Il datore di lavoro non può improvvisarsi investigatore. Scopri le regole per verificare l’assenza per malattia e i limiti delle indagini fai da te.
Il rapporto di lavoro si fonda sulla fiducia reciproca, ma quando sorge il dubbio che un dipendente stia simulando uno stato di infermità, l’azienda o l’ente pubblico sentono l’urgenza di verificare la situazione. Spesso si commette l’errore di credere che, pur di accertare una verità, ogni mezzo sia consentito, arrivando a utilizzare metodologie “fai da te” come pedinamenti improvvisati o registrazioni video effettuate con lo smartphone. La normativa sulla protezione dei dati personali, tuttavia, impone limiti molto severi per tutelare la dignità della persona. Non è possibile trasformarsi in detective senza seguire protocolli legali ben definiti. In questo articolo analizzeremo come controllare un dipendente in malattia senza violare la privacy, spiegando perché l’uso di strumenti investigativi non regolamentati espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni e rende inutilizzabili le prove raccolte. Vedremo quali sono le procedure corrette da seguire e come bilanciare il diritto di controllo aziendale con i diritti fondamentali del lavoratore.
È legale filmare un dipendente per provare la falsa malattia?
Non è possibile filmare un dipendente durante la sua vita privata, se l’attività viene svolta in modo amatoriale da un suo collega o dal datore stesso e senza il rispetto delle garanzie di legge.
Una recente pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 628/2025) ha chiarito che il datore di lavoro non può incaricare propri collaboratori o dipendenti di trasformarsi in investigatori occasionali.
Prendiamo come esempio il caso di un’amministrazione che, ricevuta una segnalazione su un dipendente a passeggio durante la malattia, ordini a un altro lavoratore di seguirlo e registrarne i movimenti con un video amatoriale. Questo comportamento viola i principi fondamentali di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal GDPR. La raccolta di prove visive tramite dispositivi personali, come uno smartphone, e la loro successiva condivisione tramite app di messaggistica istantanea (ad esempio WhatsApp) costituiscono un trattamento illecito di dati personali. Tali pratiche non rispettano la dignità della persona e violano lo Statuto dei Lavoratori, poiché avvengono al di fuori di qualsiasi cornice normativa e senza il coinvolgimento di professionisti autorizzati, come gli investigatori privati, che operano seguendo precise norme deontologiche.
Quando è possibile ricorrere ad agenzie investigative private?
È importante chiarire un punto spesso frainteso. Il datore di lavoro può avvalersi di agenzie investigative autorizzate, ma solo a condizioni molto precise. Il ricorso all’investigatore è legittimo esclusivamente dopo che il datore abbia già acquisito un fondato sospetto circa un illecito del dipendente già commesso, come l’abuso della malattia o lo svolgimento di attività incompatibili con lo stato di infermità. Non è invece consentito utilizzare investigatori in modo preventivo, esplorativo o “a caccia di prove”, né per verificare se il dipendente potrebbe commettere un illecito. L’attività investigativa non può avere finalità meramente inquisitive o di controllo generalizzato, ma deve essere limitata all’accertamento di comportamenti specifici e già ipotizzati, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza. In mancanza di un sospetto concreto e circostanziato, anche l’intervento di un’agenzia investigativa risulterebbe illegittimo e le prove raccolte inutilizzabili.
Quali sono gli strumenti consentiti per i controlli sanitari?
Il datore di lavoro che nutre dubbi sull’effettivo stato di salute di un dipendente non ha il potere di condurre accertamenti sanitari diretti né indagini invasive sulla vita privata. La legge stabilisce procedure codificate e consolidate che non possono essere ignorate.
L’unico strumento legittimo per verificare l’infermità per malattia o infortunio è la richiesta di accertamento ai servizi degli enti previdenziali competenti. Sono esclusivamente le cosiddette visite fiscali il mezzo attraverso cui verificare se l’assenza dal lavoro è giustificata da ragioni mediche. Questi controlli devono essere svolti da medici imparziali, su richiesta del datore di lavoro, garantendo il pieno rispetto della riservatezza e dei diritti del lavoratore. Qualsiasi scorciatoia, come il video “fai da te” menzionato in precedenza, non ha valore giuridico proprio perché aggira il canale ufficiale, che è l’unico deputato a entrare nel merito delle condizioni di salute, considerate dati estremamente sensibili.
Quali rischi corre l’azienda che non rispetta le regole?
L’utilizzo di metodi di controllo non conformi espone il datore di lavoro a conseguenze giuridiche significative su più fronti. Innanzitutto, le prove raccolte in violazione della privacy sono spesso inutilizzabili in giudizio.
Tornando all’esempio pratico, se un ente pubblico avvia un procedimento disciplinare basandosi esclusivamente su un video registrato illecitamente, rischia di vedere le proprie contestazioni cadere nel vuoto. È significativo notare come, in situazioni simili, l’autorità giudiziaria (come il Giudice per le indagini preliminari) possa archiviare eventuali procedimenti penali a carico del lavoratore proprio perché le prove a suo carico sono state ottenute violando i suoi diritti fondamentali. Inoltre, il Garante della privacy può intervenire sanzionando il comportamento del datore di lavoro. L’abuso di potere di controllo, se esercitato senza rispettare i principi di necessità e proporzionalità, compromette la dignità del dipendente e può portare a condanne per trattamento illecito dei dati.
Come gestire correttamente i dati personali nelle indagini?
Ogni volta che un’azienda o un ente pubblico trattano informazioni relative ai propri dipendenti, devono assicurarsi che esista una base giuridica adeguata. Questo principio vale ancora di più quando si toccano aspetti delicati come la salute o la condotta disciplinare.
La normativa vigente stabilisce che il datore di lavoro non può raccogliere dati che non siano strettamente rilevanti per la gestione del rapporto lavorativo. Anche nel caso in cui si decida di avviare un’indagine difensiva (laddove consentita e affidata a professionisti), è necessario seguire procedure regolamentate. Non è ammesso l’invio di file video o immagini riguardanti i dipendenti tramite canali non sicuri o informali. La recente decisione del Garante (provv. n. 628/2025) sottolinea un concetto sempre valido: il fine (scoprire un “furbetto”) non giustifica i mezzi se questi calpestano le tutele della privacy. Le pubbliche amministrazioni e le aziende private devono quindi astenersi da pratiche investigative improvvisate, affidandosi solo a procedure trasparenti e a soggetti legalmente autorizzati.
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Angelo Greco
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