via libera ai nuovi accordi tra genitori


I giudici fissano le regole per la revisione degli oneri economici. Sì al versamento diretto alla prole e all’obbligo di percorsi per la genitorialità.

Quando le dinamiche familiari mutano, il diritto si adegua per tutelare il preminente interesse del minore. In sede di revisione delle condizioni di affidamento condiviso, l’ordinamento autorizza una profonda rimodulazione degli oneri economici qualora si assista a un trasferimento della collocazione prevalentedella prole da una casa all’altra. I genitori possono validamente sottoscrivere accordi negoziali che sostituiscono il classico assegno mensile con un sistema di mantenimento diretto, parametrato sui tempi effettivi di permanenza presso ciascuna abitazione. Questa moderna architettura giuridica ammette l’integrazione di un contributo perequativo minimo, da versare senza intermediari sul conto o sulla carta prepagata del figlio, affiancato dalla rigida divisione pro quota delle spese straordinarie. Inoltre, le nuove disposizioni sanciscono il passaggio diretto dell’assegno unico universale nelle mani del ragazzo al compimento del diciottesimo anno di età. Tuttavia, il via libera del tribunale a queste intese private non è mai incondizionato: la magistratura subordina l’efficacia dei patti all’adesione obbligatoria a laboratori per la gestione delle controversie, al fine di blindare l’equilibrio psicofisico dei ragazzi davanti alla riorganizzazione del nucleo originario.

Il ricalcolo degli oneri e il versamento senza intermediari

Il quadro normativo, delineato dall’articolo 337-quinquies del codice civile e dall’articolo 473-bis.28 del codice di procedura civile, garantisce un’ampia flessibilità alle famiglie in crisi, pur mantenendo ferma la bussola del benessere minorile. Qualora le parti scelgano di trasferire la residenza anagrafica del figlio presso il padre, modificando gli assetti preesistenti, il tribunale è chiamato a recepire le nuove intese economiche se queste non contrastano con norme imperative o con l’ordine pubblico. Il superamento del tradizionale versamento di un assegno nelle mani dell’ex partner rappresenta una conquista giurisprudenziale di rilievo. Ciascun adulto provvede a soddisfare i bisogni primari del giovane durante i propri turni di convivenza. L’eventuale disparità reddituale o di tempo trascorso insieme viene colmata tramite somme versate autonomamente alla prole, responsabilizzando il minore attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici personali.

L’assegno statale e la divisione delle uscite impreviste

Oltre al vitto e all’alloggio, l’accordo tra gli ex coniugi deve disciplinare in modo chirurgico gli esborsi extra. La pattuizione che impone una ripartizione esatta a metà per le spese straordinarie risulta pienamente legittima, purché i criteri di deliberazione e di rimborso seguano le linee guida e i documenti di orientamento formulati dalle sezioni famiglia dei singoli tribunali. Un elemento di forte innovazione riguarda l’assegno unico statale. Gli accordi omologati possono imporre ai genitori di interfacciarsi con l’istituto erogatore affinché, scoccata la mezzanotte del diciottesimo compleanno, il beneficio economico mensile venga accreditato direttamente sulle coordinate bancarie del neomaggiorenne, svincolando la prestazione dal controllo materno o paterno.

Il supporto psicologico come vincolo per la validità dell’intesa

L’autonomia negoziale delle parti non può prescindere dalla salvaguardia emotiva del soggetto debole. L’avallo giudiziario alle pattuizioni economiche e di affido è strettamente subordinato alla volontà dei genitori di intraprendere e portare a termine specifici percorsi clinici e sociali. La prosecuzione di un sostegno alla genitorialità e la frequenza assidua di laboratori per la gestione del conflitto diventano requisiti inscindibili dall’omologa del patto. I giudici pretendono un impegno leale e responsabile nel seguire le indicazioni degli operatori sociali, poiché solo attraverso l’abbattimento della conflittualità si può garantire un ambiente idoneo alla crescita serena del figlio inserito in una famiglia disgregata o in fase di profonda riorganizzazione.

La vertenza giudiziaria e la conciliazione in aula

La traduzione operativa di queste ferree regole giuridiche emerge in modo cristallino dalla sentenza numero 1748, depositata l’8 aprile 2026 dalla quarta sezione civile del Tribunale di Genova (collegio presieduto dalla dottoressa Claudia Merlino, giudice relatore Danilo Corvacchiola). La vicenda processuale affonda le proprie radici in un ricorso depositato nel settembre 2024 da un padre, il quale domandava la revisione di un vecchio decreto del 2015. Avendo accolto in casa la figlia, l’uomo pretendeva la revoca del proprio assegno, la restituzione degli arretrati versati da gennaio 2024 e la condanna della ex compagna al pagamento di 300 euro mensili. La madre, costituitasi in giudizio nel gennaio 2025, si era inizialmente opposta, invocando il mantenimento dello status quo.

L’istruttoria ha richiesto passaggi delicati, tra cui l’ascolto diretto della ragazza e l’intervento massiccio dei servizi sociali del Comune e del consultorio familiare. Dopo mesi di trattative e il deposito di note scritte autorizzate a ridosso del termine perentorio, le parti hanno depositato un’intesa globale che il collegio ligure ha ritenuto perfetta per l’omologazione. Il documento ha modificato radicalmente le vecchie disposizioni, statuendo punti ben precisi:

  • conferma dell’affidamento condiviso, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la figura paterna, lasciando alla madre un regime di visite libero e autodeterminato;

  • impegno inderogabile a frequentare il laboratorio dei conflitti, seguendo le direttive degli operatori specializzati;

  • mantenimento diretto in base ai tempi di permanenza, con un contributo materno di 50 euro mensili accreditato senza filtri su uno strumento di pagamento intestato alla ragazza;

  • ripartizione esatta a metà per tutte le uscite straordinarie, da approvare seguendo il protocollo del tribunale genovese;

  • accredito dell’assegno unico statale in via esclusiva sul conto della figlia a partire dal compimento della maggiore età;

  • rinuncia tombale a qualsiasi pretesa economica pregressa, compresi arretrati o richieste di restituzione, con compensazione totale delle spese di lite e rinunzia dei difensori al vincolo di solidarietà.




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 Raffaella Mari

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