Lo stalker a cui si vieta di avvicinarsi a interi Comuni, il marito che entra in casa propria e finisce sotto processo, chi non esce di casa dopo una lite e commette un reato, l’anziano che sposa la badante e i figli che non possono fare nulla. Il diritto della persona nel 2026 è un territorio dove le regole esistono ma non sempre proteggono chi dovrebbero proteggere.
Esiste una categoria di diritti che il giurista chiama “della personalità” — quelli che tutelano non il patrimonio, non il contratto, non il rapporto di lavoro, ma la persona in sé: la sua integrità fisica, la sua libertà di movimento, la sua vita domestica, la sua capacità di autodeterminarsi. Sono i diritti più difficili da tutelare, perché spesso si scontrano con altri diritti ugualmente fondamentali, e perché le regole che li disciplinano devono fare i conti con la complessità irriducibile delle relazioni umane.
Il 2026 — e la giurisprudenza degli anni immediatamente precedenti che ancora orienta la pratica — ha prodotto decisioni che meritano di essere lette insieme, non come singoli episodi giudiziari ma come frammenti di un mosaico più grande.
Lo stalker e il paradosso del divieto mobile
Cominciamo da una questione apparentemente tecnica che ha conseguenze pratiche enormi. Un giudice emette un’ordinanza cautelare contro un soggetto indagato per atti persecutori: gli vieta di recarsi in due Comuni interi perché la vittima li frequenta abitualmente. Il difensore impugna. La Cassazione, con la sentenza n. 5664 del 6 febbraio 2015, annulla il provvedimento.
Il motivo non è che la misura fosse inutile o sproporzionata. È che era formulata in modo giuridicamente insostenibile.
Il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282-ter cod. proc. pen. può essere formulato in due modi: come divieto di avvicinarsi a luoghi determinati, oppure come divieto di avvicinarsi alla persona offesa mantenendo una distanza minima. Entrambe le formulazioni sono legittime. Ma se si sceglie la prima, i luoghi devono essere indicati in modo specifico e dettagliato. Non si può vietare l’accesso a “tutti i luoghi frequentati dalla vittima”, né a interi Comuni identificati solo per il fatto che la vittima vi si reca.
Il ragionamento della Cassazione tocca un punto di principio che va ben oltre il caso specifico: se il divieto dipendesse da dove la vittima decide di andare giorno per giorno, sarebbe la vittima stessa a determinare il contenuto del provvedimento giudiziale. Ogni sua scelta di spostamento trasformerebbe in trasgressore lo stalker — anche quando quest’ultimo non sapeva dove lei fosse diretta. È un paradosso che il diritto non può accettare.
La soluzione più efficace — e la Cassazione la indica esplicitamente — è il divieto di avvicinarsi alla persona, con una distanza minima stabilita. Questo approccio è chiaro, verificabile, non dipende dalle abitudini della vittima e non crea zone grigie interpretative. Se la vittima si avvicina allo stalker, è lui che deve allontanarsi: il divieto lo riguarda, non lei.
C’è però un risvolto che la sentenza non affronta esplicitamente ma che la pratica conosce bene: il divieto di avvicinarsi alla persona funziona quando lo stalker sa dove si trova la vittima — e quindi può evitarla. In certi casi, la vittima preferisce che lo stalker non sappia nulla dei suoi spostamenti. La tensione tra efficacia della misura e sicurezza della persona offesa non si risolve con una formula processuale.
La casa assegnata all’ex: proprietà e domicilio si separano
Passiamo a un tema che genera più contenziosi di quanto si immagini. Dopo la separazione, il giudice assegna la casa familiare al coniuge con i figli. L’altro coniuge — proprietario al cento per cento dell’immobile, o comproprietario — decide di entrare in casa con le sue chiavi. Commette un reato?
La risposta è sì, e la Cassazione lo ha ribadito in più occasioni fino alla sentenza n. 10995/2026. Il reato è la violazione di domicilio prevista dall’art. 614 cod. pen., punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Il punto chiave sta nella lettura della norma. L’art. 614 non tutela il proprietario: tutela chi ha il diritto di escludere altrida un determinato spazio. Questo diritto appartiene a chiunque abbia un titolo giuridico che gli attribuisce il godimento esclusivo di un luogo come propria dimora. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare — emesso ai sensi dell’art. 337-sexies cod. civ. nell’interesse dei figli — trasferisce questo diritto di esclusione al coniuge assegnatario.
Da quel momento, la casa è “altrui” ai fini penali, anche se il titolo di proprietà rimane all’altro coniuge. Proprietà e domicilio si separano: sono due piani distinti che il diritto tratta con regole diverse.
Le chiavi non cambiano nulla. Avere le chiavi non equivale ad avere il permesso di entrare. Entrare con le proprie chiavi in assenza del coniuge assegnatario, senza il suo consenso, costituisce ugualmente violazione di domicilio — perché l’accesso è avvenuto contro la volontà tacita di chi ha il diritto di esclusione.
Né cambia la circostanza che il coniuge non assegnatario continui a pagare il mutuo, o le utenze, o le spese condominiali. Questi obblighi patrimoniali sono indipendenti dal diritto di accesso fisico all’immobile.
La regola funziona anche al contrario: chi si rifiuta di uscire dalla casa dopo che il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge commette lo stesso reato per la condotta di permanenza non autorizzata. E c’è un confine temporale importante: prima del provvedimento giudiziale, nessuno dei due coniugi può prendere iniziative unilaterali. Chi cambia le serrature durante la separazione in casa, prima che il giudice si sia pronunciato, commette esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell’art. 392 cod. pen.
Restare in casa dopo la lite: pochi minuti bastano
C’è una situazione più comune di quanto sembri: due persone litigano in un appartamento, una delle due — l’ospite, l’ex compagno, il conoscente — viene invitata ad andarsene. Invece di uscire subito, temporeggia. Si siede. Dice che deve finire il discorso. Aspetta.
La Cassazione, con la sentenza n. 5315 del 4 febbraio 2015, ha chiarito che anche questa condotta integra la violazione di domicilio. Non occorre che la permanenza duri ore: bastano pochi minuti dopo l’invito categorico ad uscire. Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto, pur avendo ricevuto l’ordine esplicito di allontanarsi, si trattiene contro la volontà del titolare del diritto di esclusione.
Nel caso esaminato, un ex marito era entrato nell’abitazione della ex moglie con il suo consenso — erano presenti entrambi, lei lo aveva fatto entrare. Poi era nata una discussione, e lei lo aveva invitato ad andarsene. Lui aveva aspettato “un breve arco di tempo” prima di uscire. Condannato.
La prova è raggiungibile con le sole dichiarazioni della persona offesa, previo vaglio di attendibilità da parte del giudice — che deve valutare le capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, la coerenza interna del racconto, l’assenza di elementi processuali incompatibili. Non serve un testimone terzo, non serve una registrazione: basta la vittima credibile.
Il matrimonio dell’incapace: quando la legge protegge la dignità contro gli eredi
C’è una sentenza che, a prima lettura, può sembrare ingiusta. Un anziano affetto da grave demenza sposa la sua badante. I figli sono certi che non fosse in grado di capire cosa stesse facendo. Vogliono annullare il matrimonio dopo la morte del padre. Non possono farlo.
La Cassazione, con la sentenza n. 14794/2014, conferma questo risultato apparentemente paradossale e lo spiega con una logica che merita di essere capita.
L’ordinamento italiano distingue tra due situazioni. Se il soggetto è stato formalmente interdetto — se cioè esiste una sentenza del tribunale che ha dichiarato la sua incapacità — il matrimonio che ha contratto può essere impugnato da chiunque abbia un interesse legittimo, compresi i parenti e gli eredi. Lo stesso vale se l’interdizione viene pronunciata dopo il matrimonio ma si dimostra che l’infermità esisteva già al momento delle nozze.
Se invece il soggetto era semplicemente incapace di intendere e di volere senza mai essere stato interdetto formalmente, la legge lo considera “legalmente capace”. E l’unico che può decidere di impugnare il proprio matrimonio è lui stesso — non i parenti, non gli eredi, non il tutore nominato dopo.
La logica del bilanciamento è questa: da un lato c’è l’interesse degli eredi a ottenere l’annullamento — interesse che spesso ha radici patrimoniali, perché il coniuge superstite ha diritti successori rilevanti. Dall’altro c’è il diritto all’autodeterminazione della persona — anche di quella con capacità ridotte — di compiere scelte personali fondamentali come il matrimonio senza che i propri familiari possano rovesciarle post mortem.
La legge ha scelto il secondo. Non perché gli eredi abbiano torto — spesso le loro preoccupazioni sono legittime — ma perché consentire agli eredi di annullare il matrimonio di un parente morto, solo sulla base della sua incapacità di fatto mai formalmente accertata, significherebbe creare un’arma potenzialmente devastante contro la dignità e l’autodeterminazione delle persone vulnerabili.
C’è un messaggio pratico implicito: chi vuole tutelare un familiare con gravi deficit cognitivi deve chiedere l’interdizione quando la persona è ancora in vita, prima che compia atti che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli. L’interdizione è lo strumento che la legge ha previsto per questo scopo. Ignorarla e poi cercare rimedi post mortem è una strategia che l’ordinamento non supporta.
L’indennità di accompagnamento: non solo gambe, anche mente
Chiudiamo con una decisione che riguarda le persone più vulnerabili. La Cassazione, con la sentenza n. 1069 del 21 gennaio 2015, ha chiarito che l’indennità di accompagnamento — la prestazione INPS prevista dalla L. n. 18/1980 per chi non è in grado di deambulare senza aiuto o di compiere gli atti quotidiani della vita — non riguarda solo le menomazioni fisiche.
La capacità di compiere gli atti elementari della vita quotidiana va intesa anche come capacità di comprendere il significato, la portata e l’importanza di quegli atti. Chi non riesce a valutare le conseguenze delle proprie azioni, non sa gestire la propria quotidianità, non può sopravvivere senza assistenza costante a causa di una malattia mentale — anche se fisicamente è in grado di muoversi — si trova nella stessa condizione di chi non riesce fisicamente a compiere quegli atti.
Nel caso esaminato, una donna affetta da schizofrenia era autosufficiente dentro casa ma non poteva allontanarsi dal proprio domicilio senza essere accompagnata con la forza. I giudici di merito avevano negato l’indennità valutando solo la capacità fisica. La Cassazione ha annullato quella decisione: il profilo mentale era stato completamente ignorato, e quell’omissione era decisiva.
Il filone si è poi consolidato con altre pronunce dello stesso periodo: la Cassazione n. 546/2015 aveva riconosciuto l’indennità a un uomo con grave deficit mnemonico e disorientamento topografico conseguente a trauma cranico. Fisicamente mobile, mentalmente incapace di gestire la quotidianità.
Sono decisioni che hanno ampliato la platea dei beneficiari di una prestazione fondamentale — e che hanno corretto una lettura riduttiva del testo normativo che, nel tempo, aveva escluso ingiustamente molte persone con patologie psichiatriche gravi.
La persona al centro, ma non sempre
Queste decisioni, lette insieme, mostrano un sistema giuridico che cerca di mettere la persona al centro — la sua dignità, la sua libertà, la sua capacità di autodeterminarsi — ma non sempre ci riesce.
Lo stalking è combattuto con misure cautelari che, se mal formulate, diventano inapplicabili. La casa familiare è tutelata, ma il proprietario non assegnatario spesso non capisce di aver perso il diritto di accesso finché non è già troppo tardi. Il matrimonio dell’incapace è protetto dalla dignità individuale, ma quella protezione lascia senza rimedio famiglie che si trovano davanti a situazioni obiettivamente preoccupanti. L’indennità di accompagnamento è finalmente aperta alle malattie psichiche, ma quanto spesso viene ancora negata in prima istanza per una valutazione troppo ristretta?
Il diritto della persona è fatto di regole astratte che devono misurarsi con storie concrete. E in quelle storie, quasi sempre, c’è qualcosa che le regole non riescono del tutto a contenere.
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Angelo Greco
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