Sembrava un gesto da niente: infilare la mano in una fessura per prendere una pallina da ping-pong. Invece quel movimento, compiuto in un armadietto con un’anta di vetro fuori sede, è costato a uno studente diciottenne di un istituto scolastico di Cosenza una ferita piuttosto seria al polso e un lungo contenzioso giudiziario.
Che oggi si chiude con una sentenza interessante, perché il giudice ha riconosciuto le responsabilità della scuola ma ha anche detto: “Ragazzo, un po’ di attenzione in più potevi mettercela anche tu”.
L’episodio risale al maggio 2015, durante l’ora di educazione fisica. Il ragazzo, che all’epoca frequentava il terzo anno, era andato con due compagni in un ripostiglio dove si teneva l’attrezzatura sportiva. Dentro un armadietto con ante di vetro scorrevoli c’erano le palline per giocare a ping-pong. Peccato che il vetro non fosse perfettamente in sede: tra l’anta e il legno del mobile si era creata una fessura, perché il meccanismo di scorrimento non funzionava a dovere. Per recuperare la pallina, il ragazzo infilò la mano in quello spazio. I ganci dell’anta cedettero, il vetro cadde a terra e si frantumò, e un grosso frammento ferì lo studente al polso sinistro.
La prognosi fu di quindici giorni, ma il ragazzo continuò ad avere problemi: dolori e formicolii al quarto e quinto dito della mano sinistra, tanto da tornare al pronto soccorso due mesi dopo. Nel frattempo, la scuola non gli aveva mai dato risposta, e così una volta raggiunta la maggiore età lo studente aveva deciso di fare causa al Ministero dell’Istruzione, chiedendo un risarcimento di 20mila euro.
Il caso
La vicenda processuale ha visto contrapposti da un lato il ragazzo, rappresentato dal proprio legale e dall’altro il Ministero dell’Istruzione, difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro. Il Ministero, a sua volta, ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice che copriva la responsabilità civile dell’istituto scolastico.
Perché la scuola doveva rispondere? Secondo la giurisprudenza consolidata, quando uno studente si iscrive a un istituto si instaura un vero e proprio rapporto contrattuale: la scuola si impegna non solo a insegnare, ma anche a vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni durante l’orario scolastico. È quello che i giudici chiamano “obbligo di protezione”, che include l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per evitare che lo studente possa farsi del male.
Dalle testimonianze raccolte in aula è emerso un quadro piuttosto chiaro. Un compagno di classe presente al momento dell’incidente ha raccontato che l’anta di vetro non era rotta, ma era “scarrellata”, cioè uscita dalla guida, tanto che tra il vetro e il legno si vedeva uno spazio. Un altro testimone ha confermato: l’armadietto si trovava in uno sgabuzzino dove gli studenti potevano entrare liberamente, perché la porta non veniva mai chiusa a chiave. E soprattutto, nessun insegnante era presente in quel momento. Il docente di educazione fisica, sostituito quel giorno da un collega, aveva lasciato i ragazzi a giocare da soli.
La scuola, insomma, non aveva vigilato. E un arredo scolastico difettoso era rimasto a disposizione degli studenti senza che nessuno se ne preoccupasse.
Le motivazioni del giudice
Il giudice del Tribunale di Catanzaro ha applicato alla vicenda le regole della responsabilità contrattuale. In questi casi, spetta alla scuola dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, o che l’evento era comunque imprevedibile e inevitabile. Il Ministero, però, non è riuscito a fornire questa prova: le testimonianze hanno confermato che il docente non c’era e che l’armadietto era in condizioni non sicure. Come si legge nella sentenza, “l’assenza di lesioni visibili sul vetro non esclude, pertanto, lo ‘scarrellamento’ dell’anta”, e quindi la scuola non può sottrarsi alle proprie responsabilità.
Il giudice ha poi affidato a un consulente tecnico il compito di valutare i danni riportati dallo studente. La perizia ha quantificato il danno biologico permanente in una percentuale del 4%, con un periodo di inabilità temporanea di venti giorni al 50% e quattordici giorni al 25%. Applicando le cosiddette Tabelle di Milano, che i giudici usano come riferimento per i danni di entità modesta, il risarcimento è stato calcolato in 7.608,50 euro.
A questo punto, però, è entrata in gioco un’altra considerazione. Il ragazzo, al momento dell’incidente, aveva diciotto anni: non era più un bambino, ma un giovane adulto in grado di valutare i rischi. E lui sapeva benissimo che l’anta dell’armadietto era difettosa, visto che c’era una fessura ben visibile. Ciononostante, aveva deciso lo stesso di infilarci la mano per recuperare la pallina. Un comportamento che, secondo il giudice, è stato imprudente e ha contribuito in modo significativo a causare l’incidente.
La sentenza richiama l’articolo 1227 del codice civile, che disciplina il concorso di colpa del danneggiato: se chi subisce un danno ha contribuito a provocarlo con la propria negligenza, il risarcimento viene ridotto. Nel caso specifico, “tenuto conto dell’incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato”, il giudice ha deciso di applicare una riduzione del 50%. Il ragazzo, insomma, deve farsi carico per metà di quanto è successo.
La cifra finale che lo studente riceverà è quindi di 3.804,25 euro, quasi la metà di quanto inizialmente calcolato. Il giudice ha invece respinto la richiesta di risarcimento per il cosiddetto danno morale, cioè le sofferenze interiori: secondo la legge, per ottenere quel tipo di risarcimento bisogna fornire prove specifiche delle proprie sofferenze, e nel caso in esame queste prove non sono state portate. La richiesta di risarcimento per le difficoltà lavorative è stata respinta per lo stesso motivo: il consulente tecnico aveva infatti accertato che, dal punto di vista funzionale, la mano del ragazzo non aveva subito limitazioni significative.
Oltre al risarcimento, il Ministero è stato condannato a pagare le spese legali, per un totale di 2.552 euro di compensi professionali più 264 euro di rimborso spese. La compagnia assicurativa, a sua volta, è stata condannata a rimborsare il Ministero per quanto dovuto allo studente, oltre alle spese sostenute dall’amministrazione per difendersi in giudizio.
La sentenza n. 2888/2026, depositata il 30 giugno scorso, lascia intendere che la scuola avrebbe potuto e dovuto fare di più: un armadietto difettoso non dovrebbe restare a disposizione degli studenti, e un insegnante non dovrebbe mai lasciare la classe incustodita. Ma allo stesso tempo, il giudice ha voluto ricordare che anche gli studenti, una volta raggiunta una certa età, hanno il dovere di usare la testa e di non sottovalutare i pericoli, anche quelli che sembrano piccoli e innocui.
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Andrea Carlino
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