Fine vita, Campana riapre il caso CNR su Libera


La seduta del 30 giugno inserisce nel dossier un fatto materiale: il CNR ha già realizzato un apparato destinato a una persona paralizzata e lo stesso direttore del Dipartimento che lo ha seguito ne descrive la riproducibilità davanti al Parlamento.

Nota redazionale: il testo affronta un fascicolo parlamentare e sanitario. Restano esclusi profili farmacologici, dosaggi, sequenze esecutive e indicazioni utilizzabili fuori da un percorso sanitario e giudiziario.

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Campana riporta il dispositivo nel perimetro del CNR

L’audizione di Campana scioglie il tratto fattuale del fascicolo. Il dispositivo realizzato per Libera viene collocato fuori dal catalogo sanitario e dal mercato dei prodotti con marchio CE. È un apparato su misura, costruito su incarico del Tribunale di Firenze, tarato sulla comunicazione oculare e pensato per custodire l’atto di volontà della paziente.


Il fatto nuovo riguarda la replicabilità. Campana ha dichiarato che lo stesso impianto progettuale consente copie identiche da destinare ad aziende sanitarie o al Servizio sanitario nazionale, con adattamento alla persona. ANSA registra anche il costo indicato in audizione, circa 10mila euro a carico dell’AUSL Toscana Nord Ovest. L’Espresso riporta la distinzione fra apparato su misura e dispositivo medico ai sensi del regolamento europeo.

La frattura con Lenzi nasce dalla parola in commercio

La versione resa da Andrea Lenzi il 16 giugno regge solo se il perimetro viene limitato ai prodotti in vendita: alla presidenza del CNR non risultavano apparati commerciali già reperibili per persone immobilizzate né progetti di quel tipo. Il conflitto nasce quando questa frase viene affiancata al caso Libera, perché quel precedente appartiene a un incarico giudiziario con passaggi interni all’ente.

Campana ha riferito di aver informato la presidenza del CNR e di aver concordato il testo della nota inviata ai giudici. Avvenire attribuisce a quella divergenza l’apertura del caso politico intorno al vertice dell’ente. La contestazione parlamentare nasce da qui: un conto è dire che un prodotto standard manca sul mercato, altra cosa è trattare come marginale un apparato già realizzato dentro un procedimento civile.

Libera resta il precedente che misura tutto il resto

Libera, nome scelto per la comunicazione pubblica della paziente toscana, aveva 55 anni ed era affetta da sclerosi multipla. La sua richiesta risaliva al marzo 2024. Il 9 marzo 2026 il CNR consegnò il dispositivo. Il 17 marzo il Tribunale di Firenze confermò la messa a disposizione dell’apparato. Il 25 marzo la donna lo usò nella procedura di suicidio medicalmente assistito. L’Associazione Luca Coscioni documenta questa sequenza.

La regola giuridica, nel caso Libera, coincide con il vincolo ingegneristico: la persona conservava la capacità di decidere però aveva perso l’uso del corpo in forma incompatibile con i dispositivi ordinari. Il comando oculare ha riaperto lo spazio dell’autosomministrazione, senza trasferire l’atto a un terzo. Per il legislatore questo è il confine che separa suicidio medicalmente assistito ed eterosomministrazione.


Irene trasforma la replicabilità in responsabilità amministrativa

Irene entra nello stesso tracciato con una condizione diversa. Ha 72 anni, vive nel Napoletano ed è affetta da SLA. La commissione dell’ASL Napoli 3 Sud ha riconosciuto nell’ottobre 2025 i requisiti indicati dalla Consulta dopo la domanda del 29 aprile 2025. L’esecuzione amministrativa, già seguita nell’articolo SLA, Irene attende il sistema oculare dopo il sì dell’ASL, si è fermata sulla disponibilità dell’apparato usato in Toscana.

La dichiarazione di riproducibilità entra proprio in questo tratto. Se il sistema viene adattato alla persona, il tema passa dal mercato alla responsabilità di consegna, taratura e collaudo. Per Irene, che comunica con puntatore oculare, il tempo consumato dagli uffici mette sotto pressione la capacità residua che rende ancora autonomo l’atto.

Il Senato ora decide quale testo portare in Aula

La traiettoria parlamentare era già bloccata dal voto del 3 giugno, quando il Senato ha accolto la questione sospensiva sul ddl Bazoli con 88 sì e 59 no, rimandando il testo alle Commissioni. Sky TG24 ha registrato quel passaggio con il riferimento alla richiesta di Fratelli d’Italia e alle parole del presidente di Commissione Franco Zaffini sulle diverse capacità motorie dei pazienti.

Dopo Campana, Forza Italia rilancia la calendarizzazione dell’Aula attraverso Stefania Craxi. Il Sole 24 Ore colloca nello stesso movimento la richiesta del Pd di chiarire quale testo la maggioranza intenda portare avanti. Agenzia Nova riporta la pressione di Ivan Scalfarotto sulle dimissioni di Lenzi, costruita sulla divergenza tra la versione del presidente e quella del Dipartimento CNR.

La Consulta indica il ruolo del Servizio sanitario

La Corte costituzionale ha già fissato il margine giuridico. La sentenza 242/2019 delimita l’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio: persona capace di decisioni libere e consapevoli, patologia irreversibile, sofferenze reputate intollerabili e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, con controllo delle strutture pubbliche del Servizio sanitario e parere del comitato etico territoriale.


La sentenza 132/2025 aggiunge al dossier una regola che pesa sul Parlamento. Quando requisiti e condizioni risultano accertati, il percorso pubblico include il reperimento degli apparati idonei se esistono e l’ausilio nel relativo impiego. Il passaggio Campana dialoga con quella formula: l’assenza di prodotti commerciali lascia aperta la materia istituzionale, perché il tema riguarda gli apparati materialmente realizzabili.

Prodotto in vendita e apparato riproducibile non coincidono

La distinzione tra prodotto in vendita e apparato riproducibile diventa la linea da cui dipende ogni emendamento. Un prodotto marcato e immesso sul mercato segue certificazioni, destinazione d’uso e responsabilità da fabbricante. Un apparato su misura nasce invece dentro una procedura capace di legare progettazione, collaudo e incarico dell’autorità giudiziaria.

Il Parlamento deve scegliere se riconoscere questa seconda via come compito del Servizio sanitario quando una persona è già ammessa. Nel testo di maggioranza, per come contestato dalle opposizioni, il SSN resta ai margini della fase finale. L’emendamento di Forza Italia che richiama il Consiglio nazionale delle ricerche porta invece dentro la legge una domanda materiale: chi deve reperire o far predisporre il sistema quando il paziente conserva solo un comando oculare?

Le parole che separano suicidio assistito ed eterosomministrazione

Nel dibattito pubblico le parole vengono spesso schiacciate. Il suicidio medicalmente assistito presuppone che l’atto resti alla persona capace di decidere. L’eterosomministrazione assegna l’azione a un terzo e richiama l’articolo 579 del codice penale sull’omicidio del consenziente. La sentenza 132/2025 ha dichiarato inammissibile la questione su quel versante e ha richiamato la necessità di cercare prima apparati azionabili dalla persona.

La macchina di Libera tocca esattamente quel confine. Il comando residuo della paziente viene tradotto in un’attivazione compatibile con il paradigma dell’autosomministrazione. Per questa ragione l’audizione del 30 giugno entra nella materia viva della legge: discute l’effettività di un diritto già riconosciuto dalla giurisdizione costituzionale.



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 Junior Cristarella

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