Bar e ristoranti hanno adempimenti antincendio meno severi di quelli previsti per discoteche e sale da ballo: scopri quando si applica il D.P.R. 151/2011 e quali obblighi deve rispettare il gestore.
La prevenzione incendi nei locali aperti al pubblico non segue regole uguali per tutti i tipi di esercizi. Un bar o un ristorante, infatti, non è automaticamente soggetto alla stessa normativa di una discoteca o di una sala da ballo.
La differenza non è solo formale, ma incide sugli adempimenti obbligatori, sulle autorizzazioni necessarie e sulla responsabilità del gestore che non rispetta queste norme.
Dopo la tragedia di Crans-Montana, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – è intervenuto con una circolare di chiarimento (n. 676 del 15 gennaio 2026) per fornire criteri uniformi e superare prassi applicative disomogenee sul territorio nazionale.
Vediamo, in modo chiaro, cosa è previsto per bar e ristoranti da un lato e discoteche e sale da ballo dall’altro.
Bar e ristoranti: perché in genere non rientrano nel D.P.R. 151/2011
La circolare dei Vigili del Fuoco ribadisce un principio fondamentale:
Bar e ristoranti non sono, di per sé, attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011, perché non compaiono nell’Allegato I del decreto.
Questo significa che, in via generale, il gestore:
- non deve presentare la SCIA antincendio;
- non è sottoposto al controllo preventivo dei Vigili del Fuoco come “attività soggetta” a tali obblighi.
Attenzione però: ci sono delle importanti eccezioni (che esamineremo dettagliatamente nel prosieguo), e sin d’ora possiamo dire che il fatto che bar e ristoranti non siano espressamente elencati nel D.P.R. 151/2011 non significa assenza totale di obblighi.
Restano infatti soggetti agli adempimenti antincendio:
- le attività a servizio (ad esempio impianti di produzione di calore oltre 116 kW);
- i bar o ristoranti inseriti all’interno di attività soggette, come centri commerciali, alberghi, strutture complesse.
Quali regole antincendio si applicano a bar e ristoranti
Poiché non esiste una regola tecnica verticale specifica per bar e ristoranti, la sicurezza antincendio è affidata a un principio chiave: la valutazione del rischio incendio.
Il riferimento normativo
La valutazione deve essere svolta secondo il D.M. 3 settembre 2021, che consente due percorsi alternativi:
- applicazione del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015);
- applicazione del “Minicodice” (Allegato I al D.M. 3 settembre 2021), se l’attività è a basso rischio.
È il datore di lavoro/gestore a dover:
- individuare i rischi di incendio;
- definire le misure di prevenzione e protezione;
- stabilire le corrette condizioni di esercizio in sicurezza.
Cos’è il “Minicodice” e quando si applica
Il cosiddetto “Minicodice” (D.M. 3 settembre 2021, Allegato I) rappresenta il quadro normativo semplificato per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro che non sono soggetti ai controlli obbligatori dei Vigili del Fuoco e che presentano un basso rischio di incendio.
Ecco i criteri e le misure specifiche stabiliti per i locali a basso rischio, come bar e ristoranti, alla luce della recente Circolare 678/2026.
I presupposti fondamentali includono:
piano di posizionamento: il locale deve essere situato a quote comprese tra meno 5 metri e più 12 metri rispetto al piano di campagna.
Anche se il locale è classificato a “basso rischio” e non è soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco, il datore di lavoro è obbligato a redigere un piano di emergenza se si verifica una di queste condizioni:
-
sono occupati almeno 10 lavoratori;
-
il locale è aperto al pubblico con la presenza contemporanea di più di 50 persone, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Musica, karaoke ed eventi: quando il bar resta bar
Uno dei punti più delicati riguarda le attività accessorie di intrattenimento.
La circolare richiama il D.M. 19 agosto 1996, che esclude dal proprio campo di applicazione:
- i pubblici esercizi con musica senza ballo e senza spettacolo;
- i locali con karaoke o strumenti musicali, a precise condizioni (che esporremo nel prosieguo).
L’attività resta qualificabile come bar o ristorante se:
- non esistono sale appositamente allestite per le esibizioni;
- la capienza della sala non supera 100 persone;
- la musica è accessoria e non prevalente rispetto alla somministrazione.
In questi casi non scattano le regole del pubblico spettacolo.
Quando scatta la normativa per discoteche e sale da ballo
Il quadro cambia radicalmente quando l’intrattenimento diventa l’attività principale.
Secondo la circolare, rientrano nei locali di pubblico spettacolo quelli caratterizzati da:
- intrattenimento prevalente;
- elevato affollamento;
- permanenza prolungata del pubblico;
- assetti, impianti e layout pensati per lo spettacolo o il ballo.
In questi casi si applicano norme più severe, tra cui principalmente:
- gli artt. 68 e 80 TULPS – Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (verifica di agibilità);
- il D.M. 19 agosto 1996 oppure la più recente RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi;
- il D.P.R. 151/2011, attività n. 65 (locali con capienza > 100 persone o superficie > 200 mq).
Discoteche e sale da ballo sono sempre attività soggette, con obbligo di SCIA antincendio e controlli dei Vigili del Fuoco.
Il criterio decisivo: come funziona davvero il locale
Un chiarimento importante della circolare è che non conta solo l’insegna, o la denominazione formale, ma il modo concreto di esercizio dell’attività.
Il tecnico e i Vigili del Fuoco devono valutare questi elementi fattuali:
- gestione dell’affollamento;
- disposizione degli spazi;
- impianti e attrezzature;
- frequenza e tipologia degli eventi.
Ad esempio, un locale classificato come bar che modifica layout, capienza o organizzazione per ospitare stabilmente eventi danzanti può cambiare qualificazione giuridica, con conseguenze immediate sugli obblighi antincendio.
In particolare, nei bar e ristoranti, secondo i chiarimenti ministeriali musica dal vivo e karaoke non fanno scattare automaticamente le regole del pubblico spettacolo se la musica dal vivo avviene senza ballo, il karaoke non si svolge in sale dedicate e la capienza del locale non è superiore a 100 persone; tutto questo purché l’intrattenimento resti accessorio rispetto alla somministrazione.
Dunque, bisogna fare attenzione: se cambiano layout, capienza o modalità di gestione del pubblico, l’inquadramento va rivalutato. L’analisi del tecnico antincendio deve, quindi, andare oltre la forma, verificando se il “cambio di passo” gestionale impone nuove misure di salvaguardia per gli occupanti.
Gestione dell’emergenza: non solo lavoratori, ma tutti gli occupanti
Un altro punto centrale riguarda la gestione dell’emergenza antincendio.
La normativa attuale non guarda più solo ai lavoratori (che comunque rimangono compresi: il DVR – Documento di Valutazione dei Rischi, è sempre necessario), ma a tutte le persone presenti.
Quando è obbligatorio il piano di emergenza
Il D.M. 2 settembre 2021 impone il piano di emergenza antincendio se:
- sono presenti almeno 10 lavoratori;
- il locale è aperto al pubblico con oltre 50 persone presenti contemporaneamente;
- l’attività rientra tra quelle del D.P.R. 151/2011.
Come si calcola l’affollamento del locale
Il piano deve considerare:
- clienti;
- visitatori;
- persone con esigenze speciali (mobilità ridotta, disabilità, ecc.).
Dunque la pianificazione dell’emergenza non è più legata esclusivamente alla dimensione aziendale in termini di dipendenti, ma si sposta decisamente verso il concetto di “affollamento complessivo”. Questo è essenziale per garantire che la sicurezza non sia solo sulla carta, ma operativa quando il locale è pieno.
Il calcolo della soglia: chi sono gli “occupanti”?
Uno degli errori più comuni è calcolare la necessità del piano di emergenza basandosi solo sul personale in turno. La normativa attuale chiarisce che il parametro fondamentale è la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
Per “occupanti” si intendono tutte le persone presenti nell’attività a qualsiasi titolo, includendo:
Inclusività e gestione delle esigenze speciali
Il piano di emergenza non può essere un documento standard, ma deve rispondere al principio di inclusività. La pianificazione deve esplicitare sistematicamente indicazioni specifiche per le persone con esigenze speciali (disabilità motorie, sensoriali, anziani o bambini).
L’obiettivo è garantire una gestione dell’emergenza realmente orientata alla tutela della vita umana per chiunque si trovi all’interno del locale al momento dell’evento.
In contesti affollati, gli addetti alla sicurezza antincendio non devono limitarsi a saper usare un estintore. La loro funzione diventa proattiva e preventiva, in quanto sono tenuti a compiere queste attività:
Inoltre, la loro formazione e il loro numero devono essere coerenti con lo specifico scenario di rischio dell’attività e con i picchi di affollamento previsti.
Responsabilità del gestore: perché la distinzione è cruciale
Sbagliare classificazione e inquadramento del locale non è un errore formale, ma ha conseguenze dirette sull’inadempimento degli obblighi antincendio previsti. Può comportare:
- sanzioni amministrative e penali;
- sospensione e chiusura dell’attività;
- responsabilità aggravate, anche di tipo penale, in caso di incendio.
La circolare richiama espressamente il dovere del gestore di:
- mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate;
- adeguare costantemente le misure antincendio all’evoluzione dell’attività.
Bar o locale di pubblico spettacolo? Come capirlo subito
Se hai dei dubbi sull’inquadramento corretto del tuo locale e sulle conseguenti norme antincendio da rispettare, chiediti questo:
- l’intrattenimento (musica, DJ, ballo, spettacoli) è accessorio o centrale?
- il pubblico viene principalmente per consumare o per assistere/partecipare a eventi?
- il locale è organizzato con pista da ballo, luci scenografiche, impianti audio potenti, gestione dell’affollamento?
La regola base è questa: se l’intrattenimento è prevalente, il locale non è più un semplice bar o ristorante, ma rientra nei locali di pubblico spettacolo, con applicazione delle regole antincendio dedicate.
In sintesi
Bar e ristoranti
- non soggetti di regola al D.P.R. 151/2011;
- sicurezza definita tramite valutazione del rischio incendio;
- musica e karaoke ammessi se accessori e con capienza ≤ 100 persone.
Discoteche e sale da ballo
- sempre locali di pubblico spettacolo;
- soggetti a TULPS, D.P.R. 151/2011 e regole tecniche dedicate;
- obbligo di SCIA antincendio e verifiche dei Vigili del Fuoco.
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Paolo Remer
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