prova documentale.
Falsità ideologico: cos’è e come funziona?
Spostando l’attenzione sulla falsità ideologica, ci si trova di fronte a una dinamica più sottile e insidiosa.
Qui il documento è formalmente ineccepibile: non presenta cancellature, non è stato alterato fisicamente dopo la sua redazione e proviene effettivamente dal soggetto che risulta averlo firmato. Tuttavia, esso è “menzognero”, ovvero racconta una realtà diversa dal vero.
La falsità ideologica si realizza, dunque, quando l’autore dell’atto, pur essendo legittimato a redigerlo, attesta fatti non corrispondenti al vero o tace circostanze che avrebbe avuto il dovere di riferire.
Si pensi al carabiniere intervenuto a seguito della segnalazione di un sinistro che riporta a verbale fatti non veritieri.
In questi frangenti, il documento non è stato contraffatto (è stato scritto proprio dall’autore) ma è ideologicamente falso perché tradisce la sua funzione di rappresentazione fedele della realtà.
La differenza sostanziale rispetto al falso materiale risiede quindi nel fatto che l’atto è genuino nella sua provenienza ma veridicamente infedele nel suo contenuto rappresentativo.
Come funziona il falso commesso dal pubblico ufficiale?
La qualifica soggettiva dell’autore del falso è determinante per stabilire la gravità della condotta. Il legislatore guarda con particolare severità alle falsità commesse dal pubblico ufficiale, in quanto egli è il garante della fede pubblica e i suoi atti sono destinati a fare prova legale fino a querela di falso.
Per quanto riguarda la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, il Codice Penale punisce severamente colui che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma un atto falso o altera un atto vero. La pena prevista è la reclusione, che può variare sensibilmente in base alla natura dell’atto.
Si pensi a un funzionario dell’anagrafe che modifichi un certificato di nascita o a un agente di polizia che alteri un verbale.
Anche la contraffazione di certificati o autorizzazioni amministrative rientra in questa sfera punitiva.
Passando alla falsità ideologica del pubblico ufficiale, il reato scatta quando questi, ricevendo o formando un atto, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, oppure riporta dichiarazioni mai ricevute o diverse da quelle effettive. È punibile anche l’omissione di dichiarazioni ricevute.
Questo rigore si estende anche agli esercenti una professione sanitaria o forense o un servizio di pubblica necessità: il medico che certifica una patologia inesistente per favorire un paziente (magari per fargli ottenere giorni di malattia indebiti o benefici assicurativi) risponde penalmente di falso ideologico in certificati, poiché tradisce la funzione pubblica di accertamento della verità clinica.
Come funziona il falso commesso da un privato?
La posizione del privato cittadino è trattata diversamente rispetto a quella del pubblico ufficiale, sebbene non sia esente da conseguenze penali in determinati contesti. La legge opera una distinzione fondamentale basata sul tipo di documento oggetto della falsificazione.
Se un privato commette una falsità materiale su un atto pubblico (ad esempio, altera un testamento pubblico o un verbale di polizia), egli risponde del reato previsto per il pubblico ufficiale, ma con una pena ridotta. Questo perché, pur non avendo la qualifica pubblica, ha aggredito un bene giuridico di rilevanza pubblica.
Per quanto concerne la falsità ideologica, il privato è punibile penalmente solo quando la legge gli impone specificamente l’obbligo di dire la verità in un atto destinato a provare determinati fatti.
È il caso dell’autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) resa all’Inps o all’Agenzia delle Entrate, oppure delle dichiarazioni rese all’ufficiale di stato civile per la formazione di un atto di nascita.
La falsità commessa dal privato in una scrittura privata (un documento redatto e firmato tra privati senza l’intervento di un pubblico ufficiale, come un contratto di locazione non registrato o una ricognizione di debito) non costituisce reato.
Se un soggetto forma una scrittura privata falsa o ne altera una vera per trarne vantaggio o recare danno altrui, non andrà incontro a un processo penale e al carcere, ma sarà soggetto unicamente a sanzioni civili, oltre all’eventuale risarcimento del danno alla parte lesa.
Allo stesso modo, è stato depenalizzato l’abuso del foglio firmato in bianco: se un soggetto entra in possesso di un foglio firmato da un’altra persona e vi scrive sopra un contenuto diverso da quello pattuito, creando così un impegno giuridico non voluto dal firmatario, tale condotta non ha più rilevanza penale.
La tutela della vittima, in questi casi specifici di falso in scrittura privata e abuso di foglio in bianco, si sposta interamente sul piano civile, dove sarà necessario agire per ottenere l’annullamento dell’atto e il ristoro economico dei danni subiti.
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Mariano Acquaviva
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