La legge di Bilancio 2026 introduce l’adesione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti del settore privato dal 1° luglio 2026. Il neo assunto ha 60 giorni per scegliere diversamente; in assenza di scelta, TFR e contributi confluiscono automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo. Il meccanismo sostituisce il silenzio-assenso a sei mesi previsto per chi era stato assunto fino al 30 giugno 2026.
Dal 1° luglio 2026 chi inizia un nuovo lavoro nel settore privato entra automaticamente nella previdenza complementare se non decide diversamente entro sessanta giorni. Non è più necessario compilare moduli o aderire volontariamente: il sistema funziona al contrario. Chi non si esprime viene iscritto. Chi vuole evitarlo deve agire attivamente.
Cerchiamo di capire s i neo assunti privati aderiscono automaticamente al fondo pensione, perché la risposta è sì — con regole precise su chi è coinvolto, quali somme confluiscono, a quale fondo e cosa succede nelle situazioni particolari.
Come funziona il nuovo meccanismo: i 60 giorni per decidere
Il neo assunto a partire dal 1° luglio 2026 ha 60 giorni dalla data di assunzione per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR. In quel lasso di tempo può fare tre cose.
La prima è aderire esplicitamente a una forma pensionistica complementare di sua scelta — il fondo previsto dal contratto collettivo, un fondo aperto, un PIP.
La seconda è scegliere esplicitamente di lasciare il TFR in azienda o nel Fondo di Tesoreria INPS. Questa scelta può sempre essere rivista in futuro a favore della previdenza complementare.
La terza è non fare nulla: in questo caso, decorsi i 60 giorni senza alcuna dichiarazione, scatta automaticamente l’adesione alla previdenza complementare.
La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare — sia automatica sia esplicita — è irrevocabile: una volta che il TFR confluisce nel fondo pensione, non può essere riportato in azienda o al Fondo Tesoreria INPS.
Cosa confluisce automaticamente nel fondo: TFR e contributi
L’adesione automatica non riguarda solo il TFR. Quando il neo assunto non si esprime entro i 60 giorni, nel fondo pensione confluiscono tre componenti distinte.
Il TFR intero — l’accantonamento mensile pari a circa il 6,91% della retribuzione lorda annua, che fino a oggi molti lavoratori lasciavano in azienda o al Fondo Tesoreria INPS.
Il contributo del datore di lavoro — nella misura fissata dagli accordi collettivi applicabili. Ogni contratto collettivo prevede percentuali diverse, ma in tutti i casi il contributo datoriale è una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione, che il lavoratore ottiene solo se aderisce alla previdenza complementare.
Il contributo del lavoratore — nella misura minima fissata dagli accordi collettivi applicabili. Questa quota viene trattenuta dalla retribuzione e versata al fondo.
C’è però un’eccezione per i redditi molto bassi: il lavoratore con una retribuzione annua lorda inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale ha la facoltà di non versare la contribuzione prevista a suo carico, pur restando iscritto al fondo.
A quale fondo viene iscritto il lavoratore automaticamente
L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettiviapplicabili — anche territoriali o aziendali. Il fondo di destinazione dipende quindi dal contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro.
Nelle aziende in cui sono presenti più fondi collettivi di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella con il maggior numero di adesioni tra i lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
In assenza di fondi collettivi di riferimento — per esempio nelle aziende non coperte da contratti collettivi che prevedano un fondo pensione — la forma pensionistica di destinazione del TFR è il Fondo Cometa, il fondo pensione complementare dei metalmeccanici, che svolge la funzione di fondo residuale.
La differenza con il meccanismo precedente: silenzio-assenso a 6 mesi
Il meccanismo introdotto dal 1° luglio 2026 è diverso da quello che si applicava fino al 30 giugno 2026. Il vecchio sistema era il silenzio-assenso a sei mesi: il lavoratore aveva sei mesi di tempo per decidere e, in assenza di scelta, il TFR veniva destinato al fondo pensione.
Il nuovo sistema riduce il termine a 60 giorni e introduce una differenza terminologica e concettuale: non è più “silenzio-assenso” ma “adesione automatica”. Il risultato pratico è lo stesso — l’inattività porta all’iscrizione — ma il termine è più breve e la platea potenzialmente più ampia, perché 60 giorni sono meno sufficienti per procrastinare la decisione.
Situazioni particolari: chi non è alla prima assunzione
Le FAQ del Ministero del Lavoro distinguono due situazioni per i lavoratori che non sono alla prima assunzione.
La prima riguarda chi ha già aderito in precedenza a un fondo pensione alimentato con TFR — totale o parziale. Per questi lavoratori scatta l’adesione automatica, salvo scelgano esplicitamente di aderire a un fondo pensione diverso liberamente scelto. Non essendo reversibile la scelta già operata di destinare il TFR alla previdenza complementare, la quota di TFR continua di norma a essere conferita alla previdenza complementare nel nuovo rapporto.
La seconda riguarda chi non ha mai aderito a un fondo pensione alimentato con TFR. In questo caso l’adesione automatica non scatta: il TFR resta in azienda o al Fondo Tesoreria INPS. Il lavoratore può sempre rivedere questa scelta in futuro, destinando il TFR maturando a un fondo pensione di sua scelta.
I contratti a termine: l’automatismo opera solo se durano più di 60 giorni
L’adesione automatica può operare anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato, ma con una condizione precisa: il contratto deve avere una durata sufficiente a consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta.
Nei contratti di durata inferiore a 60 giorni, l’automatismo non opera. Resta però ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita, indipendentemente dalla durata del contratto.
Chi è escluso dal nuovo meccanismo
Il sistema di adesione automatica non si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Restano esclusi il pubblico impiego, i lavoratori domestici e — al momento — i lavoratori intermittenti.
Per queste categorie continuano ad applicarsi le regole precedenti sulla destinazione del TFR e sull’adesione volontaria alla previdenza complementare.
Il contesto: perché questo meccanismo viene introdotto ora
La riforma risponde a un problema strutturale del sistema previdenziale italiano. Le pensioni INPS delle generazioni future — calcolate interamente con il metodo contributivo — saranno meno generose di quelle delle generazioni precedenti, calcolate in tutto o in parte con il metodo retributivo. La previdenza complementare serve a colmare questa differenza.
I dati COVIP aggiornati a fine marzo 2026 mostrano che le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 11,9 milioni (+1,7% rispetto a dicembre 2025). Gli iscritti effettivi — escludendo chi è contemporaneamente iscritto a più forme — sono 10,6 milioni. Il tasso di partecipazione alla fine del 2025 aveva raggiunto il 39,9% delle forze di lavoro, contro il 33,8% di cinque anni prima.
Nonostante la crescita, quasi il 60% dei lavoratori italiani non è ancora iscritto a nessuna forma di previdenza complementare. L’adesione automatica punta ad accelerare questo processo, riducendo l’inerzia decisionale che fino a oggi ha tenuto molti lavoratori fuori dal secondo pilastro pensionistico.
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Angelo Greco
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