Quante opzioni ha l’iscritto al fondo pensione al momento del pensionamento?


Alle due prestazioni tradizionali — capitale e rendita vitalizia — si aggiungono dal 1° luglio e dal 31 ottobre 2026 tre nuove opzioni introdotte dalla legge 199/2025: rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata. L’erogazione in capitale è abbinabile alle altre; le nuove opzioni sono invece incompatibili tra loro ma convertibili in rendita vitalizia.

Fino al 30 giugno 2026, chi arrivava al pensionamento con un montante accumulato nel fondo pensione aveva essenzialmente due strade: incassare tutto o parte del capitale in un’unica soluzione, oppure convertire il montante in una rendita vitalizia. Dal 1° luglio — e dal 31 ottobre per l’erogazione frazionata — il sistema cambia in modo significativo: si aggiungono tre nuove tipologie di prestazione con caratteristiche intermedie, che offrono flessibilità ma richiedono scelte consapevoli.

Cerchiamo di capire quante opzioni ha l’iscritto al fondo pensione al momento del pensionamento, perché la risposta è sei — in alcuni casi — con regole di abbinamento e incompatibilità precise che vale la pena conoscere prima di decidere.

Prima opzione: l’erogazione in capitale

L’erogazione in capitale consente di incassare in un’unica soluzione una parte o — in certi casi — tutto il montante maturato.

La regola generale è che si può incassare in capitale fino al 50% del montante contributivo, destinando il restante 50% a una delle altre forme di prestazione.

Esistono però tre situazioni in cui si può arrivare al 100% in capitale.

La prima: quando la rendita vitalizia che si otterrebbe convertendo almeno il 70% del montante risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale. Questo accade tipicamente con montanti modesti — in genere inferiori a circa 80.000 euro, a seconda delle basi tecniche utilizzate dalla compagnia assicurativa. La logica è che convertire in rendita un capitale così piccolo produce un assegno mensile talmente esiguo da non avere senso previdenziale.

La seconda: gli iscritti alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 possono sempre optare per il 100% in capitale, indipendentemente dall’importo della rendita vitalizia che si otterrebbe. È una previsione di favore per i “vecchi iscritti”.

La terza: quando il montante residuo, dopo l’erogazione parziale in capitale, viene destinato a una delle nuove prestazioni previste dalla legge 199/2025 — rendita a durata definita, prelievi, erogazione frazionata — e si decide di abbinare le due cose.

L’erogazione in capitale è abbinabile a tutte le altre opzioni ed è l’unica prestazione che può essere combinata liberamente con le rimanenti. Le altre prestazioni sono invece incompatibili tra loro.

Seconda opzione: la rendita vitalizia

La rendita vitalizia è la prestazione più tradizionale e quella più coerente con la funzione previdenziale del fondo pensione. Consiste nell’erogazione di un assegno periodico — mensile, trimestrale o annuale, a seconda del fondo — che viene corrisposto fino al decesso dell’iscritto, indipendentemente da quando avviene.

Copre pienamente il rischio di longevità: qualunque sia l’aspettativa di vita effettiva, la rendita continua. Chi vive fino a 100 anni continua a percepire l’assegno; chi muore a 72 anni non ne beneficia a lungo.

La rendita vitalizia può assumere diverse forme aggiuntive, che l’iscritto sceglie al momento del pensionamento. Le principali sono:

La rendita reversibile: in caso di decesso del pensionato, l’assegno — solitamente in percentuale ridotta, tipicamente il 60% o il 70% — continua a essere corrisposto al superstite designato (coniuge, convivente, altro beneficiario indicato). Questa variante offre protezione ai familiari ma riduce l’importo dell’assegno rispetto alla versione base.

La rendita certa per un periodo predeterminato e poi vitalizia: l’assegno viene garantito per un periodo fisso — solitamente 5 o 10 anni — indipendentemente dalla sopravvivenza del pensionato. Se il pensionato muore nei primi anni, l’assegno continua a essere corrisposto agli eredi fino alla scadenza del periodo certo. Dopo quella scadenza, se il pensionato è ancora in vita, la rendita diventa vitalizia nel senso tradizionale.

La rendita con maggiorazione per non autosufficienza: l’assegno aumenta — o diventa erogabile — nel caso in cui il pensionato perda l’autosufficienza e necessiti di assistenza continuativa.

La rendita con controassicurazione: in caso di decesso del pensionato, gli eredi ricevono il capitale residuo — la differenza tra il montante inizialmente convertito in rendita e le rate già percepite. Questa opzione garantisce che il montante non vada “perso” in caso di morte precoce, ma comporta un assegno periodico inferiore rispetto alla versione base.

Terza opzione: la rendita a durata definita

La rendita a durata definita — disponibile dal 1° luglio 2026 — è la più innovativa tra le nuove prestazioni e quella che richiede la comprensione più attenta delle sue caratteristiche.

Funziona così: l’iscritto riceve un assegno periodico per un periodo di tempo predeterminato, legato alla vita residua stimata al momento del pensionamento secondo le tavole di mortalità ISTAT, confermate dalla COVIP. Se a 67 anni la vita residua stimata è 18 anni, la rendita durerà fino ai 85 anni.

Se l’iscritto muore prima della scadenza, il capitale residuo non percepito viene corrisposto al beneficiario eventualmente designato — non agli eredi in senso tecnico, ma a chi è stato indicato secondo le regole del fondo.

Se l’iscritto sopravvive alla scadenza, l’erogazione si interrompe. Questo è il punto critico: la rendita a durata definita non copre il rischio di longevità nel senso pieno del termine, a differenza della rendita vitalizia. Chi vive più a lungo del previsto si trova senza reddito previdenziale dal fondo pensione.

La COVIP ha però stabilito che la rendita a durata definita può essere richiesta anche per una durata superiore alla vita residua stimata. Nel nostro esempio: invece di 18 anni fino a 85 anni, si può scegliere 25 anni fino a 92 anni. Questa scelta riduce l’importo dell’assegno periodico — perché lo stesso montante viene distribuito su un periodo più lungo — ma aumenta la protezione contro la longevità.

Il confronto con la rendita vitalizia è strutturalmente sfavorevole per la rendita a durata definita sotto il profilo della copertura del rischio di longevità. La rendita vitalizia copre pienamente questo rischio qualunque sia la sopravvivenza effettiva; la rendita a durata definita, anche se scelta per un periodo molto lungo, si esaurisce alla scadenza. A parità di montante, la rendita vitalizia base produce in genere un assegno annuo diverso rispetto alla rendita a durata definita, perché le compagnie assicurative incorporano nelle tariffe della rendita vitalizia margini di sicurezza per sopravvivenze elevate.

La differenza più netta emerge in caso di premorienza: nella rendita vitalizia reversibile il superstite designato continua a percepire una rendita fino alla propria morte; nella rendita a durata definita, invece, al beneficiario spetta solo il capitale residuo in un’unica soluzione.

Quarta opzione: i prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili — anch’essi disponibili dal 1° luglio 2026 — non sono una prestazione autonoma in senso stretto, ma una modalità operativa della rendita a durata definita.

Funzionano così: l’iscritto che ha scelto la rendita a durata definita può decidere, invece di incassare le rate periodiche secondo il calendario stabilito, di lasciare il relativo importo in gestione presso il fondo. Le rate maturate non richieste rimangono investite e si rivalutano nel tempo in base ai rendimenti ottenuti dal fondo pensione sulla base del comparto scelto.

In un momento successivo, l’iscritto può richiedere l’erogazione degli importi maturati e non ancora riscossi — in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite da ciascun fondo.

Il vantaggio di questo meccanismo è la flessibilità temporale: in un periodo in cui non si necessita di risorse economiche aggiuntive — perché si dispone di altri redditi, di liquidità sufficiente, o perché si vuole far crescere il montante — le rate possono essere accumulate senza essere ritirate. Questo consente di modulare le entrate nel tempo, concentrandole nei momenti di maggiore bisogno.

Il limite è che, a differenza della rendita vitalizia, anche qui il rischio di longevità non è coperto: la durata della rendita a durata definita — e quindi del periodo in cui i prelievi sono disponibili — rimane quella stabilita al momento della scelta.

Quinta opzione: l’erogazione frazionata

L’erogazione frazionata — disponibile dal 31 ottobre 2026 — è concettualmente la più semplice delle nuove prestazioni: consente di incassare a rate l’intero montante maturato, distribuendolo nel tempo invece di riceverlo in un’unica soluzione.

Il periodo minimo è cinque anni; non è previsto un massimo. La periodicità delle rate non può essere inferiore al mese né superiore all’anno.

L’erogazione frazionata può essere abbinata all’erogazione in capitale fino al 50%. In questo scenario, l’iscritto riceve subito la metà del montante in un’unica soluzione e l’altra metà viene erogata a rate nell’arco di cinque anni o più.

La differenza fondamentale rispetto alla rendita a durata definita è che nell’erogazione frazionata il montante viene distribuito integralmente — non si converte in rendita ma si incassa a quote. Non c’è alcuna copertura del rischio di longevità: quando il montante è esaurito, l’erogazione termina.

La tassazione: differenze tra le opzioni

Le prestazioni prevedono trattamenti fiscali diversi che incidono sull’importo netto effettivo. La regola generale per le prestazioni previdenziali dei fondi pensione prevede un’aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il quindicesimo anno, fino a un minimo del 9% — raggiungibile dopo 35 anni di partecipazione.

L’erogazione frazionata è soggetta alla stessa tassazione delle altre prestazioni, ma l’articolazione nel tempo delle rate ha effetti sull’imponibile annuo complessivo del percettore che meritano una valutazione personalizzata in sede di pianificazione.

Le regole di abbinamento e incompatibilità

Al momento del pensionamento le opzioni disponibili sono cinque — sei se il montante è riscattabile al 100% per via dell’importo ridotto della rendita. Le regole di abbinamento sono precise.

L’erogazione in capitale è abbinabile a qualsiasi altra prestazione: si può prendere il 50% in capitale e destinare il restante 50% a qualunque altra opzione.

Le altre prestazioni — rendita vitalizia, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata — sono incompatibili tra loro: non si possono combinare due di queste opzioni contemporaneamente.

Esiste però una via di uscita parziale: chi sceglie una delle tre nuove opzioni può successivamente cambiare idea e convertire il montante residuo in rendita vitalizia. La conversione inversa — dalla rendita vitalizia a una delle nuove opzioni — non è invece possibile.

Questa previsione offre una certa flessibilità: si può iniziare con la rendita a durata definita e, in una fase successiva della vita, convertire il capitale residuo in rendita vitalizia per garantirsi una copertura a vita.

Un esempio pratico di combinazione

La flessibilità del nuovo sistema consente combinazioni che prima erano impossibili. Un iscritto con un montante di 200.000 euro potrebbe, per esempio, scegliere di ricevere il 30% — 60.000 euro — in capitale immediato; destinare il restante 70% — 140.000 euro — a una rendita a durata definita di 25 anni; e successivamente, se cambia le proprie esigenze o la propria situazione, convertire il montante residuo in rendita vitalizia per avere copertura illimitata.

Questa struttura combina liquidità immediata, flessibilità nella fase intermedia e possibilità di copertura permanente del rischio di longevità nella fase finale.




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 Angelo Greco

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