La gestione di apparecchi e congegni per il gioco lecito non impedisce all’impresa di scegliere il regime ordinario IVA. E l’opzione può risultare non soltanto da una comunicazione formale, ma anche dalla dichiarazione fiscale, dalle scritture contabili e, più in generale, dai comportamenti concludenti del contribuente.
È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro una precedente pronuncia della Corte di primo grado.
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a ISI.
Il primo giudice aveva annullato la cartella riconoscendo che l’impresa aveva validamente optato per l’applicazione dell’IVA secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 74, comma 6, del D.P.R. 633/1972. A sostegno di questa conclusione erano stati considerati sia il quadro VO della dichiarazione IVA sia i registri contabili relativi al 2018, nei quali risultava l’applicazione dell’IVA al 22%.
È proprio contro questa ricostruzione che l’Agenzia delle Entrate ha concentrato il proprio appello, contestando la sentenza di primo grado sotto tre profili: difetto di motivazione, errata interpretazione delle norme ed errata valutazione dei fatti.
Il punto centrale della tesi dell’Amministrazione finanziaria riguardava il rapporto tra la disciplina IVA e quella dell’imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi da gioco.
Secondo l’Agenzia, infatti, l’articolo 74, comma 6, del D.P.R. 633/1972 non avrebbe potuto essere letto isolatamente, ma avrebbe dovuto essere interpretato insieme agli articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del D.P.R. 640/1972.
Da questa lettura coordinata sarebbe derivata, secondo l’Ufficio, una conseguenza precisa: per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito disciplinati dall’articolo 110 del TULPS non sarebbe possibile scegliere il regime ordinario di determinazione dell’IVA. L’imposta avrebbe invece dovuto seguire necessariamente la base imponibile forfettaria utilizzata per l’imposta sugli intrattenimenti.
In altre parole, l’Agenzia sosteneva che il particolare meccanismo previsto per questi apparecchi producesse un collegamento tale tra ISI e IVA da impedire all’impresa di “sganciare” quest’ultima dal regime forfettario.
L’Amministrazione aveva poi formulato un secondo motivo, subordinato al primo. Anche ammettendo in astratto la possibilità di optare per il regime ordinario IVA, nel caso concreto l’opzione non sarebbe stata validamente esercitata perché sarebbe mancata la comunicazione alla SIAE o al concessionario prevista dall’articolo 17 del D.P.R. 640/1972.
A questo si aggiungeva un’ulteriore contestazione: secondo l’Agenzia, il contribuente non avrebbe fornito la prova dell’effettiva applicazione del regime ordinario alle specifiche operazioni riconducibili agli apparecchi da gioco. La sola indicazione contenuta nella dichiarazione e la documentazione contabile, nella prospettiva dell’Ufficio, non sarebbero quindi state sufficienti.
La Corte di secondo grado ha respinto tutte queste argomentazioni.
Il Collegio parte dal testo dell’articolo 74, comma 6, del D.P.R. 633/1972. La norma stabilisce effettivamente che, per intrattenimenti, giochi e altre attività ricomprese nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, l’IVA si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa secondo le modalità previste per quest’ultima.
Ma la stessa disposizione contiene una previsione ulteriore decisiva: le singole imprese possono optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.
Per i giudici non esiste nel testo una distinzione che escluda da questa possibilità gli esercenti attività relative agli apparecchi disciplinati dall’articolo 14-bis del D.P.R. 640/1972.
Neppure gli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies richiamati dall’Agenzia conducono, secondo la Corte, a una conclusione diversa. Quelle disposizioni accomunano infatti le modalità di riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’IVA, ma non prevedono espressamente che l’opzione per il regime ordinario IVA sia vietata per gli apparecchi da gioco.
La decisione assume particolare rilievo perché interviene poche settimane dopo una pronuncia della Cassazione specificamente dedicata alla stessa questione.
La Corte richiama infatti l’ordinanza della Cassazione n. 18291, depositata il 6 giugno 2026, relativa a una controversia sulla determinazione forfettaria dell’IVA nell’ambito di un’attività di “sale giochi e biliardi”.
Anche in quel procedimento l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto, in sostanza, che l’impossibilità di scegliere il regime ordinario ai fini dell’ISI per gli apparecchi disciplinati dall’articolo 14-bis dovesse riflettersi automaticamente sull’IVA.
La Cassazione ha definito questa ricostruzione “suggestiva”, ma non coerente con il quadro normativo.
Il passaggio fondamentale è rappresentato dall’autonomia dei due tributi. ISI e IVA possono essere collegate quanto alla base imponibile e alle modalità di riscossione nel regime speciale, ma rimangono imposte distinte. L’assimilazione prevista dal legislatore ai fini della riscossione non comporta necessariamente l’identità del criterio di determinazione dell’imposta.
È proprio l’articolo 74, comma 6, a dimostrarlo: se l’impresa esercita l’opzione prevista dalla norma, l’IVA può essere applicata secondo le regole ordinarie e quindi essere disancorata dal sistema forfettario utilizzato per l’imposta sugli intrattenimenti.
La Cassazione ha inoltre osservato che una interpretazione diretta a rendere obbligatorio il regime forfettario IVA per gli apparecchi da gioco solleverebbe problemi rispetto alla disciplina europea dell’imposta sul valore aggiunto, dal momento che il sistema forfettario rappresenta una deroga rispetto alla disciplina ordinaria di un tributo armonizzato.
Il principio richiamato nella sentenza è quindi netto: il regime forfettario dell’articolo 14-bis riguarda ISI e IVA e le due imposte sono equiparate sotto il profilo della riscossione, ma restano autonome. Di conseguenza, il contribuente può optare per il regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74, comma 6, e tale scelta può essere ricavata anche da comportamenti concludenti.
Ed è proprio quest’ultimo elemento a far cadere anche il secondo fronte dell’appello dell’Agenzia.
Nel caso esaminato, nella dichiarazione IVA relativa al 2018 risultava compilato il quadro VO e, in particolare, il rigo VO7 dedicato espressamente a “Intrattenimenti e giochi – Applicazione del regime ordinario IVA”. La dichiarazione riportava inoltre operazioni imponibili, imposta a debito, IVA detraibile e IVA dovuta secondo il regime ordinario.
A ciò si aggiungeva la contabilità del 2018, nella quale era indicata l’applicazione dell’IVA nella misura del 22%.
La Corte considera questi elementi coerenti tra loro e sufficienti a dimostrare l’esercizio dell’opzione. L’Agenzia, inoltre, non avrebbe prodotto elementi contrari idonei a dimostrare che il comportamento indicato nella documentazione fosse inesistente o soltanto apparente.
I giudici respingono anche la richiesta di una prova riferita a ogni singola operazione effettuata attraverso gli apparecchi. Una volta accertata l’esistenza dell’opzione in dichiarazione e la presenza di comportamenti contabili coerenti, osserva sostanzialmente il Collegio, il regime ordinario IVA non può essere escluso in via generale soltanto perché l’attività esercitata riguarda apparecchi da gioco.
Non risulta decisiva neppure la mancata comunicazione alla SIAE o al concessionario invocata dall’Amministrazione. La Corte richiama infatti il principio già affermato dalla Cassazione secondo il quale, sulla base del D.P.R. 442/1997, la scelta del regime fiscale applicabile può essere ricostruita attraverso i comportamenti concludenti e le modalità con cui vengono tenute le scritture contabili.
La sentenza di primo grado viene quindi integralmente confermata e l’appello dell’Agenzia delle Entrate respinto. L’Amministrazione è stata inoltre condannata a rimborsare alla controparte 1.200 euro per le spese del secondo grado, oltre agli eventuali accessori di legge.
La pronuncia è significativa soprattutto perché chiarisce il punto sul quale l’Agenzia aveva tentato di ottenere la riforma della decisione di primo grado: il particolare regime previsto per gli apparecchi da gioco non determina, secondo i giudici, una necessaria sovrapposizione tra ISI e IVA. Il collegamento tra i due tributi opera nel regime speciale, ma non cancella la facoltà espressamente riconosciuta dalla normativa IVA di scegliere il sistema ordinario.
Dopo l’ordinanza n. 18291/2026 della Cassazione, la decisione della Corte di Giustizia Tributaria consolida quindi un orientamento particolarmente rilevante per le imprese del settore degli apparecchi da intrattenimento: il regime forfettario costituisce la disciplina applicabile in assenza di una diversa scelta, ma non rende indisponibile l’opzione per l’IVA ordinaria, purché questa emerga in modo effettivo dalla condotta fiscale e contabile dell’impresa.
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