Che cos’è la ripetizione dell’indebito?


Qual è la differenza tra indebito oggettivo e soggettivo? Quando sorge il diritto di ottenere la restituzione di ciò che è stato pagato per errore?

Con l’aumento delle transazioni digitali (bonifici, carte di credito, ecc.) sbagliare il destinatario o pagare un debito inesistente è un rischio sempre più concreto. In queste ipotesi, le regole sulla ripetizione dell’indebito vengono in soccorso a chi ha commesso l’errore, consentendogli di chiedere la restituzione di un pagamento effettuato senza una valida causa giuridica. Questo meccanismo legale, noto anche come ripetizione dell’indebito, mira a riequilibrare i rapporti economici garantendo che nessuno possa arricchirsi a danno altrui. Esploriamo in dettaglio cosa prevede la legge quando si versa una somma di denaro o si esegue una prestazione non dovuta.

Che cosa si intende per pagamento non dovuto?

Secondo la normativa italiana, si configura un “pagamento non dovuto” – tecnicamente un indebito – ogni volta che un soggetto esegue una prestazione patrimoniale in assenza di un obbligo legale valido che giustifichi tale versamento.

In queste situazioni, la legge stabilisce chiaramente che chi ha effettuato il pagamento ha il diritto di ottenere la restituzione di quanto corrisposto. Di conseguenza, su colui che ha ricevuto la somma non dovuta sorge automaticamente l’obbligazione di restituirla.


La casistica del pagamento non dovuto si articola in due forme principali, distinte a seconda che l’inesistenza del debito sia riferita all’obbligazione in sé o al soggetto che effettua il pagamento. Queste due fattispecie sono l’indebito oggettivo e l’indebito soggettivo.

Quando si parla di indebito oggettivo?

Si parla di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) quando il debito non esiste affatto. In pratica, non era dovuta alcuna prestazione né da parte di chi l’ha eseguita né da parte di qualsiasi altra persona. L’obbligazione, in sostanza, era inesistente.

Si immagini, ad esempio, il caso di un acquirente che, a fronte di un acquisto rateale di un bene, paga 12 rate pur avendo pattuito l’obbligo di versarne solo 10. Le ultime due rate costituiscono un indebito oggettivo e l’acquirente ha pieno diritto di richiederne la restituzione.

L’inesistenza del debito può manifestarsi in due modi:

  • originaria, quando manca fin dall’inizio un fondamento giuridico, una “causa”, che giustifichi l’esecuzione del pagamento (come nell’esempio delle due rate in eccesso);
  • sopravvenuta, quando la causa del rapporto, inizialmente esistente, è venuta meno in un momento successivo. È il caso, ad esempio, di un contratto che viene annullato o dichiarato nullo dopo che una delle parti aveva già eseguito il suo pagamento.

Una situazione equiparata all’indebito oggettivo è quella in cui un debito esiste ma viene erroneamente pagato a una persona diversa dal legittimo creditore.

Chi paga a un soggetto non autorizzato, in effetti, non ha estinto il proprio debito originario e ha dunque versato una somma a una persona che non ne aveva diritto. Per questo motivo, anche in tale ipotesi, chi ha ricevuto il pagamento ingiustamente è tenuto alla restituzione.


Quando c’è indebito soggettivo?

L’indebito soggettivo (art. 2036 cod. civ.) si verifica quando il debito esiste ma chi paga non è il vero debitore. In pratica, un soggetto versa erroneamente una somma per estinguere un debito altrui, credendo per sbaglio di esserne l’obbligato.

Affinché chi ha pagato un debito non suo abbia diritto alla restituzione, la legge pone una condizione fondamentale: l’errore commesso deve essere scusabile.

Si pensi al caso in cui un familiare, vedendo una notifica di pagamento, versi la somma al creditore convinto erroneamente che il debito sia a proprio carico o faccia capo a un’azienda di cui è responsabile. Se l’errore è considerato scusabile, il soggetto ha diritto di riottenere il denaro dal creditore che l’ha ricevuto.

Nel caso in cui l’errore di chi ha pagato il debito altrui non sia ritenuto scusabile – ad esempio, per grave negligenza o evidente distrazione da parte di colui che esegue il pagamento – il diritto alla restituzione viene meno.

Questo perché, in tale circostanza, la legge preferisce tutelare il creditore che, a tutti gli effetti, ha ricevuto quanto gli era dovuto per estinguere il debito esistente. Non essendo giusto penalizzare il creditore per l’errore altrui, questi può trattenere la somma.

In questa ipotesi, chi ha pagato ha comunque uno strumento per recuperare il denaro: egli infatti subentra nei diritti che il creditore aveva nei confronti del vero debitore. Si tratta della surrogazione legale.


In pratica, chi ha sbagliato non potrà chiedere la restituzione al creditore, ma potrà pretendere la restituzione dal debitore effettivo che, grazie al suo pagamento, è stato liberato dall’obbligazione.

Quando non c’è diritto alla ripetizione dell’indebito?

Esistono situazioni in cui, pur essendosi verificato un indebito soggettivo, il creditore può legittimamente rifiutarsi di restituire la somma senza che sia prevista la surrogazione per chi ha pagato.

Questo si verifica quando il creditore, ricevendo il pagamento da un soggetto diverso dal debitore, abbia agito in buona fede e, fidandosi dell’avvenuto adempimento, si sia privato del titolo o delle garanzie del credito.

Se un creditore, dopo aver ricevuto il pagamento in buona fede da un estraneo, distrugge i documenti contrattuali o le fideiussioni che garantivano il debito, non è tenuto a restituire il denaro a chi ha pagato erroneamente. In tal caso, la tutela del creditore che ha perso le garanzie prevale sul diritto di ripetizione.

In questa particolare ipotesi, tuttavia, chi ha eseguito il pagamento matura il diritto di richiedere la restituzione direttamente nei confronti del vero debitore, il quale si è ingiustamente avvantaggiato della liberazione dal proprio debito senza averlo saldato personalmente.

Il pagamento consapevole di un debito altrui è ripetibile?

È fondamentale distinguere l’indebito soggettivo dal caso in cui un soggetto paghi consapevolmente un debito altrui. In questa seconda ipotesi non si verifica alcun indebito soggettivo e, di conseguenza, non sorge il diritto alla restituzione da parte del creditore.


Se un soggetto decide volontariamente di pagare un debito che sa essere di un’altra persona, il creditore ha tutto il diritto di trattenere la somma, in quanto si tratta dell’esatto adempimento di un debito esistente.

Anche in questo scenario, chi ha pagato non resta privo di tutela. Anche se il creditore non deve restituire nulla, chi ha eseguito il pagamento si surroga nuovamente nei diritti del creditore e ha il diritto di richiedere la restituzione della somma al debitore originario in vece del quale ha agito.




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 Mariano Acquaviva

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