La Covip definisce le regole operative per i fondi pensione. Arrivano le rendite a durata definita e i prelievi liberi. Istruzioni e scadenze.
La legge di Bilancio 2026 rivoluziona il panorama della previdenza complementare. Dal 1° luglio e dal 31 ottobredi quest’anno, i lavoratori iscritti ai fondi pensione avranno a disposizione tre nuove modalità per incassare il montante accumulato in anni di lavoro. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), con la deliberazione del 25 giugno, ha tracciato le linee guida per rendere operative le novità. Gli operatori del settore hanno tempo fino al 31 dicembreper adeguare i propri sistemi amministrativi alle nuove direttive.
Rendite a durata definita oltre l’attesa di vita
La prima novità prende il nome di rendita a durata definita. Questa prestazione calcola la durata dei pagamenti in base all’aspettativa di vita residua del lavoratore nel momento in cui presenta la domanda di pensionamento. Gli importi versati subiranno variazioni nel corso del tempo per effetto dei rendimenti maturati dalla gestione finanziaria.
La direttiva Covip chiarisce un aspetto tecnico a tutto vantaggio dei contribuenti: sebbene la norma originaria non lo specifichi, il pensionato ha il diritto assoluto di chiedere una durata di erogazione superiore alla propria speranza di vita statistica. I pagamenti seguiranno una cadenza fissa stabilita dal singolo fondo, ma non potranno mai avere una frequenza inferiore al mese o superiore all’anno.
Prelievi liberi ed erogazione frazionata in rate
Il 1° luglio segna il debutto della seconda opzione: i prelievi liberamente determinabili. L’iscritto decide in totale autonomia quanto e quando incassare. L’unico limite matematico corrisponde alle rate della rendita a durata definita non ancora riscosse. Le casse previdenziali manterranno il potere di fissare importi minimi e limiti temporali tra un prelievo e l’altro, per impedire richieste di pochi euro a scadenze troppo ravvicinate.
A partire dal 31 ottobrearriverà la terza novità, ovvero l’erogazione frazionata. Il lavoratore distribuirà l’intero capitale accumulato su un orizzonte temporale su misura, con un vincolo minimo di cinque anni. Anche in questa ipotesi, gli assegni avranno cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
Fino al 31 dicembre, termine concesso ai fondi per l’aggiornamento informatico, i cittadini beneficiano di una garanzia supplementare: chi inoltra la domanda mantiene il diritto di revocarla fino al momento dell’accredito della prima somma in conto corrente.
Il passaggio dalla teoria alla realtà pratica
Ipotizziamo il caso di Mario, un impiegato da poco in pensione con un capitale integrativo pari a 100.000 euro. Con le vecchie regole, Mario doveva scegliere se convertire l’intera somma in una rendita vitalizia mensile o prelevare subito 50.000 euro e convertire il resto.
Oggi, grazie ai prelievi liberamente determinabili, Mario preleva 50.000 euro in capitale immediato e lascia i restanti 50.000 euro nel fondo per farli fruttare sui mercati finanziari. Decide poi di ritirare 5.000 euro ogni sei mesi per pagare le vacanze estive e invernali, fino a totale esaurimento delle somme. Se Mario cambia idea dopo tre anni, ha il diritto di prendere i soldi rimasti sul conto e trasformarli in una classica rendita vitalizia mensile.
Le regole di convivenza con le vecchie prestazioni
Le tre formule introdotte dalla Manovra 2026 non cancellano le regole del passato, ma ampliano il ventaglio delle scelte. Il lavoratore mantiene il diritto di chiedere la rendita vitalizia, la liquidazione in capitale fino al 50%del montante o la liquidazione totale in un’unica soluzione, quest’ultima concessa solo se la rendita derivata dalla conversione di almeno il 70% del capitale risulta inferiore alla metà dell’assegno sociale.
L’autorità di vigilanza impone regole severe sulle combinazioni possibili. Le tre nuove prestazioni:
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sono alternative tra loro e alla normale rendita vitalizia;
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non si possono combinare insieme per lo stesso capitale;
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diventano irrevocabili in linea generale dopo l’avvio delle erogazioni.
Esiste un’eccezione a favore dei risparmiatori. Chi inizia a incassare i soldi con le nuove formule conserva la facoltà di interrompere il piano e convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. L’erogazione del 50% in capitale, inoltre, si sposa alla perfezione e senza ostacoli con le tre nuove opzioni a rate.
Esclusioni e perdita delle vecchie prerogative
La norma esclude in modo tassativo una categoria specifica di lavoratori. Le novità non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001) iscritti ai fondi negoziali di categoria. Questi lavoratori aggirano il divieto statutario solo se chiedono il trasferimento della posizione verso un fondo pensione aperto o un piano individuale pensionistico.
L’accesso alla pensione segna una linea di non ritorno. Con l’avvio delle erogazioni a rate, l’iscritto perde tutte le prerogative tipiche della fase di accumulo. L’ordinamento vieta nuovi trasferimenti, anticipazioni o ricorsi alla Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata). L’iscritto conserva il solo diritto di spostare i soldi residui da un comparto di investimento all’altro. Anche i nuovi versamenti volontari subiscono uno stop definitivo, a meno che il pensionato non inizi un nuovo rapporto di lavoro subordinato con relativa maturazione del Tfr.
I nuovi obblighi di trasparenza per gli operatori
La direttiva Covip dedica un ampio capitolo alla tutela del consumatore. Gli operatori devono informare i risparmiatori con documenti esplicativi chiari e comparativi. I fascicoli metteranno in risalto i rischi finanziari, la possibile fluttuazione degli assegni nel tempo, il rischio di esaurire il capitale prima del decesso (il cosiddetto rischio di longevità) e le differenti sfumature fiscali di ogni singola scelta.
I fondi pensione dovranno aggiornare in tempi rapidi l’intero apparato comunicativo, dai portali web alla Nota informativa, dal Documento sulle rendite alle lettere inviate ai lavoratori prossimi alla pensione.
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Angelo Greco
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