Anche chi non è proprietario del telefono può impugnare il sequestro, ma deve dimostrare un interesse concreto. Non basta la generica presenza di dati personali. Lo chiarisce la Cassazione.
La polizia sequestra uno smartphone nell’ambito di un’indagine penale. Il proprietario del telefono non è indagato, ma nel dispositivo ci sono messaggi, foto e dati che lo riguardano. Può opporsi al sequestro? E se invece è un coindagato a cui è stato sequestrato il telefono di un’altra persona — perché le sue conversazioni sono contenute in quel dispositivo — ha il diritto di impugnare il provvedimento?
La Cassazione, con due distinte sentenze della Terza Sezione — la n. 15010 e la n. 15894 — ha fatto chiarezza su chi è legittimato a impugnare il sequestro di uno smartphone e, soprattutto, su cosa deve dimostrare per farlo.
La risposta è articolata: anche chi non è proprietario del telefono può presentare opposizione, ma non basta invocare la natura “intima” del dispositivo e la generica presenza di dati personali al suo interno. Occorre allegare un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva di quei dati — un interesse che sia una posizione giuridica riconosciuta dall’ordinamento, non una semplice preoccupazione soggettiva.
Chi può impugnare il sequestro di uno smartphone?
Il punto di partenza è che il sequestro probatorio di un telefono cellulare — disposto dall’autorità giudiziaria per acquisire elementi di prova — può essere impugnato non solo dal proprietario del dispositivo, ma anche da chi non ne è proprietario, se dalla disponibilità o meno del telefono derivano conseguenze concrete per la sua posizione giuridica.
Con la sentenza n. 15010, la Cassazione ha precisato che l’interesse a impugnare non si esaurisce nel voler ottenere la restituzione fisica del bene: riguarda anche l’interesse a opporsi all’acquisizione dei dati contenuti nel telefono, che potrebbero essere usati come prove a carico di chi presenta l’impugnazione nel processo di merito.
Il caso pratico esaminato riguardava dei coindagati: il telefono sequestrato era stato considerato elemento di prova indispensabile per identificarli e per chiarire il loro ruolo in un’associazione criminale. Proprio perché dal sequestro derivava per loro un pregiudizio concreto — l’utilizzo di quei dati come prove a loro carico — la Cassazione ha ritenuto ammissibile la loro impugnazione, anche se il telefono non era di loro proprietà.
Non basta dire “nel telefono ci sono miei dati personali”
Con la seconda sentenza — la n. 15894 — la Cassazione ha però posto un limite importante, evitando che il riconoscimento della legittimazione si trasformasse in uno strumento generalizzato di blocco delle indagini.
Il ragionamento della Corte è preciso: gli smartphone, per loro natura, raccolgono quantità enormi di dati personali — materiale audiovisivo, dati di localizzazione, posta elettronica, password, traffico telefonico, messaggistica. È ovvio che chiunque abbia mai comunicato con il titolare del telefono sequestrato possa vantare qualche interesse generico alla riservatezza dei propri dati.
Ma se bastasse la sola sottolineatura della natura dello strumento — “è uno smartphone, quindi contiene dati miei” — per legittimare qualsiasi opposizione, le conseguenze sarebbero inaccettabili sul piano delle indagini. Il pubblico ministero sarebbe costretto a motivare in modo così dettagliato ogni sequestro di dispositivo informatico da rendere di fatto impossibile l’attività investigativa. E i dati informatici, ricorda la Cassazione, “nella generalità dei casi richiedono accertamenti tecnici per estrapolarne e selezionarne quanto utile alle indagini” — proprio perché il contenuto degli smartphone è spesso promiscuo e di grande mole.
Per questo, chi vuole impugnare il sequestro del telefono — anche se è il titolare dei dati sensibili contenuti nel dispositivo — deve allegare all’impugnazione un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva di quei dati. Non un interesse generico o soggettivo, non il disagio personale legato alla violazione della privacy, ma una posizione giuridica riconoscibile e tutelata dall’ordinamento che sia direttamente incisa dal vincolo di indisponibilità imposto dal sequestro.
Cosa significa “interesse concreto e attuale”?
La distinzione che la Cassazione traccia è tra due tipi di interesse. Il primo è l’interesse generico, soggettivo, legato alla “naturale” presenza di dati personali in qualsiasi smartphone: questo non basta. Il secondo è l’interesse specifico, oggettivamente riconoscibile, che si concretizza in una posizione giuridica direttamente colpita dal sequestro.
Rientra nel secondo tipo l’interesse del coindagato i cui messaggi sono nel telefono sequestrato e che rischia di vedere quei dati usati come prove a suo carico. Rientra nel secondo tipo l’interesse di chi subisce un pregiudizio professionale — ad esempio un avvocato i cui dati riservati con i clienti sono finiti in un telefono sequestrato — se può dimostrare che il sequestro incide su una posizione giuridica tutelata come il segreto professionale.
Non rientra invece nel secondo tipo il generico disagio legato alla violazione della privacy, la preoccupazione che qualcuno legga i propri messaggi, o il fatto che nel telefono ci siano “rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali” che non si vogliono divulgare — se questi non configurano posizioni giuridiche specificamente riconoscibili.
Cosa fare concretamente se si vuole impugnare il sequestro?
Chi intende presentare opposizione al sequestro di uno smartphone deve costruire la propria impugnazione in modo mirato. Non è sufficiente descrivere il tipo di dati presenti nel telefono o lamentare genericamente la violazione della riservatezza.
Occorre spiegare in modo specifico quale posizione giuridica propria sia direttamente incisa dal sequestro: quali dati specifici siano rilevanti, perché la loro acquisizione da parte dell’autorità inquirente produca un pregiudizio concreto e attuale, e perché quel pregiudizio sia riconducibile a una situazione giuridica tutelata — non a una semplice aspettativa di riservatezza.
Per i coindagati, il collegamento è spesso evidente dal decreto di sequestro stesso: se l’autorità giudiziaria ha indicato che il telefono serve a identificarli o a provare il loro ruolo nei fatti contestati, l’interesse all’impugnazione è già desumibile da quel provvedimento.
In sintesi
Anche chi non è proprietario dello smartphone può impugnare il sequestro, se dalla disponibilità dei dati contenuti nel dispositivo derivano conseguenze concrete per la propria posizione giuridica. Ma non basta invocare la natura privata del telefono o la generica presenza di dati personali: occorre allegare un interesse specifico, concreto e attuale, che corrisponda a una posizione giuridica riconoscibile e direttamente incisa dal sequestro. La Cassazione ha voluto evitare che il riconoscimento della legittimazione si trasformasse in uno strumento di paralisi delle indagini su dispositivi informatici.
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Angelo Greco
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